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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20888/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 29.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 19.11.2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 900 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio;

2. ricorreA t5 per cassazione i difensori del Bacco lamentando: 2.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato - travisamento della prova: rilevano, infatti, che la Corte di appello ha omesso di rispondere ai quesiti che erano stati sollevati dalla difesa in ordine alla natura ed alla cessazione del rapporto professionale intercorso tra il Bacco e la 4g srl ed alla assenza del dolo di fattispecie; rilevano, quanto al primo profilo, come le stesse dichiarazioni dell'amministratore della 4g srl non consentissero di riscontrare la sussistenza del delitto in esame all'esito dell'incontroverso rapporto intercorso tra le parti non esse.ridovi elementi per qualificare la condotta del ricorrente in termini di illecito penale e non già, semmai, di inadempimento rilevante soltanto sul piano civilistico; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 159 cod. pen.: rilevano che, già nel corso del giudizio di appello, la difesa aveva eccepito la intervenuta prescrizione del reato che, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto non perfezionatasi in quanto il decorso del termine era stato sospeso per quattro volte nel corso del giudizio di primo grado; segnalano che la stessa sentenza di prime cure aveva tuttavia indicato il tempo complessivo della sospensione in mesi 7 e giorni 23 che, invece, la Corte ha rideterminato considerando come "di cortesia" un differimento (quello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) conseguente alla assenza dei testi e, dunque, ad esigenze proprie dell'ufficio; 2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o -nafe.sta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: rilevano che la sentenza impugnata difett4 di idonea motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbe consentito di contenere la pena in termini proporzionati alla oggettiva entità del fatto ed alla personalità dell'imputato;

3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del primo motivo e, invece, la fondatezza del secondo motivo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta loro prescrizione.

4. la difesa del ricorrente ha concluso, per iscritto, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata;

5. la difesa della costituita parte civile ha a sua volta concluso, per iscritto, per la inammissibilità o il rigetto del ricorso e la conseguente conferma delle statuizioni civili ivi contenute. 2_ [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle emergenze istruttorie, del delitto di appropriazione indebita aggravata perché "... si appropriava dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] ... noleggiata dalla 4g srl, di cui aveva la disponibilità in virtù del rapporto di consulenza con la stessa, rifiutandosi di restituirla dopo la risoluzione del contratto di consulenza in data 1.1.2014 nonostante plurime richieste dell'avente diritto e nonostante fosse stata adita anche la giustizia civile".

Le sentenze di merito hanno consentito di ricostruire la vicenda nei termini fattuali sintetizzati nel capo di imputazione essendo peraltro un dato pacifico ed incontroverso quello della mancata restituzione della vettura noleggiata dalla società all'esito della interruzione del rapporto con il Bacco, tanto che la 4g srl era stata costretta ad agire in giudizio ottenendo un sequestro in sede civile e, infine, la restituzione della vettura avvenuta soltanto in data 24.11.2014.

2. Con l'atto di appello la difesa aveva contestato la natura del rapporto instaurato tra il Bacco e la società che, a suo dire, non era di mera "consulenza" ma ben più "interno" alla compagine societaria e che, tuttavia, ad un certo punto, si era incrinato sino alla sua definitiva rottura non seguita, tuttavia, dal riconoscimento degli utili che, proprio in virtù della sua posizione sostanziale posizione, sarebbero spettati al ricorrente; sotto altro profilo, la difesa aveva dedotto la mancanza di prova documentale della risoluzione del rapporto e della conseguente richiesta di restituzione del veicolo.

3. Ritiene il collegio che la Corte di appello abbia replicato alle censure difensive in termini non censurabili in questa sede poiché fondati su argomentazioni corrette in diritto ed immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 3.1 Corretta, in primo luogo, è la affermazione dei giudici salernitani i quali hanno spiegato come fosse assolutamente irrilevante accertare la reale natura del rapporto intercorrente tra il Bacco e la società (se, cioè, si fosse trattato di mera consulenza ovvero, come sostenuto dal ricorrente, della sua sostanziale partecipazione alla compagine societaria), essendo invece pacifico il fatto che, alla (altrettanto pacifica) cessazione del rapporto (a prescindere, per l'appunto, dalla natura dello stesso) egli si fosse invece rifiutato di restituire il veicolo di cui aveva la disponibilità proprio in relazione all'attività svolta in favore della 4g [OSCURATO:SOCIETA] appello ha d'altra parte richiamato, in merito alle richieste di restituzione del veicolo indirizzate al ricorrente, le deposizioni del Manzo e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 5 della sentenza), di cui il ricorso non tiene conto non risultando perciò veritiera la affermazione secondo cui i giudici di secondo grado avrebbero considerato la restituzione della vettura quale automatica conseguenza della risoluzione del rapporto.

Sotto il profilo del dolo di fattispecie, poi, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (cfr., Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 01).

Né, per altro verso, la esistenza di eventuali rivendicazioni del Bacco poteva giustificare l'atteggiamento dell'odierno ricorrente, ovvero il trattenimento della vettura in pendenza delle questioni patrimoniali e delle rivendicazioni vantate nei confronti della società: questa Corte, infatti, ha più volte ribadito, proprio in tema di appropriazione indebita, che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, se non nel caso in cui questo sia certo, liquido ed esigibile (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632 - 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Silvano, Rv. 257317 - 01), condizioni che, nel caso in esame, non sono state nemmeno dedotte. 3.2 Quanto al motivo sulla intervenuta prescrizione, vero che la Corte di appello, rivedendo il calcolo del primo giudice, ha sostenuto che il decorso del relativo termine era rimasto sospeso per complessivi 10 mesi e 9 giorni, sicché, partendo dalla data di consumazione del reato, 1.1.2014, il reato si sarebbe prescritto il 10.5.2022; pur vero che, considerando invece utili al decorso del termine i due mesi e 4 giorni del rinvio "di cortesia", in quanto coincidente con la mancata presenza dei testi, il termine sarebbe scaduto il giorno 6.3.2022, antecedente l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando il processo era stato definito in secondo grado.

Se non ché, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che, nei confronti del Bacco, il primo giudice - con statuizione non impugnata - aveva applicato la contestata recidiva infraquinquennale di cui al comma 2 dell'art. 99 cod. pen. (cfr., pag. 4 dalla sentenza del Tribunale: "l'effettiva configurazione della contestata recidiva è suffragata dall'allegato certificato del casellario giudiziale"; "... valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equa la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 900 di ,multa, applicata la contestata aggravante e la recidiva ...").

È appena il caso di ricordare, allora, che la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., int al senso, Sez. 2 - , n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, Freda, Rv. 272021 - 01, in cui la Corte ha anche spiegato che questa interpretazione non comporta una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione).

E' dunque per questa (invero diversa) ragione che il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (ma, per il vero, nemmeno ad oggi, atteso che al termine massimo di anni 9 andavano comunque aggiunti i periodi di sospensione, di sette mesi e cinque giorni, incontestatamente riconducibili a richieste della difesa) la cui motivazione va in tal senso corre:.ta. 3.3 II motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è, dal canto suo, generico e si risolve, di fatto, nell'opporre una soluzione diversa rispetto alla decisione assunta dalla Corte di appello che ha motivato in termini non censurabili in questa sede avendo evidenziato la personalità del ricorrente, già gravato da tre condanne, di cui due per bancarotta fraudolente ed una terza per violazione degli obblighi di assistenza familiare e, perciò, avendo fatto levallementi di valutazione stimati di per sé idonei e rilevanti; è appena il caso, d'altra parte, di ribadire che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato ( cfr., Sez. 3 - , n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01).

4. Il rigetto c;e1 rcorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il collegio deve prendere invece atto che le conclusioni pur trasmesse dalla difesa della costituita parte civile non contengono alcuna richiesta di rifusione delle spese processuali che, come è pacifico, è invece essenziale per poter procedere alla loro liquidazione (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01; Sez. 4 - , n. 2311 del 05/12/2018, Grasso, Rv. 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 29.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 19.11.2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 900 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio; 2. ricorreA t5 per cassazione i difensori del Bacco lamentando: 2.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato - travisamento della prova: rilevano, infatti, che la Corte di appello ha omesso di rispondere ai quesiti che erano stati sollevati dalla difesa in ordine alla natura ed alla cessazione del rapporto professionale intercorso tra il Bacco e la 4g srl ed alla assenza del dolo di fattispecie; rilevano, quanto al primo profilo, come le stesse dichiarazioni dell'amministratore della 4g srl non consentissero di riscontrare la sussistenza del delitto in esame all'esito dell'incontroverso rapporto intercorso tra le parti non esse.ridovi elementi per qualificare la condotta del ricorrente in termini di illecito penale e non già, semmai, di inadempimento rilevante soltanto sul piano civilistico; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 159 cod. pen.: rilevano che, già nel corso del giudizio di appello, la difesa aveva eccepito la intervenuta prescrizione del reato che, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto non perfezionatasi in quanto il decorso del termine era stato sospeso per quattro volte nel corso del giudizio di primo grado; segnalano che la stessa sentenza di prime cure aveva tuttavia indicato il tempo complessivo della sospensione in mesi 7 e giorni 23 che, invece, la Corte ha rideterminato considerando come "di cortesia" un differimento (quello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) conseguente alla assenza dei testi e, dunque, ad esigenze proprie dell'ufficio; 2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o -nafe.sta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: rilevano che la sentenza impugnata difett4 di idonea motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbe consentito di contenere la pena in termini proporzionati alla oggettiva entità del fatto ed alla personalità dell'imputato; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del primo motivo e, invece, la fondatezza del secondo motivo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta loro prescrizione. 4. la difesa del ricorrente ha concluso, per iscritto, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata; 5. la difesa della costituita parte civile ha a sua volta concluso, per iscritto, per la inammissibilità o il rigetto del ricorso e la conseguente conferma delle statuizioni civili ivi contenute. 2_ [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle emergenze istruttorie, del delitto di appropriazione indebita aggravata perché "... si appropriava dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] ... noleggiata dalla 4g srl, di cui aveva la disponibilità in virtù del rapporto di consulenza con la stessa, rifiutandosi di restituirla dopo la risoluzione del contratto di consulenza in data 1.1.2014 nonostante plurime richieste dell'avente diritto e nonostante fosse stata adita anche la giustizia civile". Le sentenze di merito hanno consentito di ricostruire la vicenda nei termini fattuali sintetizzati nel capo di imputazione essendo peraltro un dato pacifico ed incontroverso quello della mancata restituzione della vettura noleggiata dalla società all'esito della interruzione del rapporto con il Bacco, tanto che la 4g srl era stata costretta ad agire in giudizio ottenendo un sequestro in sede civile e, infine, la restituzione della vettura avvenuta soltanto in data 24.11.2014. 2. Con l'atto di appello la difesa aveva contestato la natura del rapporto instaurato tra il Bacco e la società che, a suo dire, non era di mera "consulenza" ma ben più "interno" alla compagine societaria e che, tuttavia, ad un certo punto, si era incrinato sino alla sua definitiva rottura non seguita, tuttavia, dal riconoscimento degli utili che, proprio in virtù della sua posizione sostanziale posizione, sarebbero spettati al ricorrente; sotto altro profilo, la difesa aveva dedotto la mancanza di prova documentale della risoluzione del rapporto e della conseguente richiesta di restituzione del veicolo. 3. Ritiene il collegio che la Corte di appello abbia replicato alle censure difensive in termini non censurabili in questa sede poiché fondati su argomentazioni corrette in diritto ed immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 3.1 Corretta, in primo luogo, è la affermazione dei giudici salernitani i quali hanno spiegato come fosse assolutamente irrilevante accertare la reale natura del rapporto intercorrente tra il Bacco e la società (se, cioè, si fosse trattato di mera consulenza ovvero, come sostenuto dal ricorrente, della sua sostanziale partecipazione alla compagine societaria), essendo invece pacifico il fatto che, alla (altrettanto pacifica) cessazione del rapporto (a prescindere, per l'appunto, dalla natura dello stesso) egli si fosse invece rifiutato di restituire il veicolo di cui aveva la disponibilità proprio in relazione all'attività svolta in favore della 4g [OSCURATO:SOCIETA] appello ha d'altra parte richiamato, in merito alle richieste di restituzione del veicolo indirizzate al ricorrente, le deposizioni del Manzo e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 5 della sentenza), di cui il ricorso non tiene conto non risultando perciò veritiera la affermazione secondo cui i giudici di secondo grado avrebbero considerato la restituzione della vettura quale automatica conseguenza della risoluzione del rapporto. Sotto il profilo del dolo di fattispecie, poi, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (cfr., Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 01). Né, per altro verso, la esistenza di eventuali rivendicazioni del Bacco poteva giustificare l'atteggiamento dell'odierno ricorrente, ovvero il trattenimento della vettura in pendenza delle questioni patrimoniali e delle rivendicazioni vantate nei confronti della società: questa Corte, infatti, ha più volte ribadito, proprio in tema di appropriazione indebita, che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, se non nel caso in cui questo sia certo, liquido ed esigibile (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632 - 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Silvano, Rv. 257317 - 01), condizioni che, nel caso in esame, non sono state nemmeno dedotte. 3.2 Quanto al motivo sulla intervenuta prescrizione, vero che la Corte di appello, rivedendo il calcolo del primo giudice, ha sostenuto che il decorso del relativo termine era rimasto sospeso per complessivi 10 mesi e 9 giorni, sicché, partendo dalla data di consumazione del reato, 1.1.2014, il reato si sarebbe prescritto il 10.5.2022; pur vero che, considerando invece utili al decorso del termine i due mesi e 4 giorni del rinvio "di cortesia", in quanto coincidente con la mancata presenza dei testi, il termine sarebbe scaduto il giorno 6.3.2022, antecedente l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando il processo era stato definito in secondo grado. Se non ché, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che, nei confronti del Bacco, il primo giudice - con statuizione non impugnata - aveva applicato la contestata recidiva infraquinquennale di cui al comma 2 dell'art. 99 cod. pen. (cfr., pag. 4 dalla sentenza del Tribunale: "l'effettiva configurazione della contestata recidiva è suffragata dall'allegato certificato del casellario giudiziale"; "... valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equa la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 900 di ,multa, applicata la contestata aggravante e la recidiva ..."). È appena il caso di ricordare, allora, che la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., int al senso, Sez. 2 - , n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, Freda, Rv. 272021 - 01, in cui la Corte ha anche spiegato che questa interpretazione non comporta una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). E' dunque per questa (invero diversa) ragione che il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (ma, per il vero, nemmeno ad oggi, atteso che al termine massimo di anni 9 andavano comunque aggiunti i periodi di sospensione, di sette mesi e cinque giorni, incontestatamente riconducibili a richieste della difesa) la cui motivazione va in tal senso corre:.ta. 3.3 II motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è, dal canto suo, generico e si risolve, di fatto, nell'opporre una soluzione diversa rispetto alla decisione assunta dalla Corte di appello che ha motivato in termini non censurabili in questa sede avendo evidenziato la personalità del ricorrente, già gravato da tre condanne, di cui due per bancarotta fraudolente ed una terza per violazione degli obblighi di assistenza familiare e, perciò, avendo fatto levallementi di valutazione stimati di per sé idonei e rilevanti; è appena il caso, d'altra parte, di ribadire che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato ( cfr., Sez. 3 - , n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01). 4. Il rigetto c;e1 rcorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il collegio deve prendere invece atto che le conclusioni pur trasmesse dalla difesa della costituita parte civile non contengono alcuna richiesta di rifusione delle spese processuali che, come è pacifico, è invece essenziale per poter procedere alla loro liquidazione (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01; Sez. 4 - , n. 2311 del 05/12/2018, Grasso, Rv. 27
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