CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 33544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],relativa alla sentenza n. 17569/2026 emessa il 12.3.2026 della Quarta SezionePenale della Corte di cassazione, nel procedimento nei confronti di :[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] 3 SudUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso perl’accoglimento dell’istanza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], parti civili del processo RGN 33137/2025, definito con sentenzan. 17569/2026 emessa il 12.3.2026 della Quarta Sezione Penale della Corte dicassazione, chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivodella sentenza indicata, in cui è stata disposta la condanna dell'imputato SmrekarEmanuele, in solido con il responsabile civile Asl Na3 Sud, alla rifusione delle spesedi giudizio sostenute dalle stesse parti civili, senza la segnalazione della distrazionein favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur dichiaratosi antistatario.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, effettivamente, dagli atti del procedimento risulta chevi era necessità di indicare nel dispositivo la distrazione delle spese sostenute nelgiudizio in favore del difensore di fiducia della parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario nelle conclusioni tempestivamente presentate in data24/02/2026.Invero, nell’ambito del processo civile è da tempo consolidato il principio didiritto secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore della parte vittoriosa, il rimedio esperibile, in assenzadi espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzidi impugnazione, in quanto: la richiesta di distrazione non costituisce domandaautonoma nei confronti della parte destinataria della condanna al pagamento dellespese; la procedura di correzione è in linea con il precetto recato dall’art. 93,secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unrimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confrontidelle pronunce della Corte di cassazione (in questo senso, Sez. U civ., n. 16037del 7/07/2010, Rv. 613868 - 01).Tali principi debbono ritenersi applicabili anche nel processo penale, inmancanza di indicazioni normative di segno contrario, quanto alla omissione dellapronunzia di cui all’art. 93 cod. proc. civ. nel caso di condanna dell’imputato alrimborso delle spese processuali anticipate dalla parte civile (in questo senso, cfr.Sez. 5, n. 38161 del 15/06/2023, n.m. ; Sez. 6, n. 17174 del 4/04/2016, Catalano,Rv. 266742 - 01).2.2. Per tali ragioni, deve pro procedersi, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc.pen. alla correzione dell'errore materiale contenuto, nei termini suddetti, nellasentenza n. 17569/2026 emessa il 12.3.2026. P.Q.MCorregge la sentenza n. 17569/2026 emessa il 12.3.2026 dalla Corte di cassazionenel procedimento penale R.g.n. 33137/2025 nel senso che nel dispositivo, dopo leparole "come per legge" devono leggersi le parole "da distrarsi a favore dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario". Manda alla Cancelleria per le annotazioni.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente