CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06390/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso - con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., relativamente ai reati di truffa e tentata truffa ascritti all'odierno ricorrente (di cui, rispettivamente, ai capi n. 1 e n. 2 di imputazione) - non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché non connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc: pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di doglianze di fatto già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la medesima censura in esame è anche manifestamente infondata atteso che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con una motivazione esente da vizi, prospettando congrui e logici argomenti giuridici e facendo corretta applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di questa Corte, hanno compiutamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto per cui debbano ritenersi pienamente sussistenti i presupposti applicativi della circostanza aggravante della minorata difesa (si vedano le pagg. 5-8 dell'impugnata sentenza, da cui emerge chiaramente come la Corte territoriale non abbia tenuto conto astrattamente e isolatamente dell'età avanzata delle persone offese e dell'orario notturno, bensì del complessivo e concreto contesto in cui sono state perpetrate le condotte criminose); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 g