CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10376/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (che ha ribadito le ragioni dell'impugnazione con memoria) e di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, instando per una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi prova estranea alle competenze assegnate al Giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto, con motivazione che non si presta a censure, la Corte di appello ha rilevato che il reato era stato compiuto con modalità particolarmente violente, il che ostava alla concessione dell'invocato beneficio (pag.4 della sentenza impugnata); rilevato che sono reiterative - e dunque aspecifiche - le ulteriori doglianze proposte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] inerenti l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 -bis cod. pen., che che la Corte di appello ha motivatamente ritenuto sussistente, rilevando, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che il luogo di consumazione del reato ostacolasse la privata difesa (pag. 5 della sentenza impugnata); osservato che il primo motivo del ricorso del Luppini, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la ricettazione è inammissibile in quanto fondato su censure già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza alcun confronto specifico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (pag. 5); rilevato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge con riferimento mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, coerente con il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. l) Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle