CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 33525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27937/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma , rappresentato e difeso dagli avv.tiRoberto Pessi e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiPaolo Berti e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torinon. 490/2022pubblicata in data 24/09/2022, n.r.g. 264/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112, 343, 346, 436 c.p.c., 1, co. 58, L. n. 92/2012, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 7 e 18, co. 4 e 6, L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale esaminato OGGETTO: licenziamento - lavoratore vittorioso in primo grado - rigetto della domanda di accertamento della genericità della contestazione disciplinare - necessità di reclamo incidentale – questione di particolare rilevanza e deciso la questione della genericità della contestazione disciplinare che era stata espressamente esclusa dal Tribunale e pur in assenza di appello incidentale da parte del lavoratore, che anzi aveva chiesto espressamente la conferma della sentenza di primo grado, sicché sul punto si era formato il giudicato che impediva ogni diversa statuizione. Lamenta, di conseguenza, anche la violazione dell’art. 324 c.p.c. sul giudicato. Tale motivo involge la questione – di particolare importanza e rilevanza (art. 375 c.p.c.) –relativa all’esatta qualificazione del vizio di genericità della contestazione disciplinare nell’ambito della pluralità dei motivi di impugnazione di un licenziamento, ai fini dell’identificazione della domanda o di un suo capo autonomo idonei a passare in giudicato. Ne consegue la necessità del rinvio a nuovo ruolo per la fissazione di una pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio