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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37622/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione alcuni reati contestati rideterminando la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt.48, 479,81 cod. pen.

Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 479 cod.pen. e che il secondo motivo di ricorso in cui si denunzia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sempre in riferimento alla penale responsabilità del ricorrente, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in ogni caso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, in cui si denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in riferimento all'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati nel capo d'imputazione, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della trada - la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del [OSCURATO:PERSONA] di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata. (Sez.5, n. 37944 del 31/05/2017, Ballini, Rv. 270762) Considerato che il quinto e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e processuale in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9 e 10 laddove emerge la motivazione implicita quanto alla gravità dei fatti) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione alcuni reati contestati rideterminando la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt.48, 479,81 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 479 cod.pen. e che il secondo motivo di ricorso in cui si denunzia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sempre in riferimento alla penale responsabilità del ricorrente, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in ogni caso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, in cui si denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in riferimento all'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati nel capo d'imputazione, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della trada - la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del [OSCURATO:PERSONA] di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata. (Sez.5, n. 37944 del 31/05/2017, Ballini, Rv. 270762) Considerato che il quinto e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e processuale in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9 e 10 laddove emerge la motivazione implicita quanto alla gravità dei fatti) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 20
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