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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39410/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte di appello dì Catanzaro ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione a mezzo stampa ai danni del magistrato [OSCURATO:PERSONA], commessa mediante la pubblicazione di un articolo sul giornale "il Quotidiano di Calabria", dal titolo «un indagato, ai domiciliari, definisce il sostituto procuratore generale un "carissimo amico".

Crocè tira in ballo Mollace.

Il nome del magistrato di Reggio finisce nelle carte dell'inchiesta Assenzio».

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, che lamenta violazione di legge quanto al giudizio circa la verità della notizia pubblicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, laddove la Corte territoriale ha confermato il verdetto liberatorio di primo grado reputando la notizia una fedele riproduzione di quanto risultante dalle fonti informative emergenti dalle indagini, analiticamente indicate, che evidenziavano come il nome di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato menzionato in un'intercettazione in cui era coinvolto un indagato, che lo aveva definito un suo "carissimo amico".

Di fronte a queste osservazioni, il ricorso del Procuratore generale appare aspecifico nella misura in cui non contrasta le argomentazioni della Corte territoriale e fa riferimento ad una lettura complessiva dell'articolo, senza però chiarire dove essa avrebbe dovuto condurre, tanto più che il riferimento che si evince dal capo di imputazione è solo quello relativo al titolo.

Tanto premesso, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte di appello dì Catanzaro ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione a mezzo stampa ai danni del magistrato [OSCURATO:PERSONA], commessa mediante la pubblicazione di un articolo sul giornale "il Quotidiano di Calabria", dal titolo «un indagato, ai domiciliari, definisce il sostituto procuratore generale un "carissimo amico". Crocè tira in ballo Mollace. Il nome del magistrato di Reggio finisce nelle carte dell'inchiesta Assenzio». 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, che lamenta violazione di legge quanto al giudizio circa la verità della notizia pubblicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, laddove la Corte territoriale ha confermato il verdetto liberatorio di primo grado reputando la notizia una fedele riproduzione di quanto risultante dalle fonti informative emergenti dalle indagini, analiticamente indicate, che evidenziavano come il nome di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato menzionato in un'intercettazione in cui era coinvolto un indagato, che lo aveva definito un suo "carissimo amico". Di fronte a queste osservazioni, il ricorso del Procuratore generale appare aspecifico nella misura in cui non contrasta le argomentazioni della Corte territoriale e fa riferimento ad una lettura complessiva dell'articolo, senza però chiarire dove essa avrebbe dovuto condurre, tanto più che il riferimento che si evince dal capo di imputazione è solo quello relativo al titolo. Tanto premesso, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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