CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40303/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 21/12/2022, ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Palermo in data 23/11/2022 ha respinto l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen. con gli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso. La difesa ha presentato alla Corte di appello la richiesta di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in virtù dell'affievolimento della custodia cautelare in carcere.La Corte territoriale ha respinto l'istanza e il Tribunale del riesame, a seguito dell'appello, ha confermato l'ordinanza valorizzando la presunzione di cui all'art.275, comma 3 cod. proc. pen. Sotto altro profilo, comunque, il Tribunale ha anche evidenziato gli elementi sui quali si fonda anche la conclusione secondo la quale gli elementi sostenuti dalla difesa non sono idonei a superare la presunzione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto in due distinti motivi il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi evidenziati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza e consistenza delle esigenze cautelari evidenziando da ultimo nel corso della discussione che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opererebbe nella sola fase di applicazione dovendo il giudice successivamente applicare i criteri ordinari. Le doglianze, pure formulate in termini eleganti ma senza confrontarsi con gli argomenti evidenziati nel provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate. Il giudice del riesame, con gli specifici riferimenti alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente e agli elementi emersi, come le conversazioni intercettate e ai reati commessi anche nell'anno 2017, ha correttamente motivato quanto alla persistenza delle esigenze cautelari e, conseguentemente, in ordine all'adeguatezza della sola misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Ciò anche valorizzando l'esistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la cui operatività, diversamente da quanto invocato dalla difesa, non è limitata alla sola fase di applicazione della misura ma è efficace per tutta la durata della stessa tanto che, in presenza di esigenze cautelari, l'unica misura che può essere disposta è la custodia cautelare in carcere senza che questa possa essere sostituita, a meno che le iniziali esigenze non vengano radicalmente meno e la misura non debba per tale ragione essere revocata (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474 - 01; specifiche sul punto Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 - 01 e Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Notarianni, Rv. 266006 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deci