CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro diRoma, giusta procura speciale in atti-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza n. 15/1/2018 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata in data 15.1.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di un unicomotivo, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Commissionetributaria regionale dell’Abruzzo (d’ora in poi, C.T.R.) ha parzialmenteaccolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 512/8/2014,della C.T.P. di Perugia, che aveva respinto il ricorso avente ad oggettol’impugnazione degli avvisi di accertamento n. T3N011504737/2012 e n.T3N011504742/2012, con i quale era stato accertato un maggior redditoNumero registro generale 24434/2018Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 15613/2026Data pubblicazione 21/05/2026complessivo netto a fini Irpef e relativi addizionali degli anni 2006, 2007 e2008, ex art. 38, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 600/73.2. La C.T.R., nell’accogliere parzialmente l’appello della contribuente,riteneva, per quanto qui ancora di interesse, di annullare l’accertamentorelativo all’anno 2007 e di considerare invece legittimo l’accertamentorelativo agli anni 2006 e 2008, rideterminando il reddito nella minormisura di cui alla proposta di adesione del 13 maggio 2013, in sede direclamo/ mediazione, non accettata dalla contribuente. Riteneva infine nondovute le sanzioni, affermando che “Relativamente invece agli importisanzionatori ingiunti, il Collegio ritiene, tenuto conto che la materia èregolata da principi non sorretti da riscontri oggettivi, da incertezzainterpretativa ed inoltre frutto di applicazioni presuntive, in virtù delcombinato disposto degli articoli 8 del dpr 546 del 1992 e 6, commasecondo, del DPR 472 del 1997, ritiene di escludere la debenza di ogniimporto a tale titolo.”3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la ricorrente in via incidentale hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazionedegli articoli 8, 57 e 63 del decreto legislativo n. 546/1992 e 6 del decretolegislativo n.472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c »,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui laC.T.R. ha ritenuto inapplicabili le sanzioni irrogate, sotto un duplice profilo:in primo luogo, i giudici di appello avrebbero erroneamente applicatod’ufficio gli articoli 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 6, commasecondo, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in difetto di domanda,incorrendo nel vizio di ultrapetizione; in secondo luogo, la C.T.R. avrebberitenuto inapplicabili le sanzioni, in difetto delle condizioni di obiettivaSANZIONI-APPLICAZIONENumero registro gDen’UerFaFleIC 2I4O4 3D4E/2L0L1A8Numero sCeAziUonSaAle D 3I4 1N8O/2N0 26PUNIBILITA’.Numero di raccolta generale 15613/2026Data pubblicazione 21/05/2026incertezza, per come individuate dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente denuncia la«nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deldecreto legislativo n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.», per avere la C.T.R. aderitoimmotivatamente alla sentenza di primo grado, che rinviava, a sua volta,all’accertamento con adesione, mai sottoscritto dalla contribuente,omettendo di esaminare compiutamente i motivi di appello e i documentirichiamati.3. Con il secondo motivo, lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art.38 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 53 della Costituzione, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», assumendo che C.T.R.aveva avallato la ricostruzione reddituale dell’Agenzia delle Entrate basatasu un’unica presunzione semplice (il possesso di determinati beni indice),senza ulteriori valutazioni sulla capacità contributiva di essa ricorrente.4. In via preliminare, va rilevato che questa Corte ha reiteratamenteaffermato(cfr. Cass. n. 6138/2018) che, alla stregua del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è larealizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorsoincidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito,che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti allagiurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato,indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essereesaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminaridi merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita oimplicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenutadetta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte dicassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistenteNumero registro generale 24434/2018Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 15613/2026Data pubblicazione 21/05/2026unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (cfr. exmultis Cass. n. 4619/2015; Cass. S.U. n. 7381/2013).5. Partendo pertanto dall’esame del ricorso principale, esso si rivela fondatoper le considerazioni che seguono.5.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.22890/2006, Cass. 7502/2009, Cass. n. 4031/2012, Cass. n. 440/2015,Cass. n. 17195/2019, a cui si intende dare continuità (rispetto all’isolatoprecedente di segno contrario di cui all’ordinanza n. 2624/2024, cherichiama precedenti risalenti del tempo), al fine di attivare il potere delgiudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa, ai sensidell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, con più generale portata,dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dell’art.10, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, è necessaria la tempestivadomanda del contribuente, non essendo tale questione rilevabile d’ufficio.5.2.Tale orientamento è stato ulteriormente confermato nella recenteordinanza n. 3466/2026, ove si è ribadito che, in tema di sanzioniamministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle Corti digiustizia tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso diobiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazionedelle norme alle quali la violazione si riferisce deve ritenersi sussistentequando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli inuna pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmentedifficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementipositivi di confusione. L’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi diconfusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che ilgiudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilitàdell’esimente, né, per conseguenza, che sia ammissibile una censuraavente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto. Tale soluzioneermeneutica è rispettosa del principio della domanda e di parità delle armiNumero registro generale 24434/2018Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 15613/2026Data pubblicazione 21/05/2026ai fini dell’art. 24 Cost., letto anche in relazione all’art. 99 cod. proc. civ.,nonché́ ai fini degli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE.5.3. Nel caso in esame, la C.T.R. è incorsa nel vizio denunciato, avendorilevato d’ufficio una questione per la quale era invece necessaria laformulazione di apposito motivo nel ricorso di primo grado, da veicolarsi insede di gravame con specifico motivo di appello.6. Il ricorso incidentale, da qualificarsi quale ricorso incidentale condizionato,è invece infondato per le considerazioni che seguono.6.1. Quanto al primo motivo, va richiamato il consolidato orientamento diquesta Corte, secondo cui deve considerarsi nulla la sentenza d’appellomotivata ”per relationem“ a quella di primo grado, qualora la laconicità delpercorso argomentativo svolto dal giudice superiore non consenta diappurare che alla condivisione della pronuncia impugnata egli siapervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi digravame (cfr. Cass. n. 22022/2017, Cass. n. 14877/2020, Cass. n.6626/2022, Cass. n. 2763/2023, Cass. n. 15978/2024).6.2. Nel caso in esame, per come si evince dalla motivazione dellasentenza impugnata, i giudici di appello hanno analiticamente elencato imotivi di gravame della contribuente (pagine 2 e 3) e successivamentepuntualmente esaminato ciascuna doglianza, pervenendo ad una decisionesorretta da una motivazione che non può certamente qualificarsi “perrelationem” rispetto alla sentenza di primo grado, neppure trascritta nelricorso incidentale, con la quale peraltro la C.T.P., per come affermato dallastessa parte controricorrente, aveva integralmente respinto tutti i ricorsi.6.3. Quanto al secondo motivo, esso è altrettanto infondato, atteso che,per consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Cass. n.2893/2024), in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditidelle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico,sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensaNumero registro generale 24434/2018Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 15613/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza deifattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamentofondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizionedi difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere didimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore(Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alladisponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certoimporto, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare ilvalore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi,elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene oservizio in questione. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare ilmetodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente rationetemporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertitodalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), lapossibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base dellavalenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi,costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità dideterminati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo emantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunticonsumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementipatrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati adincrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi delsesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte delcontribuente, consistente nella dimostrazione documentale dellasussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fontea titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presuntonon esiste o esiste in misura inferiore. Pertanto, il redditometro introduceuna presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenereconseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza diuna capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertataNumero registro generale 24434/2018Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 15613/2026Data pubblicazione 21/05/2026l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacitàcontributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valorepresuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltantovalutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza nonreddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta operché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di talibeni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass.26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n.8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass.21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre,eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè l’esistenzadell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idoneadocumentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabilesinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditisoggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale,secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che ilreddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016,n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).6.4. La C.T.R., come si evince dalla motivazione, non ha violato le regole diriparto dell’onere della prova in materia di “redditometro”.7. In conclusione, va accolto il ricorso principale e respinto quello incidentalecondizionato; la sentenza va cassata in parte qua, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 24434/2018Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 15613/2026Data pubblicazione 21/05/2026per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate; rigetta ilricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perun nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])