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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03920/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 18 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 476, 479 e 314 cod. pen. (capi 1) e 2), per avere, quale direttore dei servizi generali e amministrativi dell'istituto scolastico 'Carlo del Prete' di Cassolnovo, formato falsi mandati di pagamento ovvero mandati di pagamento corredati da false pezze giustificative, in alcuni casi in concorso con il preside della scuola [OSCURATO:PERSONA] (nel periodo dal settembre 2009 all'agosto 2010), in altri casi traendo in inganno il preside [OSCURATO:PERSONA] (nel periodo dal settembre 2010 all'agosto 2011): così inducendo in errore l'istituto bancario presso il quale i mandati erano stati posti all'incasso e appropriandosi della somme elencate nei due capi d'imputazione, denaro di cui aveva avuto il possesso per ragione del suo ufficio, con danno di rilevante entità per l'ente scolastico. 2.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i motivi così sintetizzabili.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 314 e 640 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (primo e secondo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, disattendendo la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti contestati come peculato in termini di truffa: non avendo i giudici di merito chiarito come l'imputato potesse considerarsi titolare di una disponibilità giuridica delle somme di cui si era appropriato solo al termine di una procedura amministrativa complessa che prevedeva come necessaria, per la liquidazione degli importi dei mandati di pagamento, anche la sottoscrizione del preside dell'istituto scolastico. 2.2.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 81, 133 e 163 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (terzo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta di riduzione della pena inflitta, senza tenere conto dello stato di incensuratezza dell'imputato, del concorso di altri soggetti nella commissione dei reati e della tenuità del danno "al netto della redistribuzione delle asserite utilità". [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.

La soluzione esegetica privilegiata dalla Corte di appello di Milano risulta conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravato dall'abuso delle funzioni o violazione dei doveri inerenti a pubblico servizio: essendo stato reiteratamente evidenziato come l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (così, tra le molte, Sez. 6 , n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282).

Nella sentenza gravata è stato spiegato chiaramente come della gestione del denaro dell'istituto scolastico si occupasse l'odierno ricorrente, il quale emetteva e firmava i mandati di pagamento poi controfirmati dai presidi della scuola succedutisi nel tempo; e come fosse irrilevante che taluno di tali presidi non aveva esercitato un reale controllo sul contenuto dell'atto dispositivo.

Né a differenti conclusioni si giunge per il fatto che il mandato di pagamento non sarebbe stato pagato se non in presenza delle firme sia del dirigente amministrativo che di quello scolastico: i giudici di merito hanno accertato come il controllo contabile fosse nelle mani del ricorrente e come fosse stato questi a predisporre, in via esclusiva, i mandati di pagamento, come dall'interessato pure riconosciuto.

D'altro canto, l'impostazione esegetica prescelta dalla Corte distrettuale appare in linea con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato chiarito che è configurabile il delitto di peculato in relazione al denaro pubblico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell'ente pubblico che prevedono "procedure complesse" e il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, taluni di quelli che partecipando alla emissione dell'atto finale del procedimento non dovessero concorrere nel reato, per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria (così, tra le molte, Sez. 6, n. 30637 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279884; Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso, Rv. 257096; conf.

Sez. 6, n. 37030 del 10/06/2003, Maronato, Rv. 227007).

3. Anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito aveva esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento.Nel caso di specie del tutto legittimamente la Corte di appello - con motivazione completa e congrua - ha ritenuto di non poter modificare la pena inflitta all'imputato dal giudice di primo grado, tenuto conto della oggettiva gravità delle condotte accertate e della intensità del dolo manifestata dal prevenuto, indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. 4.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 18 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 476, 479 e 314 cod. pen. (capi 1) e 2), per avere, quale direttore dei servizi generali e amministrativi dell'istituto scolastico 'Carlo del Prete' di Cassolnovo, formato falsi mandati di pagamento ovvero mandati di pagamento corredati da false pezze giustificative, in alcuni casi in concorso con il preside della scuola [OSCURATO:PERSONA] (nel periodo dal settembre 2009 all'agosto 2010), in altri casi traendo in inganno il preside [OSCURATO:PERSONA] (nel periodo dal settembre 2010 all'agosto 2011): così inducendo in errore l'istituto bancario presso il quale i mandati erano stati posti all'incasso e appropriandosi della somme elencate nei due capi d'imputazione, denaro di cui aveva avuto il possesso per ragione del suo ufficio, con danno di rilevante entità per l'ente scolastico. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i motivi così sintetizzabili. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 314 e 640 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (primo e secondo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, disattendendo la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti contestati come peculato in termini di truffa: non avendo i giudici di merito chiarito come l'imputato potesse considerarsi titolare di una disponibilità giuridica delle somme di cui si era appropriato solo al termine di una procedura amministrativa complessa che prevedeva come necessaria, per la liquidazione degli importi dei mandati di pagamento, anche la sottoscrizione del preside dell'istituto scolastico. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 81, 133 e 163 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (terzo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta di riduzione della pena inflitta, senza tenere conto dello stato di incensuratezza dell'imputato, del concorso di altri soggetti nella commissione dei reati e della tenuità del danno "al netto della redistribuzione delle asserite utilità". [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato. La soluzione esegetica privilegiata dalla Corte di appello di Milano risulta conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravato dall'abuso delle funzioni o violazione dei doveri inerenti a pubblico servizio: essendo stato reiteratamente evidenziato come l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (così, tra le molte, Sez. 6 , n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). Nella sentenza gravata è stato spiegato chiaramente come della gestione del denaro dell'istituto scolastico si occupasse l'odierno ricorrente, il quale emetteva e firmava i mandati di pagamento poi controfirmati dai presidi della scuola succedutisi nel tempo; e come fosse irrilevante che taluno di tali presidi non aveva esercitato un reale controllo sul contenuto dell'atto dispositivo. Né a differenti conclusioni si giunge per il fatto che il mandato di pagamento non sarebbe stato pagato se non in presenza delle firme sia del dirigente amministrativo che di quello scolastico: i giudici di merito hanno accertato come il controllo contabile fosse nelle mani del ricorrente e come fosse stato questi a predisporre, in via esclusiva, i mandati di pagamento, come dall'interessato pure riconosciuto. D'altro canto, l'impostazione esegetica prescelta dalla Corte distrettuale appare in linea con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato chiarito che è configurabile il delitto di peculato in relazione al denaro pubblico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell'ente pubblico che prevedono "procedure complesse" e il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, taluni di quelli che partecipando alla emissione dell'atto finale del procedimento non dovessero concorrere nel reato, per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria (così, tra le molte, Sez. 6, n. 30637 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279884; Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso, Rv. 257096; conf. Sez. 6, n. 37030 del 10/06/2003, Maronato, Rv. 227007). 3. Anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito aveva esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento.Nel caso di specie del tutto legittimamente la Corte di appello - con motivazione completa e congrua - ha ritenuto di non poter modificare la pena inflitta all'imputato dal giudice di primo grado, tenuto conto della oggettiva gravità delle condotte accertate e della intensità del dolo manifestata dal prevenuto, indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
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