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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26667/2023

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen..

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali appositamente nominati, atto depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna il 28 novembre 2022.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4.

L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico del querelante, come convenuto tra le parti nell'atto di remissione e accettazione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Spese a carico del querelante [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 24/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen.. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali appositamente nominati, atto depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna il 28 novembre 2022. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelante, come convenuto tra le parti nell'atto di remissione e accettazione di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelante [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 24/0
Sentenza Cassazione n. 26667/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris