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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19075/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10078/2021 R.G. proposto da Agenzia delle entrate e del territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 43, sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva; –resistenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 5968/06/2020, depositata il 4.11.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 27 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle entrate Oggetto: Tributi–– Silenzio rifiuto –Rimborso ex art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 –Sisma del 1990 – Aiuti di Stato per il rimborso del 90% dell’ILOR versata nel triennio 1990 –1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, con riferimento all’evento sismico del dicembre 1990; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando, in sintesi, che: - nella specie, il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il 16.11.2015 (lunedì), considerato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 14.04.2015; - l’appellante aveva prodotto solo la fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale riguardante la notificazione dell’atto di appello, da cui risultava che detta notificazione si era perfezionata in data 20.11.2015, ma non aveva depositato la ricevuta o distinta di spedizione, al fine di verificare se l’atto fosse stato quanto meno spedito entro il 16.11.2015, e sull’avviso di ricevimento non risultava annotata la data di spedizione, asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; -i contribuenti depositavano una memoria difensiva; - il ricorso è stat o rinviato a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] - Deve preliminarmente rilevarsi che l’atto depositato dai contribuenti, non notificato alla controparte, non può qualificarsi come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem , non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014); il principio, affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal d.l.31 agosto 2016 n. 168 conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017; Cass. n. 24422 del 2018); - ciò posto , co n il primo motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato la distinta di spedizione dell’appello, timbrata e firmata dall’ufficio postale, presente nel fascicolo processuale, in quanto prodotta dall’appellante all’atto di costituzione nel giudizio di appello, e comprovante la notifica dell’appello, avvenuta in data 12.11.2015; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108, paragrafo 2, del TFUE, 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, della Decisione della Commissione UE, C (2015) 5549 final del 14.08.2015, nonché degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR , avendo erroneamente dichiarato inammissibile l’atto di appello, ha omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e sul merito della domanda di rimborso che era infondata, atteso che l’agevolazione fiscale andava esclusa nei confronti dei contribuenti il cui reddito era quasi totalmente un reddito d’impresa (per il Puglisi) o un reddito di partecipazione nell’azienda del coniuge (per la Zuco), configurandosi come aiuto di Stato, non consentito a seguito della decisione della commissione UE C (2015) 5549 final, confermata dal Tribunale UE con sentenza del 26.01.2018, se non nei limiti previsti dai regolamenti UE e, comunque, inapplicabile per quanto riguarda l’IVA; -con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., riproponendo la censura di omessa pronuncia e, comunque, dolendosi della motivazione apparente della sentenza impugnata; -il primo motivo è fondato; - come ha più volte evidenziato questa Corte, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita, per il notificante, dall'elenco di trasmissione delle raccomandate, recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro, infatti, è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, in quanto si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163; Cass. 19 luglio 2019, n. 19547); - fra gli atti depositati dall’Agenzia delle entrate presso la CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania, all’atto della costituzione in giudizio, risulta anche l'elenco che riporta il numero delle raccomandate spedite a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], il cui timbro dell'Ufficio postale reca la data leggibile del 12.11.2015, s icché l'appello è stato proposto tempestivamente , dato che il termine ultimo per impugnare la sentenza (depositata il 14.04.2015 ) era il 16.11.2015 (lunedì); - è irrilevante, quindi, che sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali (da cui si evince che la notificazione si è perfezionata in data 20.11.2015)non sia stata indicata anche la data di spedizione e che non sia stata prodotta la ricevuta di spedizione, essendo l’elenco delle raccomandate, recante la data e il timbro postale di spedizione, del tutto equipollente a detta ricevuta per ragioni prima precisate; - in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata, con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10078/2021 R.G. proposto da Agenzia delle entrate e del territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 43, sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva; –resistenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 5968/06/2020, depositata il 4.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 27 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle entrate Oggetto: Tributi–– Silenzio rifiuto –Rimborso ex art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 –Sisma del 1990 – Aiuti di Stato per il rimborso del 90% dell’ILOR versata nel triennio 1990 –1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, con riferimento all’evento sismico del dicembre 1990; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando, in sintesi, che: - nella specie, il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il 16.11.2015 (lunedì), considerato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 14.04.2015; - l’appellante aveva prodotto solo la fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale riguardante la notificazione dell’atto di appello, da cui risultava che detta notificazione si era perfezionata in data 20.11.2015, ma non aveva depositato la ricevuta o distinta di spedizione, al fine di verificare se l’atto fosse stato quanto meno spedito entro il 16.11.2015, e sull’avviso di ricevimento non risultava annotata la data di spedizione, asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; -i contribuenti depositavano una memoria difensiva; - il ricorso è stat o rinviato a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] - Deve preliminarmente rilevarsi che l’atto depositato dai contribuenti, non notificato alla controparte, non può qualificarsi come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem , non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014); il principio, affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal d.l.31 agosto 2016 n. 168 conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017; Cass. n. 24422 del 2018); - ciò posto , co n il primo motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato la distinta di spedizione dell’appello, timbrata e firmata dall’ufficio postale, presente nel fascicolo processuale, in quanto prodotta dall’appellante all’atto di costituzione nel giudizio di appello, e comprovante la notifica dell’appello, avvenuta in data 12.11.2015; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108, paragrafo 2, del TFUE, 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, della Decisione della Commissione UE, C (2015) 5549 final del 14.08.2015, nonché degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR , avendo erroneamente dichiarato inammissibile l’atto di appello, ha omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e sul merito della domanda di rimborso che era infondata, atteso che l’agevolazione fiscale andava esclusa nei confronti dei contribuenti il cui reddito era quasi totalmente un reddito d’impresa (per il Puglisi) o un reddito di partecipazione nell’azienda del coniuge (per la Zuco), configurandosi come aiuto di Stato, non consentito a seguito della decisione della commissione UE C (2015) 5549 final, confermata dal Tribunale UE con sentenza del 26.01.2018, se non nei limiti previsti dai regolamenti UE e, comunque, inapplicabile per quanto riguarda l’IVA; -con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., riproponendo la censura di omessa pronuncia e, comunque, dolendosi della motivazione apparente della sentenza impugnata; -il primo motivo è fondato; - come ha più volte evidenziato questa Corte, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita, per il notificante, dall'elenco di trasmissione delle raccomandate, recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro, infatti, è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, in quanto si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163; Cass. 19 luglio 2019, n. 19547); - fra gli atti depositati dall’Agenzia delle entrate presso la CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania, all’atto della costituzione in giudizio, risulta anche l'elenco che riporta il numero delle raccomandate spedite a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], il cui timbro dell'Ufficio postale reca la data leggibile del 12.11.2015, s icché l'appello è stato proposto tempestivamente , dato che il termine ultimo per impugnare la sentenza (depositata il 14.04.2015 ) era il 16.11.2015 (lunedì); - è irrilevante, quindi, che sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali (da cui si evince che la notificazione si è perfezionata in data 20.11.2015)non sia stata indicata anche la data di spedizione e che non sia stata prodotta la ricevuta di spedizione, essendo l’elenco delle raccomandate, recante la data e il timbro postale di spedizione, del tutto equipollente a detta ricevuta per ragioni prima precisate; - in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata, con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione. Così deciso i
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