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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26429/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1142-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETÀ' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1931/19/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Con ricorso per cassazione l'Avvocatura Generale impugna la sentenza emessa dalla CTR della Lombardia in rigetto dell'appello dell'Ufficio e confermativa della pronuncia della CTP di Lecco in materia di condizioni e limiti di deducibilità dell'indennità di fine mandato di amministratore di s.a.s. ai sensi dell'art. 105, comma quarto, d.P.R. 917/1986.

Il contribuente replica con tempestivo controricorso e, altresì, deposita memoria in prossimità dell'adunanza.

CONSIDERATO Si prospetta unico motivo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, d.P.R. 917/1986 (TUIR).

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione Ric. 2021 n. 01142 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Nel paragrafo 14 della sentenza qui in scrutinio, con apprezzamento di fatto che esula dal perimetro di sindacato di questa Corte, il collegio di secondo grado ha accertato che con documento notarile del 2002, ripreso da delibera assembleare dell'aprile 2013, erano stati individuati modalità e quantità degli accantonamenti, precedentemente all'anno di imposta di cui si controverte.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; Ric. 2021 n. 01142 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -3- rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in C.cinquemilatrenento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1142-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETÀ' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1931/19/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Con ricorso per cassazione l'Avvocatura Generale impugna la sentenza emessa dalla CTR della Lombardia in rigetto dell'appello dell'Ufficio e confermativa della pronuncia della CTP di Lecco in materia di condizioni e limiti di deducibilità dell'indennità di fine mandato di amministratore di s.a.s. ai sensi dell'art. 105, comma quarto, d.P.R. 917/1986. Il contribuente replica con tempestivo controricorso e, altresì, deposita memoria in prossimità dell'adunanza. CONSIDERATO Si prospetta unico motivo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, d.P.R. 917/1986 (TUIR). È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione Ric. 2021 n. 01142 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Nel paragrafo 14 della sentenza qui in scrutinio, con apprezzamento di fatto che esula dal perimetro di sindacato di questa Corte, il collegio di secondo grado ha accertato che con documento notarile del 2002, ripreso da delibera assembleare dell'aprile 2013, erano stati individuati modalità e quantità degli accantonamenti, precedentemente all'anno di imposta di cui si controverte. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; Ric. 2021 n. 01142 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in C.cinquemilatrenento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria de
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