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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19789/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Bologna il 28 febbraio 2017: Tribunale di Ferrara il 13 settembre 2019; Tribunale di Vicenza il 22 giugno 2020; Tribunale di Verona l'8 maggio 2018; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe generica e astratta; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alla totale mancanza di indici da cui poter desumere che le condotte fossero state originariamente pianificate sin dalla prima, un furto con destrezza commesso nel 2016 in danno di un cliente di un osteria di Vicenza, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là di una neanche evidente contiguità temporale e una generica omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle dei reati (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Bologna il 28 febbraio 2017: Tribunale di Ferrara il 13 settembre 2019; Tribunale di Vicenza il 22 giugno 2020; Tribunale di Verona l'8 maggio 2018; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe generica e astratta; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alla totale mancanza di indici da cui poter desumere che le condotte fossero state originariamente pianificate sin dalla prima, un furto con destrezza commesso nel 2016 in danno di un cliente di un osteria di Vicenza, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là di una neanche evidente contiguità temporale e una generica omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle dei reati (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MIl Consiglierel,,stensage--- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rYTTY...t, !TATA N2 9_ ,Ittia 2026 9 FkirCío itr Aity e De S‘oirú 2
Sentenza Cassazione n. 19789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris