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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 06086/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27812/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Ing. [OSCURATO:PERSONA]; ex lege domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente- nei confronti di ASL 5 – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 5 , in persona del [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.81, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -controricorrente- avverso la sentenza n. 773/2020 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, depositata il 7 agosto 2020 e notificata il 26 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della AUSL n. 5 Spezzino per la somma di circa 160.000 Euro, asseritamente dovutagli a titolo di compenso per prestazioni professionali.

A seguito di adempimento parziale della AUSL debitrice, fu iniziato un procedimento esecutivo presso terzi con pignoramento delle somme da essa detenute presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA].. 2.Nell’ambito di tale procedimento esecutivo la AUSL n. 5 Spezzino propose opposizione all’esecuzioneex art. 615 cod. proc. civ. .

A seguito della sospensione del processo esecutivo e all’introduzione del giudizio di merito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito d i [OSCURATO:PERSONA], l’ opposizione fu accolta dal Tribunale della Speziacon sentenza 16 giugno 201 7, n.392.

Osservò il primo giudice che , nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso da una creditrice del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultimo (in qualità di debitore esecutato) e della AUSL n. 5 Spezzino (in qualità di terza pignorata ) , era stata accertat a l’inesistenza del debito di questa verso il professionista e che la sentenzacontenente tale accertamento (emessa dalla Corte d’appello di Genova nel 2013, divenuta definitiva) aveva efficacia di giudicato nei rapporti tra il professionista medesimo e la AUSL.

C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.L’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione del Tribunale spezzino è stato dichiaratoinammissibile, perché tardivo, dallaCorte d’appello di Genova con sentenza 7 agosto 2020, n. 773.

La Corte territoriale –sulla premessa che l’azione svolta dalla A U SL debitriceera stata qualificata come opposizione all’esecuzione e che la sentenza impugnata dalla società appellante era stata emessa nel giudizio di merito da essa stessa introdotto a seguito dell’ opposizione all’esecuzioneproposta dall’azienda appellata – ha osservato che non trovava applicazione, nella fattispecie, l’istituto della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.

Rilevato, inoltre, che la sentenza di p r imo grado era stata depositatail 15 giugno 2017 e che l’appello era stato notificato il 12 gennaio 2018 (dopo la scadenzadel termine “lungo” di cui all’a rt. 327 cod. proc. civ.), lo ha dichiaratoinammissibile p e r tardività. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte ligure ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi.

Rispondecon controricorso la ASL – [OSCURATO:PERSONA]

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.615, secondo comma, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento e «inammissibilità/improcedibilità e conseguente nullità insanabile e/o giuridica inesistenza dell’opposizione all’esecuzione promossa da Ausl n.5 Spezzino».

C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

La società ricorrente deduce il «mancato deposito nella cancelleria delle esecuzioni mobiliari della Spezia del ricorso per opposizione all’esecuzione, mancata fissazione della data di udienza e mancata notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza a parte opposta».

Sostiene che da tali omissioni sarebbe derivata «la nullità insanabile/inesistenza di tutti gli atti conseguenti, delle sentenze emesse nei due gradi di giudizio ivi compresa quella in questa sede impugnata». 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazionedegli artt.1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, «in quanto la sospensione feriale dei termini non si applica agli ordinari giudizi civili o comunque ai giudizi civili a cognizione piena». 1.3.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazionedegli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., nonché dell’art.2969 cod. civ., «per decadenza/inammissibilità/improcedibilità dell’appello incidentale e della sollevata eccezione di decadenza del diritto a proporre l’appello principale». 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.2909 c od. civ.

«per l’errata affermazione secondo cui la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova n.682/2013 avrebbe efficacia di giudicato sull’esistenza del credito tra debitore esecutato ([OSCURATO:PERSONA] (cedente il credito a [OSCURATO:SOCIETA].) e terzo pignorato (AUSL n.5 Spezzino), producendo un effetto “estintivo, impeditivo e modificativo” sul decreto ingiuntivo che il debitore esecutato avrebbe dovuto evitare impugnando lasentenza resa in appello».

C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

2. Va esaminato, in primo luogo, in quanto logicamente preliminare, il secondo motivo, il quale è inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art.360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 2.1.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termininon è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., in quanto sotto tale aspetto il regime è il medesimo ( ex plurimis : Cass . 28/02/2020 , n. 5475; Cass.13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019 , n. 33728 ).

2.2. In tali controversie, inoltre, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell’[OSCURATO:PERSONA], non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell’ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell’opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, salvo che la sentenza di primo grado si sia pronunciata su eventuali domande riconvenzionali proposte dall’opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass.22/10/2014, n. 22484; Cass.10/02/2005, n.2708). 2.3.Nel caso di specie, il Tribunale aveva qualificato l’azione svolta dallaASL n. 5 come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.ed era pacifico tra le parti che la sentenza di primo grado era stata emessa a definizione della fase di merito dell’opposizione medesima, introdottadalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale “ parte interessat a” ai sensi dell’art.616 cod. proc. civ..

Non coglie nel segno il rilievo formulato dalla difesa della parte ricorrente nella memoria depositata in vista dell’odierna adunanza, C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. relativo alla presunta introduzione nel giudizio di cognizione, da parte del creditore procedente, di una «domanda volta a dichiarare sia l’intervenuta cessione del credito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sia l’esistenza del proprio diritto sostanziale».

Invero, l a sus sistenza o in sussistenza del diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA], eventualmente ceduto alla MMM progetti s.r.l, costituisce proprio l’oggetto dell ’ opposizione all’esecuzione proposta dalla AUSL , vale a dire la ragione medesima della contestazione del diritto della controparte ad agire in via esecutiva: ed in casi consimili tale contestazione non muta l’oggetto della causa, né introduce una domanda differente e connessa neppure ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla leggen. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale (Cass., ord. 10/06/2020, n. 11111; nello stesso senso: Cass., ord.02/05/2022, n. 13797).

Correttamente, pertanto, la Corte di appello, dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 15 giugno 2017 e che l’impugnazione era stata notificata il 12 gennaio 2018 (dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art.327 cod. proc. civ.), l’ha dichiarata inammissibile. 3.Il rilievo dell’inammissibilità del secondo motivo del ricorso per cassazione preclude l’esame degli altri, in quanto la conferma del giudizio di tardività dell’appello impone di prendere atto del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado.

Tale giudicato, deve precisarsi, preclude qualsiasiquestione, anche in materiadi regolare instaurazione del contraddittorio .

4. Il ricorso per cassazione va dunque dichiarato inammissibile.

C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.

M .

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27812/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Ing. [OSCURATO:PERSONA]; ex lege domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente- nei confronti di ASL 5 – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 5 , in persona del [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.81, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -controricorrente- avverso la sentenza n. 773/2020 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, depositata il 7 agosto 2020 e notificata il 26 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della AUSL n. 5 Spezzino per la somma di circa 160.000 Euro, asseritamente dovutagli a titolo di compenso per prestazioni professionali. A seguito di adempimento parziale della AUSL debitrice, fu iniziato un procedimento esecutivo presso terzi con pignoramento delle somme da essa detenute presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA].. 2.Nell’ambito di tale procedimento esecutivo la AUSL n. 5 Spezzino propose opposizione all’esecuzioneex art. 615 cod. proc. civ. . A seguito della sospensione del processo esecutivo e all’introduzione del giudizio di merito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito d i [OSCURATO:PERSONA], l’ opposizione fu accolta dal Tribunale della Speziacon sentenza 16 giugno 201 7, n.392. Osservò il primo giudice che , nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso da una creditrice del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultimo (in qualità di debitore esecutato) e della AUSL n. 5 Spezzino (in qualità di terza pignorata ) , era stata accertat a l’inesistenza del debito di questa verso il professionista e che la sentenzacontenente tale accertamento (emessa dalla Corte d’appello di Genova nel 2013, divenuta definitiva) aveva efficacia di giudicato nei rapporti tra il professionista medesimo e la AUSL. C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.L’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione del Tribunale spezzino è stato dichiaratoinammissibile, perché tardivo, dallaCorte d’appello di Genova con sentenza 7 agosto 2020, n. 773. La Corte territoriale –sulla premessa che l’azione svolta dalla A U SL debitriceera stata qualificata come opposizione all’esecuzione e che la sentenza impugnata dalla società appellante era stata emessa nel giudizio di merito da essa stessa introdotto a seguito dell’ opposizione all’esecuzioneproposta dall’azienda appellata – ha osservato che non trovava applicazione, nella fattispecie, l’istituto della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale. Rilevato, inoltre, che la sentenza di p r imo grado era stata depositatail 15 giugno 2017 e che l’appello era stato notificato il 12 gennaio 2018 (dopo la scadenzadel termine “lungo” di cui all’a rt. 327 cod. proc. civ.), lo ha dichiaratoinammissibile p e r tardività. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte ligure ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. Rispondecon controricorso la ASL – [OSCURATO:PERSONA] 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.615, secondo comma, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento e «inammissibilità/improcedibilità e conseguente nullità insanabile e/o giuridica inesistenza dell’opposizione all’esecuzione promossa da Ausl n.5 Spezzino». C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La società ricorrente deduce il «mancato deposito nella cancelleria delle esecuzioni mobiliari della Spezia del ricorso per opposizione all’esecuzione, mancata fissazione della data di udienza e mancata notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza a parte opposta». Sostiene che da tali omissioni sarebbe derivata «la nullità insanabile/inesistenza di tutti gli atti conseguenti, delle sentenze emesse nei due gradi di giudizio ivi compresa quella in questa sede impugnata». 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazionedegli artt.1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, «in quanto la sospensione feriale dei termini non si applica agli ordinari giudizi civili o comunque ai giudizi civili a cognizione piena». 1.3.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazionedegli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., nonché dell’art.2969 cod. civ., «per decadenza/inammissibilità/improcedibilità dell’appello incidentale e della sollevata eccezione di decadenza del diritto a proporre l’appello principale». 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.2909 c od. civ. «per l’errata affermazione secondo cui la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova n.682/2013 avrebbe efficacia di giudicato sull’esistenza del credito tra debitore esecutato ([OSCURATO:PERSONA] (cedente il credito a [OSCURATO:SOCIETA].) e terzo pignorato (AUSL n.5 Spezzino), producendo un effetto “estintivo, impeditivo e modificativo” sul decreto ingiuntivo che il debitore esecutato avrebbe dovuto evitare impugnando lasentenza resa in appello». C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2. Va esaminato, in primo luogo, in quanto logicamente preliminare, il secondo motivo, il quale è inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art.360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 2.1.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termininon è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., in quanto sotto tale aspetto il regime è il medesimo ( ex plurimis : Cass . 28/02/2020 , n. 5475; Cass.13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019 , n. 33728 ). 2.2. In tali controversie, inoltre, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell’[OSCURATO:PERSONA], non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell’ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell’opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, salvo che la sentenza di primo grado si sia pronunciata su eventuali domande riconvenzionali proposte dall’opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass.22/10/2014, n. 22484; Cass.10/02/2005, n.2708). 2.3.Nel caso di specie, il Tribunale aveva qualificato l’azione svolta dallaASL n. 5 come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.ed era pacifico tra le parti che la sentenza di primo grado era stata emessa a definizione della fase di merito dell’opposizione medesima, introdottadalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale “ parte interessat a” ai sensi dell’art.616 cod. proc. civ.. Non coglie nel segno il rilievo formulato dalla difesa della parte ricorrente nella memoria depositata in vista dell’odierna adunanza, C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. relativo alla presunta introduzione nel giudizio di cognizione, da parte del creditore procedente, di una «domanda volta a dichiarare sia l’intervenuta cessione del credito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sia l’esistenza del proprio diritto sostanziale». Invero, l a sus sistenza o in sussistenza del diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA], eventualmente ceduto alla MMM progetti s.r.l, costituisce proprio l’oggetto dell ’ opposizione all’esecuzione proposta dalla AUSL , vale a dire la ragione medesima della contestazione del diritto della controparte ad agire in via esecutiva: ed in casi consimili tale contestazione non muta l’oggetto della causa, né introduce una domanda differente e connessa neppure ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla leggen. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale (Cass., ord. 10/06/2020, n. 11111; nello stesso senso: Cass., ord.02/05/2022, n. 13797). Correttamente, pertanto, la Corte di appello, dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 15 giugno 2017 e che l’impugnazione era stata notificata il 12 gennaio 2018 (dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art.327 cod. proc. civ.), l’ha dichiarata inammissibile. 3.Il rilievo dell’inammissibilità del secondo motivo del ricorso per cassazione preclude l’esame degli altri, in quanto la conferma del giudizio di tardività dell’appello impone di prendere atto del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado. Tale giudicato, deve precisarsi, preclude qualsiasiquestione, anche in materiadi regolare instaurazione del contraddittorio . 4. Il ricorso per cassazione va dunque dichiarato inammissibile. C.C. 10.01.2023 N. R.G. 27812/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte
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