CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12376/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, di conferma della sentenza del Tribunale di Genova che l'ha condannata alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 104 di multa per il reato di furto. Considerato che l'unico motivo di ricorso Proposto, di censura della motivazione in punto pena, è inammissibile, in quanto privo del requisito di specificità, limitandosi la parte ricorrente a contestare l'applicazione della pena in misura difforme dai minimi edittali; d'altra parte, l'assunto difensivo è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito irrogato la pena esattamente nei termini del minimo edittale (mesi sei di reclusione, ridotti per la scelta del rito contratto). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere