CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 36123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura a margine del controricorso Controricorrente avverso la sentenza n. 147/02/13 della [OSCURATO:PERSONA] dellaLiguria, depositata il 18/ 12 /201 3 ; Oggetto: accertamento sintetico . art. 38 d.p.r. n. 600/73 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha impugnato, conun unico motiv o , la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza della sentenza della Commissione provinciale di Genova è stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2008, ed accolto parzialmente l’appello del contribuente relativamente ad altri due avvisi di accertamento emessi per le annualità 2006 e 2007, con riduzione della pretesa fiscale. La controversia prende origine dall’impugnazione di tre avvisi di accertamento ( ann ualità 2006 - 2007 - 2008) , con i qual i venivano accertati, con metodo sintetico, a carico di [OSCURATO:PERSONA] , maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, sulla base della proprietà e del possesso di beni indici, quali immobili, autovetture e auto storiche. In particolare, per quanto di interesse, dall’accertamento fiscale era emersa la disponibilità di una vettura storica, una [OSCURATO:PERSONA] 250 Coupé, ad alimentazione a benzina, di 27 cavalli fiscali,immatricolata nell'anno 1978 e posseduta dal contribuente da annualità antecedente il 1998. 2. In particolare, il Giudice di appello, premesso che la contestazione di maggior rilievo, per tutti e tre gli anni di imposta,era costituita sull'importanza da attribuire al possesso dell’autovettura storica del 1970, rilevava che il possesso di un’autovettura storica può essere sintomatica di una capacità reddituale solo per il possesso di autovetture “di grande valore intrinseco e dalle caratteristiche quasi uniche”, valore e caratteristiche che non si riscontravano nella Mercedes immatricolata nel 1970 posseduta dal contribuente anche per la “vetustà” che non ne avrebbe consentito l’uso normale, tanto da essere esente da tassa di proprietà e da assicurazione obbligatoria. Di conseguenza, espungeva tale bene da quelli “sintomatici” di una maggior capacità contributiva, riducendo il reddito imponibile per tutti e tre anni in contestazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione erariale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., là dove la CTR , escludendo che il possesso dell’autovettura d’epoca Mercedes costituisse bene indice di maggiore capacità contributiva, ha fatto erronea applicazione delle regole che governano l’accertamento cd. sintetico, per le quali la presunzione legale relativa prevista a favore dell’Amministrazione può essere superata solo dalla prova documentale contraria del contribuente. 2. Il ricorso erariale è fondato, e pertanto, deve essere accolto. 2.1. E’ principio assolutamente pacifico che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione (quale quella in esame) effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacch ́ codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che ̀ legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (v., ex multis,Cass., 19/04/2013 n. 9539; id.10/08/2016 n. 16192; Cass., 24/04/2018 , n. 10037); onere in ordine al quale vanno rispettati i criteri di cui a Cass.8995/2014 (ex pluribus, v. conf. Cass.,26/11/2014, n. 25104). 2.2. E’ principio altrettanto pacifico che la disponibilitàdi tali beni, costituisce una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva" e che, pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacitàcontributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché gi à sottoposta ad imposta o perch́ esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (v. Cass. , 23/07/2007, n. 16284; Cass., 01/09/2016 , n. 17487 ; Cass., 19/10/2016, n. 21143). 3. Calando tali principi nella fattispecie in esame, appare evidente l’errore in iudicandoin cui è incorsa la CTR, per aver escluso la qualità di bene indice dell’autovettura storica di proprietà del ricorrente e, quindi, per non aver considerato, nella determinazione del reddito, il valore di essa rispetto a quello determinato nell'avviso di accertamento ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, sulla base della mera supposizione che detto bene non avrebbe avuto le caratteristiche intrinseche di un’autovettura d’epoca senza, peraltro, svolgere nessun accertamento in ordine alle eventuali prove (documentali), di segno contrario, allegate dal contribuente per vincere la presunzione legale prevista a favore dell’Amministrazione finanziaria. 3.1. Peraltro, proprio in materia di auto d’epoca e della loro incidenza sull’accertamento sintetico del reddito, questa Corte ha affermato –con orientamento mai contrastato e che qui si fa proprio – che il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nel cd. redditometro, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, in quanto notoriamente collegata a spese a volte anche ingenti ( non appare, infatti, estraneo alla cultura dell'uomo medio il fatto che le predette autovetture formano oggetto di ricerca e collezionismo fra gli appassionati di tali beni, che per gli stessi esiste un particolare mercato e che secondo l'id quod plerumque accidit, la manutenzione di veicoli ormai da tempo fuori produzione comporta rilevanti costi, in ragione della necessità di riparazione e sostituzione dei componenti soggetti ad usura , v. Cass. 22/01/2007, n. 1294). In tale stregua,è stato chiarito che l’appartenenza delle auto storiche ai veicoli con caratteristiche atipiche, esentati dalla tassa automobilistica ai sensi dell’art. 63 della l. n. 342 del 2000, non vale ad escluderle dalla categoria generale delle autovetture ai fini tributari, trattandosi di normativa avente differente finalità (v. Cass., 26/06/2017, n. 15899). 4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della regione Liguria, affinchéproceda ad un nuovo accertamento di merito alla luce dei principi sopra esposti e provveda al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così de