CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 11349/2019 del 19/11/2019 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Roma in data 19/11/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso (entrambi i reati accertati in data 21/06/2015), previo riconoscimento del vincolo della continuazione e concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per i sottoindicati motivi. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della circostanza della particolare tenuità del fatto e correlativo vizio di motivazione per omessa valutazione e travisamento dei dati probatori e per omesso riscontro ai motivi di appello in riferimento all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Si censura la sostanziale (non consentita) inversione dell'onere probatorio dal momento che, quantunque nella decisione di primo grado, non si rinvenisse alcun corredo argomentativo riguardante la ritenuta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648, comma primo, cod. pen., e quindi alcun compendio motivazionale specificamente riferito all'esclusione della fattispecie attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., non può non rilevarsi come i dati probatori emergenti dalla prima decisione, uniti alle argomentazioni censorie articolati con i motivi di doglianza, avrebbero dovuto sollecitare il giudice di appello ad una compiuta rivisitazione del materiale probatorio alla luce dei canoni interpretativi delineati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego di riconoscimento della disciplina del reato continuato e correlativo vizio di motivazione per illogicità, travisamento dei dati probatori e per omessa risposta ai motivi di appello in riferimento all'art. 81 cpv. cod. pen. Il dato temporale ritenuto dalla Corte territoriale è certamente errato in quanto il fatto di cui all'odierna imputazione risale al 02/07/2015 e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 25/11/2015 risale al 21/06/2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Le doglianze svolte con il primo motivo di ricorso, che reiterano quelle già svolte e respinte in sede di appello, sono manifestamente infondate. Invero, la Corte territoriale ha rilevato, in primo luogo, che il bene sottratto - una vettura BMW immatricolata in tempi non risalenti - non ha un valore irrisorio, ed inoltre che la personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti specifici, impedisce una valutazione attenuata dei fatti: siffatta decisione appare ossequiosa dei principi consolidati affermati dalla giurisprudenza, secondo cui "l'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante" (Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248119-01). Fermo quanto precede, va altresì evidenziato come, d'altro canto, la difesa non abbia indicato quale fosse il valore del bene dimostrato in giudizio e perché i precedenti penali dell'imputato non potessero giustificare una valutazione negativa - e/o ostativa all'applicazione dell'attenuante in parola - della personalità dell'imputato. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo. Invero, l'argomentazione difensiva secondo la quale tra i due reati commessi (quello oggetto del presente giudizio, commesso il 21/06/2015, e quello oggetto della sentenza emessa il 25/11/2015, commesso il 02/07/2015) vi sarebbe una distanza temporale di soli undici giorni (e non di due mesi, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito), ferma l'irrilevanza del dato spaziale inteso come luogo di commissione dei reati presupposto, appare in grado di scardinare il ragionamento decisorio e giustificare l'annullamento della sentenza impugnata, imponendo la rivalutazione dell'esistenza tra i due episodi (a condotte omogenee, come riconosciuto dalla Corte territoriale) di un'unica genetica previsione, alla luce del diverso parametro temporale di riferimento. 4. Il parziale accoglimento del ricorso consente di ritenere estinto per prescrizione il capo relativo al reato di cui all'art. 707 cod. pen., tenuto conto della risalenza della sua commissione. In relazione all'ulteriore reato di cui all'art. 648 cod. pen., di cui deve ritenersi passata in giudicato l'affermazione di responsabilità, deve disporsi, ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 5. In sintesi, si dispone: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen. perché estinto per prescrizione; -l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, con consequenziale irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.707 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Così deciso in Roma il 18/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]