CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che mediante l'unico motivo di ricorso l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto che riproducono nella sostanza quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale che ha congruamente argomentato, rispetto alle stesse, sugli elementi in forza dei quali l'imputato, sorpreso dagli agenti in flagranza, al di fuori di un garage con un'idropulitrice, è stato ritenuto autore del furto della stessa, essendo inverosimile che un elettrodomestico di tale valore fosse stato lasciato incustodito all'esterno dal proprietario del box (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i