Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2022

Cassazione n. 16331/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELL'ECOMOMIA e DELLE FINANZE nel procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA] natcLa SALERNO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione alla condanna alle spese del Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 16/11/2022 accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12/5/2016 in regime di arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 317 cod. pen., liquidando in suo favore la somma di 6.000 euro, oltre spese legali liquidate nella misura di 3.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] era stata prosciolta, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., con sentenza del GUP di Salerno del 18/6/2020, divenuta irrevocabile il 3/9/2020, per non aver commesso il fatto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 314, 315, 316, 645 e 646 cod. proc. pen.

Il Ministero ricorrente si duole dell'avvenuta condanna a carico del ministero al rimborso delle spese legali, liquidate equitativamente in 3000 euro.

Si rileva in ricorso che il procedimento di riparazione è a contraddittorio ne- cessario, con notificazione della domanda al ministero a cura della cancelleria ma non a carattere di contenzioso necessario.

Il Ministero, infatti, può non costituirsi o anche costituendosi aderire alla do- manda o rimettersi al giudice.

In tali ipotesi non vi è soccombenza.

Si richiama sul punto la sentenza di questa Corte di legittimità a Sez.

Un. del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], in cui si precisa che solo in caso di costituzione del Ministero con l'intento di paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante, il contraddit- torio si connota di carattere contenzioso e può aversi condanna alle spese.

Vengono richiamate numerosissime sentenze di questa Corte a sezioni sem- plici uniformatesi a tale principio.

L'Avvocatura ricorrente evidenzia che, nel caso che ci occupa non vi è stata costituzione da parte del Ministero e rileva che è stata la stessa Iannicelli a invo- care il principio di soccombenza per ottenere l'attribuzione delle spese, principio inapplicabile al caso specifico.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio, in parte qua, dell9ordinanza impugnata, con ogni conseguenza di legge e con attribuzione delle spese del giu- dizio di legittimità al Ministero ricorrente.3.

Il ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al rimborso a [OSCURATO:PERSONA] delle spese legali, condanna che va eliminata.

4. Come si evince ex actis, nel procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Salerno l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato non si è costituita e non ha contestato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (vedasi in tal senso il verbale di udienza del 16/1/2022).

Il provvedimento impugnato, pertanto, non opera un buon governo della co- stante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'E- conomia e delle Finanze - ma non a carattere di contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla ri- chiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essen- dovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della contro- parte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione di- retta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Ammini- strazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez.

Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; conf.

Sez. 4, n. 31173 del 14/5/2003 [OSCURATO:PERSONA]. 225132; Sez. 4, n. 23929 del 15/5/2008, Manzi, Rv. 240312; Sez. 4 n. 41307 del 2/10/2019, MEF, Rv. 277357).

Va, infatti, considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolu- tamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro), non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né re- lativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato.

Ne consegue che ove la [OSCURATO:PERSONA] non si opponga affatto alla richiesta del privato, né sull'an, né sul quantum della pretesa fatta valere, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. (così Sez. 4, n. 15209 del 26/2/2015, Mef e altro, Rv. 263141).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], condanna che elim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELL'ECOMOMIA e DELLE FINANZE nel procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA] natcLa SALERNO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione alla condanna alle spese del Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 16/11/2022 accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12/5/2016 in regime di arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 317 cod. pen., liquidando in suo favore la somma di 6.000 euro, oltre spese legali liquidate nella misura di 3.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] era stata prosciolta, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., con sentenza del GUP di Salerno del 18/6/2020, divenuta irrevocabile il 3/9/2020, per non aver commesso il fatto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 314, 315, 316, 645 e 646 cod. proc. pen. Il Ministero ricorrente si duole dell'avvenuta condanna a carico del ministero al rimborso delle spese legali, liquidate equitativamente in 3000 euro. Si rileva in ricorso che il procedimento di riparazione è a contraddittorio ne- cessario, con notificazione della domanda al ministero a cura della cancelleria ma non a carattere di contenzioso necessario. Il Ministero, infatti, può non costituirsi o anche costituendosi aderire alla do- manda o rimettersi al giudice. In tali ipotesi non vi è soccombenza. Si richiama sul punto la sentenza di questa Corte di legittimità a Sez. Un. del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], in cui si precisa che solo in caso di costituzione del Ministero con l'intento di paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante, il contraddit- torio si connota di carattere contenzioso e può aversi condanna alle spese. Vengono richiamate numerosissime sentenze di questa Corte a sezioni sem- plici uniformatesi a tale principio. L'Avvocatura ricorrente evidenzia che, nel caso che ci occupa non vi è stata costituzione da parte del Ministero e rileva che è stata la stessa Iannicelli a invo- care il principio di soccombenza per ottenere l'attribuzione delle spese, principio inapplicabile al caso specifico. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio, in parte qua, dell9ordinanza impugnata, con ogni conseguenza di legge e con attribuzione delle spese del giu- dizio di legittimità al Ministero ricorrente.3. Il ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al rimborso a [OSCURATO:PERSONA] delle spese legali, condanna che va eliminata. 4. Come si evince ex actis, nel procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Salerno l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato non si è costituita e non ha contestato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (vedasi in tal senso il verbale di udienza del 16/1/2022). Il provvedimento impugnato, pertanto, non opera un buon governo della co- stante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'E- conomia e delle Finanze - ma non a carattere di contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla ri- chiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essen- dovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della contro- parte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione di- retta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Ammini- strazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; conf. Sez. 4, n. 31173 del 14/5/2003 [OSCURATO:PERSONA]. 225132; Sez. 4, n. 23929 del 15/5/2008, Manzi, Rv. 240312; Sez. 4 n. 41307 del 2/10/2019, MEF, Rv. 277357). Va, infatti, considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolu- tamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro), non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né re- lativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la [OSCURATO:PERSONA] non si opponga affatto alla richiesta del privato, né sull'an, né sul quantum della pretesa fatta valere, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. (così Sez. 4, n. 15209 del 26/2/2015, Mef e altro, Rv. 263141). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], condanna che elim
Sentenza Cassazione n. 16331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris