CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 30284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sagite le conclusioni del PG .5 . Sc2.(»Q 0-e-ks 4:41Z f ytsk. uoit.4.3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA], al contempo applicando la misura alternativa della detenzione domiciliare. 1.1 In premessa si evidenzia che; a) la pena oggetto di esecuzione è quella di anni due e mesi sei di reclusione, relativa a fatti di bancarotta avvenuti nel 2017; b) i precedenti per reati contro il patrimonio sono risalenti nel tempo (non oltre il 1999); c) le condizioni di salute, meglio descritte in atti, richiedono contatti costanti con i presidi sanitari. 1.2 Quanto al merito il Tribunale rileva, quanto alla misura più ampia, che 'emergono connotazioni negative che non ne consentono l'applicazione'. Viene pertanto ritenuta appttabile, per fronteggiare la residua pericolosità sociale, la misura della detenzione domiciliare, anche in riferimento alle necessità terapeutiche. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo - quanto al diniego dell'affidamento in prova - erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione. 2.1 Si lamenta la genericità del contenuto argomentativo, non avendo il Tribunale specificato le ragioni che hanno portato alla individuazione di una pericolosità sociale di tale 'peso' da escludere la applicazione della misura più ampia. Si evidenzia la distanza temporale dai fatti, l'assenza di procedimenti ulteriori e il positivo contenuto della relazione sociale. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.2 Quanto alla ricognizione dei parametri normativi che condizionano l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, va ricordato che, per costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, l'accesso a detta misura è essenzialmente basato sulla ricorrenza di una prognosi favorevole in punto di 2, assenza del pericolo di recidiva e concreta utilità della prova ai fini della risocializzazione. In particolare, lì dove venga rilevata una condizione di attuale pericolosità incidente in modo negativo sulla prognosi, è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso già Sez. I 27.10.1994, ric. Bonicoli, nonchè, di recente, Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) . Nel caso in esame tale verifica non emerge dal percorso argomentativo, ove ci si limita a riportare una 'espressione di risultato', senza indicazione dei fondamenti cognitivi posti a base della valutazione. La motivazione risulta pertanto inidonea a sostenere, in fatto e in diritto, la decisione reiettiva, in tema di affidamento in prova. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Così deciso in data 8