CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 21464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2763/2015 CORTE APPELLO di BARI, del 26/10/2018 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in premessa la corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Trani, in data 14.5.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 81, cpv., 110, 61, n. 2), 494 e 485, c.p., in rubrica loro ascritti, assolveva i suddetti imputati dal reato di cui all'art. 485, c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e, con riferimento al residuo reato di cui all'art. 494, c.p., rideterminava l'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole ai prevenuti, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli imputati, con distinti atti di impugnazione, fondati su motivi comuni, con cui lamentano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al compiuto decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, non rilevato dalla corte di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato assorbimento del delitto di cui all'art. 494, c.p., in quello di cui all'art. 485, c.p., che non è più previsto dalla legge come reato, perché depenalizzato; 3) violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta del 1.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio agli effetti penali, per compiuto decorso del termine di prescrizione, con rigetto dei ricorsi agli effetti civili 4. Fondato appare il primo motivo di ricorso, che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata agli affetti penali, rendendo del tutto superfluo, sotto tale profilo, l'esame delle ulteriori censure articolate dai ricorrenti. Ed invero, premesso che secondo un condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., 17.12.2015, n. 12602, rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092; Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez. V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), va rilevato che nel caso in esame il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per cui si procede, verificatasi prima della conclusione del giudizio di appello. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., infatti, il termine di prescrizione del reato in questione - consumatosi, attraverso la commissione di più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, dal 3.7.2009 al 21.7.2009, periodo in cui pervenivano agli uffici del Ministero delle infrastrutture le schede contenenti i dati falsamente rappresentati dagli imputati, al fine di evitare la decurtazione dei punti delle loro patenti di guida, a seguito di infrazioni alla circolazione stradale - nella sua massima estensione, pari a sette anni e sei mesi, in considerazione degli intervenuti atti interruttivi, e tenuto conto delle cause di sospensione del relativo decorso, per un periodo corrispondente a 557 giorni, risulta perento alla data del 2.8.2018, dunque prima della data della pronuncia della sentenza di secondo grado, che risale al 26.10.2020. Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione, posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ciò per la decisiva ragione che, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame. 6. Nel resto, vale a dire con riferimento alle statuizioni disposte in favore della parte civile, sulle quali il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578, c.p.p., i ricorsi vanno rigettati per le seguenti ragioni. 6.1. Infondato appare il secondo motivo di ricorso. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494, c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482, c.p., nella condotta dell'imputato che aveva esibito un documento d'identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome un contratto di locazione per fini illeciti, osservando che l'atto di esibizione era stato preceduto da una distinta attività di falsificazione: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Rv. 263076) Nel caso in esame l'invocato assorbimento non è configurabile per due ordini di ragioni. Da un lato, infatti, la falsificazione dei "moduli di comunicazione dati del conducente", realizzata apponendo su di essi le generalità di [OSCURATO:PERSONA] e la firma apocrifa di quest'ultimo, a sua completa insaputa, è condotta diversa e separata, precedendola, dalla esibizione dei moduli così falsificati all'autorità amministrativa competente in materia, che, indotta in errore, aveva provveduto a decurtare i punti della patente di guida del suddetto Badoiu. Dall'altro, il ragionamento difensivo è affetto da evidente illogicità, in quanto la clausola di salvezza contenuta nell'art. 494, c.p., secondo cui l'applicazione di tale disposizione normativa è condizionata alla circostanza che il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, non può trovare applicazione con riferimento all'art. 485, c.p., stante l'intervenuta depenalizzazione di tale fattispecie, priva ormai di ogni rilievo penale. 6.2. Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso si osserva che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis, c.p., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, come avvenuto nel caso in esame, in cui tale questione non era stata prospettata in sede di appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Rv. 282773).Senza tacere che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis, c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr. Cass. Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214). Del tutto irrilevante, ai fini civilistici, infine, deve ritenersi la censura sulla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che, peraltro, i ricorrenti hanno articolato in maniera del tutto generica, non facendone nemmeno oggetto di una specifica doglianza in sede di appello. 7. La non completa soccombenza dei ricorrenti implica che gli stessi non siano condannati al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili. Così deciso in Roma il 17.2.2022