CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 02286/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 marzo 2024 la Corte di appello di Torino confermava la precedente sentenza del 27 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Asti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la sussistenza delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo all'assenza dì alcun segno di resipiscenza o di volontà di risarcire il danno cagionato nonché sulla scorta del contegno processuale del prevenuto, il quale, pur vivendo in Australia, non ha versato in atti alcun certificato di residenza, seppur all'estero; né il ricorrente ha dato conto dell'esistenza di elementi favorevoli alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62 cod. pen. che i Giudici del merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere est nsore il