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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 08123/2023

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iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15877/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso ed alla “memoria di costituzione” depositati nel giudizio svoltosi dinanzi a questa corte r.g.n. 16158/16; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la correzione della ordinanza di questa Corte 29.4.2020 n. 8376; Oggetto:correzione di errore materiale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto la correzione di due errori materiali ravvisati nell’epigrafe dell’ordinanza di questa Corte 29.4.2020 n. 8376.

Hanno dedotto che: a) nell’epigrafe della suddetta ordinanza non sono indicati i nomi di alcune delle parti in causa, e segnatamente quelli di CALVARUSO Salvatore, MAGNO Donato, SOLIMANDO Pasquale, SCOPPIO Nicola, CERFEDA Maurizio, CHIANESE Patrizia, GUARINO [OSCURATO:PERSONA], BRUNI Nicola, BURRONE [OSCURATO:PERSONA], CAMPOBASSO Aldo, PERIN Giampiero, PISTONE [OSCURATO:PERSONA], RAGNATELA Giuseppe, LUISI Giuseppe, ZAGARIA Ada, ANTONACI Fabio, TORZULLO Raffaele, TORMENTA Sandro, GIANNELLI Paolo, COLAMARIA Rosa, FACONDO Michele e LORUSSO Luciano; b) nell’epigrafe della suddetta ordinanza era stata duplicata l’indicazione delle generalità di alcune parti, e segnatamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA].

2. Le controparti non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deciso dall’ordinanza 8376/20 di questa Corte (r.g.n. 16158/16) aveva ad oggetto quattro impugnazioni: a) la prima fu proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’ I struzione, dell’ U niversità e della R icerca Scientifica; b) la seconda fu proposta dalla Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca S cientifica contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; c) la terza ebbe contenuto identico alla seconda, quanto a soggetti ed oggetto; d) la quarta fu proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA].

2. L'epigrafe della ordinanza di cui si chiede la correzione effettivamente non è coerente, nella indicazione delle generalità delle parti in causa, con le generalità delle parti risultanti dalle epigrafi dei ricorsi e dei controricorsi versati in atti.

In particolare: a) non sono indicate le generalità dei soggetti contro i quali fu proposto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA], i quali tuttavia debbono considerarsi “intimati”, avendo questa Corte, nel provvedimento di cui si discorre, ritenuto irrituale la loro costituzione; b) è duplicata l’indicazione della Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] come ricorrenti(incidentali); c) va rilevato d’ufficio, infine, che nel provvedimento corrigendo, per mero errore materiale, tra i ricorrenti principali compare tale “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre nel ricorso principale tale nome non compare, ma compare quellodi “[OSCURATO:PERSONA]” che manca a sua volta nell’epigrafe della ordinanza corrigenda.

3. L’ordinanza 8376/20 di questa Corte va dunque corretta nel modo che segue: -) siano cancellate le pagine 1 e 2, a partire dalle parole “[OSCURATO:PERSONA]” di cui a p. 1, fino alle parole “[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente -” di cui a p. 2, e siano integralmente sostituite dal testo che segue: “-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei M inistri, Ministero dell ' I struzione, dell'Università e della Ricerca S cientifica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - nonché da -) Presidenza del Consiglio dei M inistri, Ministero dell' I struzione, dell'Università e della Ricerca S cientifica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrenti incidentali- contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ColamariaRosa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro -) Presidenza del Consiglio dei M inistri, Ministero dell' I struzione, dell'Università e della Ricerca S cientifica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti -“ P.q.m. dispone che l’ordinanza di questa Corte 29.4.2020 n. 8376 sia corretta come indicato in motivazione, e che il presente provvedimento sia annotato sull’originale del prov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15877/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso ed alla “memoria di costituzione” depositati nel giudizio svoltosi dinanzi a questa corte r.g.n. 16158/16; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la correzione della ordinanza di questa Corte 29.4.2020 n. 8376; Oggetto:correzione di errore materiale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto la correzione di due errori materiali ravvisati nell’epigrafe dell’ordinanza di questa Corte 29.4.2020 n. 8376. Hanno dedotto che: a) nell’epigrafe della suddetta ordinanza non sono indicati i nomi di alcune delle parti in causa, e segnatamente quelli di CALVARUSO Salvatore, MAGNO Donato, SOLIMANDO Pasquale, SCOPPIO Nicola, CERFEDA Maurizio, CHIANESE Patrizia, GUARINO [OSCURATO:PERSONA], BRUNI Nicola, BURRONE [OSCURATO:PERSONA], CAMPOBASSO Aldo, PERIN Giampiero, PISTONE [OSCURATO:PERSONA], RAGNATELA Giuseppe, LUISI Giuseppe, ZAGARIA Ada, ANTONACI Fabio, TORZULLO Raffaele, TORMENTA Sandro, GIANNELLI Paolo, COLAMARIA Rosa, FACONDO Michele e LORUSSO Luciano; b) nell’epigrafe della suddetta ordinanza era stata duplicata l’indicazione delle generalità di alcune parti, e segnatamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le controparti non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deciso dall’ordinanza 8376/20 di questa Corte (r.g.n. 16158/16) aveva ad oggetto quattro impugnazioni: a) la prima fu proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’ I struzione, dell’ U niversità e della R icerca Scientifica; b) la seconda fu proposta dalla Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca S cientifica contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; c) la terza ebbe contenuto identico alla seconda, quanto a soggetti ed oggetto; d) la quarta fu proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'epigrafe della ordinanza di cui si chiede la correzione effettivamente non è coerente, nella indicazione delle generalità delle parti in causa, con le generalità delle parti risultanti dalle epigrafi dei ricorsi e dei controricorsi versati in atti. In particolare: a) non sono indicate le generalità dei soggetti contro i quali fu proposto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA], i quali tuttavia debbono considerarsi “intimati”, avendo questa Corte, nel provvedimento di cui si discorre, ritenuto irrituale la loro costituzione; b) è duplicata l’indicazione della Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] come ricorrenti(incidentali); c) va rilevato d’ufficio, infine, che nel provvedimento corrigendo, per mero errore materiale, tra i ricorrenti principali compare tale “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre nel ricorso principale tale nome non compare, ma compare quellodi “[OSCURATO:PERSONA]” che manca a sua volta nell’epigrafe della ordinanza corrigenda. 3. L’ordinanza 8376/20 di questa Corte va dunque corretta nel modo che segue: -) siano cancellate le pagine 1 e 2, a partire dalle parole “[OSCURATO:PERSONA]” di cui a p. 1, fino alle parole “[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente -” di cui a p. 2, e siano integralmente sostituite dal testo che segue: “-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei M inistri, Ministero dell ' I struzione, dell'Università e della Ricerca S cientifica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - nonché da -) Presidenza del Consiglio dei M inistri, Ministero dell' I struzione, dell'Università e della Ricerca S cientifica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrenti incidentali- contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ColamariaRosa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro -) Presidenza del Consiglio dei M inistri, Ministero dell' I struzione, dell'Università e della Ricerca S cientifica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti -“ P.q.m. dispone che l’ordinanza di questa Corte 29.4.2020 n. 8376 sia corretta come indicato in motivazione, e che il presente provvedimento sia annotato sull’originale del prov
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