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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 28988/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, mettendo in luce gli artifizi posti in essere dal ricorrente contestualmente alla falsa denunzia di furto concretante l'odierna regiudicanda, ha, con linearità logica, riscontrato la specifica offensività da ascrivere alla condotta contestata, destinata a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla previsione di cui all'ad 367 cp, senza incorrere in alcun vizio di motivazione nè in una travisata lettura delle emergenze acquisite; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, mettendo in luce gli artifizi posti in essere dal ricorrente contestualmente alla falsa denunzia di furto concretante l'odierna regiudicanda, ha, con linearità logica, riscontrato la specifica offensività da ascrivere alla condotta contestata, destinata a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla previsione di cui all'ad 367 cp, senza incorrere in alcun vizio di motivazione nè in una travisata lettura delle emergenze acquisite; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 28988/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris