CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 11040/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale; lette le conclusioni dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze resistente[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 2/12/2025, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n. 1 e 61 n. 7 cod. pen. Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia di assoluzione, per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile in data 28/6/2024. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, ha rigettato la richiesta, in applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., osservando come il periodo di detenzione sofferto con riferimento al procedimento per il quale è stata promossa la richiesta di indennizzo, era stato computato ai fini della determinazione della pena da eseguirsi, avendo il richiedente riportato altra condanna definitiva alla pena della reclusione di anni 5 e mesi 4, nell'ambito del procedimento penale n. 2579/2021 R.G.N.R., per come risultava dal certificato di esecuzione n. 164/2022 SIEP. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue. Motivo unico: violazione degli articoli 314, 315 e 657 cod. proc. pen.; vizio di motivazione apparente ed illogica, avendo erroneamente la Corte di appello escluso il riconoscimento del danno per ingiusta detenzione in virtù della richiesta di fungibilità avanzata dall'istante per il medesimo periodo. Autonomia degli istituti. La difesa sostiene che vi sia piena autonomia tra l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e quello della fungibilità. Mentre la fungibilità è un meccanismo interno alla fase esecutiva, volto ad evitare duplicazioni punitive e a garantire la corretta imputazione del periodo di privazione della libertà, l'indennizzo per ingiusta detenzione integra un rimedio di natura riparatoria collocato nell'ambito delle garanzie convenzionali e costituzionali contro l'arbitraria compressione della libertà personale. Dunque la fungibilità e l'equa riparazione perseguono obiettivi radicalmente diversi: la fungibilità elimina la duplicazione della pena, ma non sana alcuna ingiustizia, né si propone di ristabilire l'equilibrio leso dal provvedimento che ha determinato la carcerazione, avendo, di fatto, un effetto neutro. L'aver 2computato il periodo di detenzione ai fini della fungibilità non giustifica il rigetto della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal ricorrente. 3. Il Procuratore Generale presso la é'orte di tassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del criterio stabilito dall'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale:"Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". Occorre al riguardo precisare come, in tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. imponga al pubblico ministero di tener conto, a fini dello scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato, con conseguente esclusione dell'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta. All'obbligo del P.M. corrisponde il dovere del giudice della riparazione di verificare, anche d'ufficio, l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. [cfr. Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Ministero Economia e Finanze, Rv. 277357:"In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione deve verificare, anche d'ufficio, l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l'interessato deve scontare, posto che, ai fini della determinazione della pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'officiosità di tale verifica discende dalla necessità di evitare il proliferare di procedimenti ed il riconoscimento di un indennizzo non dovuto che costringerebbe lo Stato 3all'esercizio di un'azione di accertamento negativo o di indebito arricchimento)"; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051:"In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempre che la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta"; Sez. 4, Sentenza n. 33671 del 14/06/2016, Cavallaro, Rv. 267443:"In tema di ingiusta detenzione, mentre nella determinazione della pena da eseguire occorre tener conto (a fini di scomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare, relativi ad altri fatti, in precedenza sofferti dal condannato, compresi quelli per cui abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione, si deve, per altro verso, escludere - in forza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione - l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod. proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta"]. Il principio era già stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che avevano chiarito come, ai fini della determinazione della pena da eseguire, debbano essere necessariamente computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (e, a fortiori, quelli per i quali tale diritto sia ancora sub iudice), puntualizzando che debba escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, qualora la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero, esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. [Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008. PG in proc. Cascio, Rv. 240113, così massimata:"Ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della sentenza di condanna all'atto della richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare 4ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l'interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ."]. 2. Venendo al caso che occupa, come correttamente osservato dal giudice della riparazione, risulta acclarato attraverso la consultazione dello stato di esecuzione, di cui danno conto i giudici di merito in modo puntuale, che dell'intero periodo cautelare sofferto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento in cui è stato assolto si sia tenuto conto nella determinazione della pena da espiarsi, avendo il richiedente riportato altra condanna a pena definitiva per anni 5 e mesi 4 di reclusione. Ciò posto, nel pronunciare il rigetto dell'istanza di riparazione avanzata, la Corte territoriale, come detto in precedenza, si è attenuta al disposto del comma quarto dell'art. 314 cod. proc. pen. Lo scomputo del periodo di custodia cautelare indebitamente sofferta dalla pena complessiva da scontare a seguito di sentenza definitiva esclude la possibilità di ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione, che, ove fosse corrisposto, integrerebbe un ingiustificato arricchimento, con diritto dello Stato di richiedere la sua restituzione. 3. I rilievi difensivi non si confrontano con le argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata, rispettosa dei principi stabiliti in questa sede. Il ricorso avanza prospettazioni in contrasto con il chiaro tenore della legge (art. 314, co. 4, cod. proc. pen.) e non conformi ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità. Anche la pretesa contrarietà ai principi del diritto convenzionale è stata solo genericamente evocata. 4. Deve pertanto rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura di Stato: la memoria in atti non ha conferito alcun apprezzabile contributo alla decisione. 5Deve, pertanto, trovare applicazione il condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alle parti civili (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), secondo cui, in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, laddove essa non abbia fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. 47,1¦0! \ VO,REPUBBLICA ITALIANA 11040-26 In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 209/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43177/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale; lette le conclusioni dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze resistente[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 2/12/2025, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n. 1 e 61 n. 7 cod. pen. Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia di assoluzione, per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile in data 28/6/2024. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, ha rigettato la richiesta, in applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., osservando come il periodo di detenzione sofferto con riferimento al procedimento per il quale è stata promossa la richiesta di indennizzo, era stato computato ai fini della determinazione della pena da eseguirsi, avendo il richiedente riportato altra condanna definitiva alla pena della reclusione di anni 5 e mesi 4, nell'ambito del procedimento penale n. 2579/2021 R.G.N.R., per come risultava dal certificato di esecuzione n. 164/2022 SIEP. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue. Motivo unico: violazione degli articoli 314, 315 e 657 cod. proc. pen.; vizio di motivazione apparente ed illogica, avendo erroneamente la Corte di appello escluso il riconoscimento del danno per ingiusta detenzione in virtù della richiesta di fungibilità avanzata dall'istante per il medesimo periodo. Autonomia degli istituti. La difesa sostiene che vi sia piena autonomia tra l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e quello della fungibilità. Mentre la fungibilità è un meccanismo interno alla fase esecutiva, volto ad evitare duplicazioni punitive e a garantire la corretta imputazione del periodo di privazione della libertà, l'indennizzo per ingiusta detenzione integra un rimedio di natura riparatoria collocato nell'ambito delle garanzie convenzionali e costituzionali contro l'arbitraria compressione della libertà personale. Dunque la fungibilità e l'equa riparazione perseguono obiettivi radicalmente diversi: la fungibilità elimina la duplicazione della pena, ma non sana alcuna ingiustizia, né si propone di ristabilire l'equilibrio leso dal provvedimento che ha determinato la carcerazione, avendo, di fatto, un effetto neutro. L'aver 2computato il periodo di detenzione ai fini della fungibilità non giustifica il rigetto della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal ricorrente. 3. Il Procuratore Generale presso la é'orte di tassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del criterio stabilito dall'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale:"Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". Occorre al riguardo precisare come, in tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. imponga al pubblico ministero di tener conto, a fini dello scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato, con conseguente esclusione dell'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta. All'obbligo del P.M. corrisponde il dovere del giudice della riparazione di verificare, anche d'ufficio, l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. [cfr. Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Ministero Economia e Finanze, Rv. 277357:"In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione deve verificare, anche d'ufficio, l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l'interessato deve scontare, posto che, ai fini della determinazione della pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'officiosità di tale verifica discende dalla necessità di evitare il proliferare di procedimenti ed il riconoscimento di un indennizzo non dovuto che costringerebbe lo Stato 3all'esercizio di un'azione di accertamento negativo o di indebito arricchimento)"; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051:"In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempre che la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta"; Sez. 4, Sentenza n. 33671 del 14/06/2016, Cavallaro, Rv. 267443:"In tema di ingiusta detenzione, mentre nella determinazione della pena da eseguire occorre tener conto (a fini di scomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare, relativi ad altri fatti, in precedenza sofferti dal condannato, compresi quelli per cui abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione, si deve, per altro verso, escludere - in forza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione - l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod. proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta"]. Il principio era già stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che avevano chiarito come, ai fini della determinazione della pena da eseguire, debbano essere necessariamente computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (e, a fortiori, quelli per i quali tale diritto sia ancora sub iudice), puntualizzando che debba escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, qualora la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero, esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. [Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008. PG in proc. Cascio, Rv. 240113, così massimata:"Ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della sentenza di condanna all'atto della richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare 4ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l'interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ."]. 2. Venendo al caso che occupa, come correttamente osservato dal giudice della riparazione, risulta acclarato attraverso la consultazione dello stato di esecuzione, di cui danno conto i giudici di merito in modo puntuale, che dell'intero periodo cautelare sofferto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento in cui è stato assolto si sia tenuto conto nella determinazione della pena da espiarsi, avendo il richiedente riportato altra condanna a pena definitiva per anni 5 e mesi 4 di reclusione. Ciò posto, nel pronunciare il rigetto dell'istanza di riparazione avanzata, la Corte territoriale, come detto in precedenza, si è attenuta al disposto del comma quarto dell'art. 314 cod. proc. pen. Lo scomputo del periodo di custodia cautelare indebitamente sofferta dalla pena complessiva da scontare a seguito di sentenza definitiva esclude la possibilità di ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione, che, ove fosse corrisposto, integrerebbe un ingiustificato arricchimento, con diritto dello Stato di richiedere la sua restituzione. 3. I rilievi difensivi non si confrontano con le argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata, rispettosa dei principi stabiliti in questa sede. Il ricorso avanza prospettazioni in contrasto con il chiaro tenore della legge (art. 314, co. 4, cod. proc. pen.) e non conformi ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità. Anche la pretesa contrarietà ai principi del diritto convenzionale è stata solo genericamente evocata. 4. Deve pertanto rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura di Stato: la memoria in atti non ha conferito alcun apprezzabile contributo alla decisione. 5Deve, pertanto, trovare applicazione il condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alle parti civili (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), secondo cui, in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, laddove essa non abbia fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.MP.Q.M