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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34463/2025

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20916- 20 24 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona di [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Catania, alla via Etnea, n. 183, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege.

CONTRORICORRENTE AGENZIA di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. - p . i . v.a. 03541150870 – in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n.437/2024 della Corte d’Appello di Catania ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve, limitatamente al rapporto tra la parte ricorrente ed il Ministero,provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (l’ “ Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] ” è rimasta intimata, sicché nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta); P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20916- 20 24 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona di [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Catania, alla via Etnea, n. 183, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege. CONTRORICORRENTE AGENZIA di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. - p . i . v.a. 03541150870 – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n.437/2024 della Corte d’Appello di Catania ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve, limitatamente al rapporto tra la parte ricorrente ed il Ministero,provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (l’ “ Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] ” è rimasta intimata, sicché nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta); P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 34463/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris