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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:270
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0478(03)_INF

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell’11 marzo 2025 – NRW.Bank / SRB (Contributi ex ante 2019) (causa T‑478/19) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2019 – Obbligo di motivazione – Principio di irretroattività – Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi ex ante – Prestiti agevolati – Attività di promozione ausiliarie – Eccezione di illegittimità – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato (Artt. 263 e 277 TFUE) (v. punti 39‑41)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Istituto di credito agevolato – Calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Esclusione, da tale calcolo, delle passività legate ai prestiti agevolati – Portata – Passività legata a un’attività di promozione ausiliaria svolta in un ambiente concorrenziale e a scopo di lucro – Esclusione [Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, considerando 13 e artt. 3, punto 28, e 5, § 1, f)] (v. punti 56, 61, 69‑74)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Fissazione dei criteri di correzione di detti contributi – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 7) (v. punti 98, 99, 113)

4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Formulazione imprecisa di una censura – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 138‑140)

5. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e rispetto del legittimo affidamento – Revoca di una decisione del comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di porre rimedio a un difetto di motivazione – Adozione di una decisione che entra in vigore alla data di efficacia della decisione precedente – Assenza di modifiche sull’importo e sul calcolo di detti contributi – Presa in considerazione dell’obiettivo dei contributi al SRF – Ammissibilità (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 179‑182)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 192‑199, 226)

7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, §§ 1 e 2, e 70, § 2; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 4, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punto 253) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La NRW.Bank si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0478(03)_INF Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell’11 marzo 2025 – NRW.Bank / SRB (Contributi ex ante 2019) (causa T‑478/19) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2019 – Obbligo di motivazione – Principio di irretroattività – Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi ex ante – Prestiti agevolati – Attività di promozione ausiliarie – Eccezione di illegittimità – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato (Artt. 263 e 277 TFUE) (v. punti 39‑41) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Istituto di credito agevolato – Calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Esclusione, da tale calcolo, delle passività legate ai prestiti agevolati – Portata – Passività legata a un’attività di promozione ausiliaria svolta in un ambiente concorrenziale e a scopo di lucro – Esclusione [Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, considerando 13 e artt. 3, punto 28, e 5, § 1, f)] (v. punti 56, 61, 69‑74) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Fissazione dei criteri di correzione di detti contributi – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 7) (v. punti 98, 99, 113) 4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Formulazione imprecisa di una censura – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 138‑140) 5. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e rispetto del legittimo affidamento – Revoca di una decisione del comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di porre rimedio a un difetto di motivazione – Adozione di una decisione che entra in vigore alla data di efficacia della decisione precedente – Assenza di modifiche sull’importo e sul calcolo di detti contributi – Presa in considerazione dell’obiettivo dei contributi al SRF – Ammissibilità (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 179‑182) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 192‑199, 226) 7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, §§ 1 e 2, e 70, § 2; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 4, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punto 253) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La NRW.Bank si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.