Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:63
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA
presentate il 2 febbraio 2026 (
1
)
Causa C
‑
712/25 PPU [Rastoshev]
(
i
)
Procedimento penale
a carico di
XM,
con l’intervento di:
Sofiyska apelativna prokuratura
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] sad – Sofia (Corte d’appello di Sofía, Bulgaria)]
« Procedimento pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di non esecuzione facoltativa della consegna – Reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione »
1.
Il 18 settembre 2025 l’autorità competente della Repubblica francese ha trasmesso alle autorità bulgare un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: «MAE») nei confronti di un cittadino bulgaro sospettato di aver commesso una serie di reati in diversi paesi (tra cui la Bulgaria e la Francia), nell’ambito di un’organizzazione che avrebbe manipolato competizioni sportive.
2.
Il giudice bulgaro che, in appello, deve statuire sulla consegna alle autorità francesi della persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale s’interroga in merito all’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI (
2
), che enuncia un motivo di non esecuzione facoltativa del MAE.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione. Decisione quadro 2002/584
3.
Ai sensi dell’articolo 1 («Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione»):
«1. Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
(…)».
4.
L’articolo 4 («Motivi di non esecuzione facoltativa del [MAE]») così recita:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il [MAE]:
(...)
7) se il [MAE] riguarda reati:
a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio;
(…)».
B.
Diritto bulgaro. Legge relativa all’estradizione e al mandato d’arresto europeo
(
3
)
5.
Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1:
«L’Okrazhen sad (Tribunale regionale) può rifiutare di eseguire un [MAE] se:
(...)
5) il reato è stato commesso in tutto o in parte nel territorio della Repubblica di Bulgaria o è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente e la legge bulgara non consente l’azione penale per tale reato commesso al di fuori del territorio della Repubblica di Bulgaria».
II.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
6.
La cronologia dei fatti esposta nella decisione di rinvio è molto succinta e comprende i seguenti elementi.
– Le autorità francesi chiedono la consegna, ai fini dell’azione penale, di XM, cittadino bulgaro residente in Bulgaria, in quanto presunto autore di sei reati (
4
) relativi alla manipolazione di competizioni sportive, nell’ambito di un’associazione a delinquere.
– Il mandato d’arresto è stato emesso il 18 settembre 2025 dal tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia). In pari data, un pubblico ministero presso tale giudice ha emesso il MAE ai fini dell’azione penale.
7.
Dalla lettura del MAE e, in particolare, dalle informazioni fornite dal governo francese (
5
) si evincono inoltre i seguenti fatti.
– I reati oggetto d’indagine sono stati commessi nel territorio della Repubblica francese e in altri paesi, tra cui la Bulgaria (
6
).
– L’indagine penale è stata avviata dinanzi al tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia) e, dato il carattere transfrontaliero dei reati, vi hanno collaborato diverse autorità nazionali.
– Il procedimento condotto in Francia, nell’ambito del quale è stato emesso il MAE, ha dato luogo, in ragione della natura dei fatti oggetto dell’indagine, «a un’approfondita cooperazione giudiziaria internazionale», che ha portato all’emissione, nel marzo 2025, di diversi ordini europei di indagine rivolti al Belgio, alla Spagna, all’Ucraina, alla Romania e alla Bulgaria.
– Parallelamente, su iniziativa delle autorità francesi, è stato aperto un fascicolo presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in prosieguo: l’«Eurojust»).
– Sotto l’egida dell’Eurojust si sono tenute due riunioni, alle quali hanno partecipato le autorità francesi e quelle degli altri paesi destinatari degli ordini europei di indagine, tra cui la Bulgaria.
– Il 14 ottobre 2025 è stata svolta un’operazione coordinata che ha portato all’identificazione e all’arresto di diverse persone in Francia, Romania, Spagna e Bulgaria. A seguito di tale operazione coordinata, sono stati emessi diversi MAE destinati a questi ultimi tre paesi.
– Durante il periodo di coordinamento, le autorità francesi sono state in contatto con le loro omologhe bulgare al fine di agevolare l’esecuzione degli ordini europei di indagine e dei MAE.
– Le autorità giudiziarie bulgare hanno già eseguito uno dei MAE emessi per gli stessi fatti nei confronti di un’altra persona, cittadina bulgara, che è stata consegnata alle autorità francesi.
8.
Il 15 ottobre 2025 la Sofiyska gradska prokuratura (Procura di Sofia, Bulgaria) ha presentato una domanda di esecuzione del MAE nei confronti di XM dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria).
9.
Il 20 ottobre 2025 il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), in qualità di «autorità giudiziaria dell’esecuzione», ha constatato che non sussistevano motivi per rifiutare la consegna (
7
) e ha ordinato l’esecuzione del MAE. Esso ha inoltre disposto il collocamento in custodia cautelare della persona ricercata, a titolo di misura di sicurezza.
10.
XM ha impugnato tale decisione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria) (
8
), adducendo che sussistevano motivi per rifiutare la consegna. In particolare, sostiene che i fatti sono stati commessi nel territorio della Repubblica di Bulgaria e che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, del codice penale bulgaro, quest’ultimo si applica a tutti i reati commessi nel territorio nazionale bulgaro nonché agli atti commessi all’estero da cittadini bulgari.
11.
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] – Sofia (Corte d’appello di Sofia), in Bulgaria esiste una giurisprudenza contraddittoria riguardo alla disposizione che recepisce nel diritto nazionale l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584. Per risolvere i propri dubbi sull’interpretazione di tale disposizione, esso sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia conforme alle disposizioni dell’articolo 4, punto 7), lettera a), della decisione quadro [2002/584] una giurisprudenza di uno Stato dell’esecuzione secondo la quale il fatto che il reato per il quale è stato emesso il [MAE] sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Repubblica di Bulgaria, in quanto Stato dell’esecuzione, costituisce un motivo sufficiente e autonomo per adottare una decisione di rifiuto dell’esecuzione del MAE emesso, tenuto conto della competenza territoriale della Repubblica di Bulgaria ad avviare un’azione penale per lo stesso reato».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte
12.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte l’11 novembre 2025, unitamente alla domanda di trattazione d’urgenza, che è stata accolta dalla Corte.
13.
Hanno presentato osservazioni scritte XM e la [OSCURATO:PERSONA] europea. La Corte ha invitato il governo francese a fornire per iscritto le necessarie precisazioni, cosa che detto governo ha fatto l’11 dicembre 2025.
14.
XM, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato all’udienza tenutasi il 13 gennaio 2026.
IV.
Analisi
A.
Considerazioni preliminari
15.
Il giudice del rinvio chiede se sia conforme all’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 una giurisprudenza nazionale in base alla quale la commissione, in tutto o in parte, del reato nel territorio dello Stato dell’esecuzione (nel caso di specie, la Bulgaria) costituisce un «motivo sufficiente e autonomo» per rifiutare l’esecuzione di un MAE, quando tale Stato abbia la «competenza territoriale» (
9
) per avviare un’azione penale per lo stesso reato.
16.
Occorre anzitutto chiarire cosa si debba intendere, in tale contesto, per «motivo sufficiente e autonomo» per rifiutare l’esecuzione del MAE. La decisione di rinvio si limita a indicare che l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, punto 5, della legge nazionale relativa all’estrazione e al mandato d’arresto europeo ha dato luogo a una «giurisprudenza contraddittoria» in Bulgaria. In particolare, in essa si rileva (
10
) che a tal riguardo esistono due correnti giurisprudenziali:
– «secondo alcune sentenze pronunciate da corti d’appello, alcune delle quali sono menzionate al punto 14.1
[
(
11
)
]
, il fatto che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio della Bulgaria non costituisce di per sé un motivo di rifiuto dell’esecuzione del MAE, poiché prevale la necessità di condurre il procedimento penale nello Stato emittente»;
– «[s]econdo altre decisioni emesse da corti d’appello, alcune delle quali sono menzionate al punto 14.2
[
(
12
)
]
, il fatto che il reato sia stato commesso nel territorio della Repubblica di Bulgaria costituisce un motivo sufficiente per rifiutare l’esecuzione di un MAE, dato che l’attività illecita in questione rientra nella competenza delle autorità penali bulgare».
17.
Ritengo quindi che il giudice del rinvio chieda se costituisca un «motivo sufficiente e autonomo» per rifiutare l’esecuzione di un MAE la
mera
constatazione che sussistono le due condizioni cumulative menzionate nella sua questione, vale a dire: a) che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio bulgaro, e b) che i giudici bulgari abbiano giurisdizione per avviare un’azione penale per tale reato.
18.
Il tenore della questione pregiudiziale sembra tralasciare, ai fini dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584, altre considerazioni relative all’efficacia dell’indagine penale nel caso di specie (
13
).
19.
È dubbio che le sentenze dei giudici bulgari menzionate nella decisione di rinvio presentino una vera e propria «contraddizione» tra due correnti giurisprudenziali chiare e incompatibili. Dalla lettura delle decisioni riportate emerge piuttosto un ventaglio di posizioni che si collocano tra due estremi (
14
).
20.
La Corte non deve intervenire in una controversia (vera o presunta) tra organi giurisdizionali di uno Stato membro, bensì fornire al giudice del rinvio un’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 che gli sia utile.
21.
A tal fine, la mia analisi sarà strutturata come segue:
– in primo luogo, ricorderò la giurisprudenza della Corte che interpreta l’articolo 4 della decisione quadro 2002/584. Benché sia stata pronunciata in relazione a motivi di non esecuzione facoltativa diversi da quelli di cui al punto 7, lettera a), di detta decisione, tale giurisprudenza contiene indicazioni adeguate per interpretare quest’ultima disposizione;
– in secondo luogo, spiegherò perché la logica sottesa all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 osti a un’interpretazione del punto 7, lettera a), di tale articolo che consentirebbe di concludere che la commissione del reato nel territorio dello Stato di esecuzione del MAE costituisce un «motivo sufficiente e autonomo» per rifiutare la consegna della persona ricercata;
– infine, e fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, suggerirò alcuni criteri che potrebbero orientare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ed escluderò altri criteri che, a mio avviso, non dovrebbero rientrare nella sua valutazione.
B.
Giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584
22.
Salvo errore da parte mia, la Corte non ha ancora avuto occasione di interpretare l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584. Ha tuttavia interpretato altri motivi di non esecuzione facoltativa di un MAE.
23.
L’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 stabilisce un elenco esaustivo di motivi che, una volta recepiti nel diritto nazionale, consentono (all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione) di rifiutare l’esecuzione di un MAE emesso da un altro Stato membro.
24.
In generale, la decisione quadro 2002/584 «è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri» (
15
).
25.
In linea con tale obiettivo prioritario, la Corte ha affermato che i motivi di non esecuzione di un MAE devono essere interpretati dalla prospettiva del
favor executionis
. In base a tale prospettiva, «mentre l’esecuzione del [MAE] costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (...)» (
16
).
26.
Quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione valuta la possibilità di adottare uno dei motivi previsti all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, tale autorità deve «disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il [MAE]» (
17
), basandosi su un esame individualizzato della richiesta di esecuzione alla luce delle «circostanze di ciascun caso di specie» (
18
).
27.
Per quanto riguarda l’
approccio concreto
che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve adottare, la giurisprudenza relativa all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 illustra un ragionamento che consta di due fasi:
– nella prima, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve anzitutto verificare se siano soddisfatte le condizioni di applicazione del motivo di non esecuzione che essa intende invocare (
19
);
– nella seconda fase, in caso di esito positivo della prima verifica, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «deve ancora valutare» se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare il rifiuto della consegna sulla base del motivo di non esecuzione facoltativa in questione (
20
).
28.
Per constatare un «legittimo interesse» al rifiuto della consegna, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve tenere conto:
– da un lato, «dell’obiettivo perseguito dal motivo di non esecuzione facoltativo [di cui trattasi]» (
21
); e,
– dall’altro, degli scopi della decisione quadro 2002/584 che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, mirano a «consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché (...) il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale (...)» (
22
).
C.
La commissione del reato nel territorio dello Stato di esecuzione costituisce un «motivo sufficiente e autonomo» per rifiutare la consegna?
29.
Il ragionamento in due fasi al quale ho appena fatto riferimento, applicabile ai motivi di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, deve essere adottato anche per interpretare correttamente il punto 7, lettera a), di tale articolo.
30.
Il giudizio sulla commissione (in tutto o in parte) del reato nel territorio dello Stato di esecuzione (nel caso di specie, la Bulgaria) rientra nella prima delle due fasi suddette. Il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 implica che il MAE «(...) riguardi reati (...) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio».
31.
La sussistenza di questa prima condizione è quindi
necessaria
affinché possa essere adottato il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 7, lettera a).
32.
Il giudice del rinvio chiede se tale condizione sia
sufficiente
. Qualora lo fosse, ed essendo pacifico che i giudici bulgari possono avviare un’azione penale (conformemente alle norme del codice penale che definiscono il suo ambito di applicazione nello spazio) per fatti verificatisi nel loro territorio, per rifiutare la consegna sarebbe sufficiente che il reato fosse stato commesso, in tutto o in parte, in Bulgaria.
33.
Per le ragioni che esporrò di seguito, ritengo che tale tesi, formulata in questi termini, non sia corretta e che la risposta alla questione pregiudiziale debba quindi essere negativa.
34.
Prima di procedere a tale analisi è opportuno sciogliere alcuni dubbi riguardanti il rinvio alla legge nazionale contenuto nel punto 7, lettera a), dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 e l’incidenza che si deve riconoscere alla sovranità dello Stato di esecuzione.
1.
Portata del rinvio alla legge nazionale
35.
L’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 contiene un espresso rinvio alla legge nazionale dello Stato membro di esecuzione. L’autorità giudiziaria di tale Stato può rifiutare l’esecuzione del MAE qualora esso «(…) riguardi reati (...) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio».
36.
Tale rinvio non suffraga, a mio avviso, un’interpretazione che consenta all’autorità giudiziaria bulgara di rifiutare la consegna della persona ricercata basandosi soltanto sul motivo che il reato (commesso nel suo territorio) rientra, in forza della legge nazionale, nella giurisdizione della Bulgaria. È irrilevante, ai presenti fini, che tale regola sia, secondo la medesima legge, di natura inderogabile.
37.
Quando l’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, nel definire le
condizioni di applicazione
dei motivi di non esecuzione del MAE, rinvia alle norme di uno Stato membro in materia di competenza, lo fa in modo inequivocabile. Ciò avviene, ad esempio, al punto 4 di detto articolo (
23
).
38.
Per contro, il punto 7, lettera a), dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 attribuisce una portata
più limitata
al rinvio alla legge nazionale. In particolare, essa rimette alla legge nazionale solo due questioni specifiche:
– da un lato, la determinazione
del luogo
in cui il reato è stato commesso, al fine di valutare se quest’ultimo possa essere considerato compiuto, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato di esecuzione (
24
);
– dall’altro, l’individuazione dei luoghi
assimilabili
al territorio nazionale.
39.
Ciò è confermato dai lavori preparatori della decisione quadro 2002/584 (
25
), che individuano, quale fonte di ispirazione del legislatore europeo in questa materia, l’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea di estradizione del 1957 (
26
).
40.
Dalla relazione esplicativa di tale convenzione (
27
) si evince che il rinvio contenuto nell’articolo 7, paragrafo 1, alla legislazione nazionale è limitato all’individuazione del
locus commissi delicti
(
28
). Tale rinvio non mira a ricomprendere altri tipi di norme interne né ad escludere circostanze di natura diversa che l’autorità dello Stato di esecuzione deve ponderare (
29
).
41.
In particolare, sono escluse dal rinvio al diritto nazionale le norme interne in base alle quali, una volta constatato che il reato è stato commesso nel territorio nazionale, diverrebbe automaticamente applicabile il codice penale dello Stato corrispondente e le autorità giudiziarie di quest’ultimo sarebbero tenute a rifiutare l’esecuzione di un MAE come corollario della natura di ordine pubblico delle norme nazionali, di carattere imperativo, relative alla competenza dei giudici penali (
30
).
42.
A mio avviso, né l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 né il rinvio alla legge nazionale ivi previsto avvalorano tale tesi, che non può essere suffragata neppure da argomenti basati sulla sovranità dello Stato in materia penale, ai quali farò immediatamente riferimento.
2.
Sovranità dello Stato e giurisdizione in materia penale
43.
La giurisdizione in materia penale e lo
ius puniendi
dello Stato hanno, per definizione, una dimensione territoriale. Sebbene storicamente sia stata messa in discussione la possibilità per uno Stato di estendere l’applicazione delle sue leggi e la giurisdizione dei suoi giudici a persone, beni e atti situati
al di fuori del suo territorio
, non è stata posta in dubbio la sua prerogativa sovrana di prevenire, indagare e perseguire
tutti
i reati commessi
nel suo territorio
.
44.
Tale postulato fa del
locus commissi delicti
il criterio fondamentale di ripartizione della competenza giurisdizionale in materia penale, presente in tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei.
45.
Alla sovranità dello Stato in materia penale fanno riferimento sia la giurisprudenza bulgara menzionata nella questione pregiudiziale, sia la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte. L’una e le altre concordano sul fatto che la sovranità dello Stato di esecuzione del MAE è alla base del motivo previsto all’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584. Divergono invece relativamente al carattere «sufficiente e autonomo» di tale fondamento.
46.
Per quanto riguarda la giurisprudenza bulgara, alcune decisioni dei giudici nazionali traggono, come ho già esposto, dalla sovranità della Repubblica di Bulgaria la conseguenza che la sua competenza a giudicare i reati commessi nel proprio territorio «non può essere oggetto di deroga alcuna». Tale «competenza territoriale» costituirebbe quindi un motivo «sufficiente e autonomo» di non esecuzione del MAE (
31
).
47.
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] muove dalla premessa secondo cui «l’articolo 4, punto 7, lettera a), rispecchia il diritto sovrano degli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere le conseguenze penali degli atti commessi nel loro territorio» e ne deduce un’eccezione molto ampia al principio generale del
favor executionis
.
48.
Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], secondo questo ragionamento, «lo Stato membro di esecuzione può decidere di rifiutare l’esecuzione del [MAE] e assumere esso stesso l’esercizio dell’azione penale,
anche se oggettivamente non si trova nella posizione migliore per farlo
», purché siano adottate le misure necessarie per escludere il rischio di impunità (
32
).
49.
Tale argomento, che non è conforme ad altri argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] medesima (
33
), sembra privilegiare considerazioni astratte (basate sull’idea di sovranità) rispetto ad altre basate sulla cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri, ispirata alla fiducia reciproca sottesa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
50.
Alla creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia contribuiscono non solo la decisione quadro 2002/584, ma anche altri strumenti normativi, come la decisione quadro 2009/948/GAI (
34
). Quest’ultima mi sembra particolarmente rilevante nel contesto del presente rinvio pregiudiziale, giacché, come spiegherò nel prosieguo, il problema giuridico sottostante all’applicazione del motivo di non esecuzione di cui all’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 potrebbe essere concepito come un conflitto «astratto» di giurisdizione tra lo Stato di esecuzione e lo Stato di emissione del MAE.
51.
È vero che, in assenza di armonizzazione orizzontale, a livello dell’Unione, dei criteri che disciplinano l’esercizio (eventualmente concorrente) della giurisdizione penale da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la cooperazione giudiziaria in materia penale non può ignorare il principio generale del rispetto della sovranità statale (
35
).
52.
Tuttavia, l’atteggiamento deferente nei confronti della sovranità statale deve essere bilanciato con la necessità di coordinare l’azione dei vari [OSCURATO:PERSONA] membri, se si vuole preservare una certa coerenza nell’amministrazione della giustizia penale nell’Unione (
36
).
53.
Un giudice nazionale che adduca le prerogative sovrane dello Stato in questa materia non può quindi limitarsi ad invocare una «riserva assoluta di sovranità» quando si trova di fronte a pretese concorrenti e parimenti legittime di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, canalizzate attraverso i MAE.
54.
In relazione alla decisione quadro 2002/584, la Corte ha ricordato che «(...) l’obbligo di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, implica un dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti. Da tale principio risulta, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati (...)» (
37
).
55.
Di conseguenza, il dialogo e la leale cooperazione (
38
) devono guidare l’applicazione dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584. La sovranità dello Stato in materia penale è la
premessa normativa
sulla quale si basa il legislatore dell’Unione per contemplare il motivo, qui controverso, di non esecuzione facoltativa di un MAE, ma non la
giustificazione principale o unica
della sua applicazione al caso di specie.
56.
In altre parole, e per utilizzare i termini della decisione di rinvio, il richiamo alla sovranità nazionale non può essere considerato un «motivo sufficiente e autonomo per adottare una decisione di rifiuto dell’esecuzione del [MAE]».
57.
Una lettura dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 in tale prospettiva astratta non concorderebbe, ripeto, con l’approccio adottato dalla Corte in relazione ai motivi di non esecuzione facoltativa del MAE. Al contrario, è indispensabile un’analisi dettagliata e individualizzata delle circostanze del caso di specie.
58.
Le riflessioni sin qui esposte sarebbero sufficienti per dare una risposta negativa alla questione del giudice del rinvio, nei termini in cui è stata posta: la commissione (in tutto o in parte) del reato nel territorio dello Stato di esecuzione, unitamente alla mera esistenza, in astratto, della giurisdizione di tale Stato per avviare un’azione penale, non è, ribadisco, una ragione
sufficiente
per adottare una decisione di rifiuto dell’esecuzione del MAE.
59.
Un’interpretazione contraria trasformerebbe il motivo di cui all’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 in una deroga sistematica e automatica al
favor executionis
sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo strumento.
60.
Per quanto riguarda il carattere
sistematico
di tale eccezione, gli ordinamenti penali riservano a ciascuno Stato, come riflesso della sua sovranità, il potere di prevenire, indagare e perseguire, dinanzi ai propri organi giurisdizionali e applicando la propria legge, i reati commessi nel suo ambito territoriale. Dedurre da tale premessa che, in ogni caso, prevale necessariamente la competenza territoriale (giurisdizione) dello Stato di esecuzione equivarrebbe a stabilire un’eccezione molto ampia in favore di tale Stato, il cui unico obiettivo sarebbe preservare il suo monopolio territoriale dello
ius puniendi
.
61.
Quanto al carattere
automatico
dell’eccezione in parola, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse tenuta a limitare la sua analisi alla constatazione che il reato è stato commesso nel territorio dello Stato di esecuzione e che quest’ultimo riconosce la competenza territoriale dei propri organi giurisdizionali a giudicarlo, detta autorità non disporrebbe, in realtà,
di alcun potere di valutazione del caso di specie
. Il motivo
facoltativo
di non esecuzione del MAE si trasformerebbe così in un motivo
obbligatorio
.
62.
Peraltro, un’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 che portasse alla «(...) impunità della persona ricercata sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito tanto dalla decisione quadro 2002/584 (...) quanto dall’articolo 3, paragrafo 2, TUE (...)» (
39
).
63.
La mera esistenza,
in astratto
, della competenza territoriale (giurisdizione) dello Stato di esecuzione ad avviare un’azione penale non è sufficiente, di per sé, ad escludere il rischio che il reato commesso nel suo territorio rimanga impunito, qualora tale competenza non sia esercitata
in concreto
.
64.
Il giudice del rinvio afferma che una delle correnti giurisprudenziali da esso citate potrebbe condurre a questo risultato, poiché non constano «procedimenti penali avviati nella Repubblica di Bulgaria, dopo i rifiuti pronunciati [sulla base di tale motivo], che abbiano portato alla presentazione di atti di imputazione dinanzi al tribunale nei confronti delle persone oggetto di un MAE» (
40
). In tali circostanze, la risposta alla questione pregiudiziale dovrebbe essere negativa, se la mancata esecuzione del MAE comportasse l’impunità dei fatti per i quali è richiesta la consegna.
65.
Tuttavia, ho già indicato che la giurisprudenza dei giudici bulgari presenta variazioni significative. Il problema sembra piuttosto risiedere nel
livello
di dettaglio
dell’analisi del caso di specie o della valutazione del rischio di impunità.
66.
Dalla lettura della decisione di rinvio emerge che non vi è uniformità riguardo alla
scelta dei criteri
che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe utilizzare per adottare, o meno, tale motivo di rifiuto facoltativo del MAE. Ad essi è dedicata la seguente esposizione.
D.
Criteri di applicazione dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584
67.
Tutte le parti che hanno partecipato al procedimento pregiudiziale, compresa la persona ricercata, concordano sul fatto che l’applicazione dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 richiede un’analisi individualizzata della richiesta di esecuzione del MAE, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie. Sono invece in disaccordo per quanto riguarda l’individuazione dei criteri che dovrebbero avere più peso in tale analisi.
68.
Alcune decisioni dei giudici bulgari citate nella decisione di rinvio (
41
) collegano il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 ai problemi derivanti dalla coesistenza di competenze giurisdizionali concorrenti.
69.
Ritengo che questo approccio sia corretto. Infatti, è possibile che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba prendere in considerazione l’applicazione di detta disposizione in situazioni nelle quali:
– non è ancora stato avviato un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione in relazione al reato oggetto del MAE (
42
); e
– l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione sta considerando di rifiutare la consegna in modo che essa stessa, o un altro organo giurisdizionale di tale Stato membro, possa esercitare la propria giurisdizione penale in relazione al reato commesso nel suo territorio.
70.
Tale situazione è simile, in realtà, a quella che determinerebbe un conflitto (astratto) di giurisdizione in materia penale tra, da un lato, lo Stato di esecuzione, competente in base al
locus commissi delicti
, e, dall’altro, lo Stato emittente, dove fosse in corso un procedimento nel quale fosse stato emesso un MAE
ai fini dell’esercizio di un’azione penale
.
71.
Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] (
43
) sul fatto che tale conflitto dovrebbe essere risolto applicando gli stessi criteri utilizzati in altri strumenti di diritto derivato dell’Unione. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] menziona sia le linee guida elaborate dall’Eurojust (
44
), alle quali rinvia la decisione quadro 2009/948 (
45
), sia il regolamento (UE) 2024/3011, sul trasferimento dei procedimenti penali (
46
).
72.
Sebbene sia inapplicabile
ratione temporis
al caso di specie, il regolamento 2024/3011 interverrà, di norma, in una fase successiva a quella prevista dalla decisione quadro 2009/948 (
47
), in quanto presuppone, tra l’altro, che sia già stato raggiunto un consenso, in seguito a consultazioni svolte ai sensi di tale decisione quadro o «in altro modo» (
48
), sulla concentrazione dei procedimenti presso le «giurisdizione più adatta».
73.
Per quanto riguarda tali «altri modi» di raggiungere un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali, il considerando 28 del regolamento 2024/3011 enuncia che «[t]ali accordi potrebbero essere raggiunti nelle riunioni di coordinamento dell’[Eurojust]» (
49
).
74.
Come dimostra lo svolgimento del procedimento principale, nulla impedisce che le riunioni di coordinamento dell’Eurojust si tengano in una fase molto precoce dell’indagine, quando non esistono ancora procedimenti paralleli in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi. Tali riunioni possono portare ad un
consenso informale
(implicito) sulla concentrazione dei procedimenti penali, evitando
ab origine
una situazione di litispendenza e mantenendo così il conflitto ad un livello puramente «astratto».
75.
In quest’ottica, l’applicazione
anticipata
dei criteri utilizzati dalla decisione quadro 2009/948 o dal regolamento 2024/3011 al motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE:
– eviterebbe che lo Stato di esecuzione che intenda perseguire il reato commesso nel suo territorio debba procedere alle consultazioni dirette previste dalla decisione quadro 2009/948 al solo scopo di raggiungere un consenso
formale
, quando si era già manifestato un consenso
implicito
in una fase precedente (
50
);
– eviterebbe inoltre che lo Stato emittente del MAE debba reagire di fronte al rifiuto della consegna chiedendo il trasferimento dell’intero procedimento penale (
51
).
76.
Le linee guida dell’Eurojust possono essere prese in considerazione in quanto «(...) fungono da strumento flessibile per le autorità competenti per stabilire e ricordare i fattori da considerare (...)», attribuendo a ciascuno di essi una priorità e un peso diverso a seconda dei casi, «(…) per decidere quale sia
il luogo migliore dove procedere
(…)». Esse rispondono quindi all’esigenza di una corretta amministrazione della giustizia in materia penale.
77.
Nell’enunciare i «fattori principali» applicabili in questi casi, le linee guida dell’Eurojust sottolineano che «[p]remesso che un procedimento dovrebbe avere luogo nella giurisdizione in cui la maggioranza – o la parte più importante – dei reati ha avuto luogo o in cui la maggioranza – o la parte più importante – di perdite è stata sostenuta (...)».
78.
Orbene, il fondamento di tale «premessa» non è tanto (o non solo) «il diritto sovrano degli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere le conseguenze penali degli atti commessi nel loro territorio», quanto la volontà di favorire una buona amministrazione della giustizia.
79.
Il
locus commissi delicti
, quando è utilizzato come criterio di attribuzione della giurisdizione, è adeguato a conseguire, sia in materia civile e commerciale (
52
), sia in materia penale, obiettivi di prossimità e di disponibilità della prova.
80.
La decisione quadro 2002/584 condivide questa medesima «premessa», consentendo, nell’articolo 4, punto 7, lettera a), all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di valutare se occorra o meno derogare al principio generale di esecuzione di un MAE. Tale autorità
può
decidere di condurre
in loco
il procedimento penale, tenuto conto degli obiettivi summenzionati, se la persona ricercata si trova nel suo territorio e in esso ha avuto luogo (in tutto o in parte) la condotta criminosa che le viene contestata.
81.
In tali casi, l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584
parte dalla premessa
che lo Stato di esecuzione: a) in generale, ha giurisdizione per perseguire i fatti commessi nel suo territorio; e b) si trova di norma, dal punto di vista della corretta amministrazione della giustizia penale, in una situazione adeguata a esercitare tale competenza, per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove.
82.
Tuttavia, può accadere (come dimostra la presente causa) che un procedimento penale abbia ad oggetto reati di spiccata dimensione transnazionale, commessi per via telematica e/o nell’ambito di una rete o di un’organizzazione criminale internazionale complessa.
83.
In caso di reati con una dimensione transnazionale complessa:
– il criterio del
locus commissi delicti
presenta limiti intrinseci. Per evitare la proliferazione non coordinata di procedimenti paralleli, la soluzione del «conflitto di giurisdizione» non può prescindere dalla leale cooperazione tra le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri coinvolti, né può basarsi esclusivamente su tale criterio, comune a più [OSCURATO:PERSONA];
– l’autorità giudiziaria che consideri la possibilità di invocare l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 può valutare se lo Stato di esecuzione si trovi in una posizione che, pur non essendo necessariamente
la migliore
, sia almeno
sufficientemente adeguata
a perseguire penalmente il reato oggetto del MAE (
53
).
84.
Le informazioni relative alla situazione della persona ricercata e alle iniziative penali già intraprese (nello Stato membro emittente e nello Stato membro di esecuzione) consentiranno di valutare sia la sussistenza dei fattori menzionati nelle linee guida dell’Eurojust, sia la priorità e la rilevanza da attribuire a ciascuno di essi.
85.
A tal fine, il giudice dell’esecuzione potrebbe tenere in considerazione:
– la dimensione quantitativa («la maggioranza») e la dimensione qualitativa («la parte più importante») della condotta che ha integrato i reati oggetto del MAE. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo francese hanno convenuto che, quando viene contestato alla persona ricercata un reato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale, la valutazione deve essere effettuata in relazione al reato considerato nel suo complesso, e non al contributo individuale della persona ricercata (
54
);
– la nazionalità o il luogo di residenza della persona ricercata, nonché i suoi legami personali con altri [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare quello emittente (
55
);
– la disponibilità e l’ammissibilità delle prove, compresa la raccolta delle deposizioni di testimoni, di esperti e delle persone offese;
– gli interessi e l’ubicazione e delle persone offese;
– la fase in cui si trova il procedimento penale nello Stato di emissione e le azioni già intraprese, se del caso con l’intervento dell’Eurojust, al fine di coordinare le indagini, che possono avere determinato un consenso (anche implicito) sulla concentrazione dei procedimenti penali (
56
).
86.
Per contro, ritengo che non siano rilevanti altri fattori menzionati nella decisione di rinvio o nelle osservazioni delle parti:
– nell’esaminare la legittimità della consegna, non spetta al giudice dell’esecuzione valutare il grado di coinvolgimento della persona nella condotta criminosa che le viene contestata né l’esistenza di sufficienti prove o indizi di colpevolezza (
57
). Tale valutazione compete esclusivamente all’autorità di emissione del MAE;
– ai fini della decisione sulla consegna non rilevano le difficoltà linguistiche che la persona ricercata possa incontrare nell’esercizio dei suoi diritti della difesa (
58
), diritto che le norme dell’Unione tutelano in ogni caso (
59
);
– salvo in caso di carenze sistemiche o generalizzate nella protezione offerta dallo Stato membro emittente, spetta a quest’ultimo tutelare il diritto degli indagati o imputati a una partecipazione effettiva al procedimento penale (
60
).
E.
Impunità
87.
La decisione spettante all’autorità dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 non dovrebbe comportare il rischio di impunità del reato (
61
).
88.
In udienza si è discusso se la decisione quadro 2002/584 richieda che il rifiuto di esecuzione del MAE sulla base dell’articolo 4, punto 7, lettera a), debba essere obbligatoriamente seguito dall’esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, conformemente alla regola
aut dedere, aut iudicare
.
89.
Il governo francese ha sostenuto che un obbligo siffatto sarebbe contrario al principio di opportunità dell’azione penale, principio riconosciuto dagli ordinamenti di vari [OSCURATO:PERSONA] membri. In quest’ottica, lo Stato che decida di rifiutare l’esecuzione del MAE sulla base dell’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 avrebbe solo l’obbligo di «sottoporre la questione alle proprie autorità giudiziarie»: esse conserverebbero la facoltà di valutare, caso per caso, se sia opportuno o meno condurre un procedimento penale (
62
).
90.
Questa interpretazione, che crea una certa tensione con la giurisprudenza della Corte (
63
), sembra tuttavia suffragata dai lavori preparatori della decisione quadro 2002/584. Nella fase precedente alla sua approvazione era stata contemplata una formula che subordinava l’applicazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa all’assunzione, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, di un impegno formale a perseguire i fatti. Tuttavia, questa condizione non è stata inclusa nella versione finale della disposizione (
64
).
91.
Se si ammette che il legislatore dell’Unione ha avallato, in tal modo, il mantenimento del principio di opportunità dell’azione penale (negli [OSCURATO:PERSONA] in cui è riconosciuto), si deve convenire che esso ha tollerato un certo rischio di impunità nella pratica. Tale rischio potrebbe presentarsi quando il pubblico ministero dello Stato di esecuzione, al quale è affidato il monopolio dell’azione penale, invochi il principio di opportunità per non incriminare la persona di cui viene rifiutata la consegna allo Stato di emissione.
92.
Per ridurre al minimo tale rischio, la decisione quadro 2002/584 mette a disposizione dell’autorità giudiziaria di esecuzione del MAE meccanismi che le consentono di instaurare un dialogo con le autorità competenti del proprio Stato e dello Stato di emissione.
93.
Per quanto riguarda le autorità del proprio Stato (compreso il pubblico ministero), l’organo giudiziario cui spetta eseguire il MAE può chiedere loro le informazioni necessarie per adottare una decisione che tenga conto del rischio di impunità, il che richiede:
– di sapere se esista una probabilità ragionevolmente fondata di avviare un’indagine penale;
– di verificare l’eventuale esistenza di precedenti contatti con le autorità di altri [OSCURATO:PERSONA], al fine di raggiungere una posizione comune sulla concentrazione dell’azione penale nello Stato di esecuzione o nello Stato di emissione.
94.
Quanto alle autorità dello Stato di emissione del MAE, l’autorità dell’esecuzione può chiedere loro le necessarie informazioni complementari prima di adottare la propria decisione sulla consegna della persona ricercata (articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584).
95.
Il giudice che deve statuire sulla consegna della persona ricercata, dopo aver preso conoscenza delle informazioni sopra menzionate, dovrà considerare che:
– in astratto, non è indispensabile che, in assenza di un procedimento penale in corso nello Stato di esecuzione, «preval[ga] la necessità di condurre il procedimento penale nello Stato emittente» (
65
);
– tuttavia, se le autorità dello Stato di esecuzione rinunciano ad avviare un procedimento penale nei confronti della persona ricercata, l’incidenza di tale fattore sulla risposta al MAE può diventare determinante, poiché la decisione quadro 2002/584 mira ad eliminare gli spazi di impunità nella cooperazione giudiziaria in materia penale.
96.
Dalle informazioni fornite alla Corte nel presente procedimento emerge che, nell’ambito della cooperazione giudiziaria già avviata, le autorità giudiziarie francesi sono rimaste in contatto con le loro omologhe bulgare per facilitare l’esecuzione degli ordini europei di indagine e dei MAE.
97.
Dalle medesime informazioni (segnatamente quelle fornite dal governo francese) risulta che le autorità giudiziarie bulgare non hanno manifestato l’intenzione di perseguire i fatti commessi nel loro territorio. Non risulta neppure che per il momento sia stata aperta alcuna indagine penale in Bulgaria, sebbene i reati oggetto del MAE siano stati comunicati tempestivamente alle autorità bulgare (
66
).
98.
Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, tali circostanze potrebbero essere rilevanti per concedere la consegna della persona ricercata, evitando così l’impunità e consentendo che detta persona possa essere sottoposta a giudizio nello Stato membro che ha già avviato un procedimento penale nei suoi confronti.
V.
Conclusione
99.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere all’[OSCURATO:PERSONA] sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria) nei termini seguenti:
«L’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
deve essere interpretato nel senso che
la circostanza che un reato sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato al quale viene richiesta l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non costituisce un “motivo sufficiente e autonomo” per adottare una decisione di rifiuto dell’esecuzione di tale mandato, neppure qualora i giudici dello Stato di esecuzione siano competenti, secondo le loro norme nazionali, ad avviare un’azione penale per il medesimo reato.
In sede di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo previsto all’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve valutare le circostanze del caso di specie per stabilire se le autorità giudiziarie dello Stato di emissione si trovino in una posizione migliore per esercitare l’azione penale nei confronti della persona ricercata, tenendo conto degli interessi di una corretta ed efficace amministrazione della giustizia e della prevenzione dell’impunità».
1
Lingua originale: lo spagnolo.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).
3
Zakon za ekstraditsiyata i Evropeyskata zapoved za arest, nella versione applicabile ai fatti.
4
Si tratta di: 1) truffa realizzata in associazione a delinquere; 2) corruzione attiva: offerta di un vantaggio a un partecipante ad una manifestazione sportiva oggetto di scommesse, al fine di alterarne il normale e corretto svolgimento; 3) ricettazione in associazione organizzata di un bene proveniente da reati; 4) riciclaggio aggravato: partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata alla giustificazione mendace dell’origine dei beni o dei redditi dell’autore dei reati; 5) riciclaggio aggravato: concorso organizzato ad un’operazione di collocamento, dissimulazione o conversione dei proventi del reato; 6) partecipazione ad associazione finalizzata alla preparazione di un reato. Ciascuno di tali reati è punito con una pena detentiva massima di dieci anni, ad eccezione della corruzione attiva, per la quale è prevista una pena detentiva non superiore a cinque anni.
5
Punti da 16 a 25 delle precisazioni fornite dal governo francese su richiesta della Corte.
6
Oltre alla Bulgaria e alla Francia, il MAE menziona la Romania, la Germania, il Canada, l’Egitto, gli [OSCURATO:PERSONA], la Spagna, l’Italia, il Messico, il Portogallo, la Serbia e la Turchia quali luoghi di commissione dei reati.
7
Tale giudice ha affermato quanto segue: «non sussistono motivi per rifiutare l’esecuzione del [MAE], giacché, secondo quanto risulta dalle informazioni fornite dal sistema informativo unificato della Procura della Repubblica di Bulgaria, non vi sono procedimenti penali pendenti a carico della persona ricercata, per cui si constata che [quest’ultima] non è indagata né accusata nella Repubblica di Bulgaria (…)».
8
Il ricorso ha avuto effetto sospensivo sulla decisione del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) che aveva disposto l’esecuzione del MAE, ma non sulla misura di collocamento in custodia cautelare.
9
Mi atterrò ai termini utilizzati nella decisione di rinvio, anche se sarebbe forse più preciso affermare che i giudici dello Stato hanno «giurisdizione» per conoscere del reato, a prescindere da quale sia il giudice di tale Stato che risulti competente per territorio.
10
Punto 17 della decisione di rinvio.
11
Dalla lettura di tali sentenze emerge che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel valutare se si dovesse o meno rifiutare l’esecuzione del MAE nei rispettivi casi, non si è limitata a constatare se i reati fossero stati commessi, in tutto o in parte, nel territorio bulgaro. Essa ha ponderato anche altri fattori: da un lato, l’assenza di un procedimento penale in corso per gli stessi fatti in Bulgaria; dall’altro, le circostanze di ciascun caso, valutando globalmente e comparativamente l’efficacia delle indagini, per stabilire se l’autorità emittente si trovasse in una posizione adeguata, o perfino più idonea di quella dello Stato di esecuzione, per esercitare l’azione penale.
12
Tali decisioni, nonché quelle menzionate al punto 14.3 della decisione di rinvio, che vanno «nello stesso senso», sono piuttosto eterogenee, ma coincidono nel non svolgere una valutazione molto dettagliata dell’efficacia delle indagini nel caso di specie. Esse privilegiano argomenti generali e astratti, incentrati sulla «competenza territoriale» della Bulgaria a perseguire i fatti, spesso presentata come inderogabile e legata alla sovranità dello Stato.
13
Come ho già esposto, tuttavia, tali considerazioni fanno parte dell’approccio adottato dalla prima delle due correnti giurisprudenziali menzionate.
14
Non è facile trovare decisioni che si limitino
esclusivamente
a constatare la sussistenza delle due condizioni menzionate nella questione pregiudiziale. In generale, solitamente tali decisioni adducono ulteriori argomenti, relativi alla sovranità dello Stato in materia penale o ad altre caratteristiche del caso di specie.
15
Sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) (C‑305/22, EU:C:2025:665; in prosieguo: la «sentenza C.J.», punto 39 e giurisprudenza citata).
16
Sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo –
Ne bis in idem
) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339; in prosieguo: la «sentenza X», punto 39). Il punto 38 precisa che: «(...) il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce (...) il “fondamento” della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco (...)».
17
«Dalla formulazione dell’articolo 4 della decisione quadro, ed in particolare dall’utilizzo del verbo “potere”, combinato con l’infinito del verbo “rifiutare”, il cui soggetto è l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulta (...) che quest’ultima deve essa stessa disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il [MAE] per i motivi di cui a tale articolo 4»: sentenza X, punto 43. V. altresì, sull’esistenza di un «potere discrezionale certo», sentenza del 6 ottobre 2009, Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:616, punti 60 e 61).
18
Sentenza X, punto 59.
19
Sentenze C.J., punto 43, e del 17 luglio 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, punto 49). Tale verifica implica un potere discrezionale più o meno ampio, a seconda della formulazione del motivo di cui trattasi: quando vengono utilizzate nozioni che devono essere oggetto di un’interpretazione uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere chiamata ad effettuare una valutazione complessiva di un insieme di circostanze di fatto [v., in relazione ai termini «dimori» e «risieda» utilizzati dal punto 6, sentenza del 17 luglio 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, punti 43, 46, 48, 49 e 54)].
20
Sentenza C.J., punto 44.
21
Sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 99).
22
Sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 39). V. altresì sentenza X, punto 57 e giurisprudenza citata.
23
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna «se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e
i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale
» (il corsivo è mio).
24
In altri termini, esso rinvia non tanto alle norme di diritto penale (sostanziale o processuale) che delimitano nello spazio la giurisdizione penale dello Stato secondo il criterio del
locus commissi delicti
, ma piuttosto a
quelle che fissano, per via legislativa o giurisprudenziale
, il
locus commissi delicti
in relazione a vari tipi di reati. Tali norme precisano il punto geografico in cui deve considerarsi commesso un determinato reato, in funzione, a seconda dei casi, delle teorie dell’azione, dell’evento o dell’ubiquità.
25
V. documento n. 2001/0215 (CNS), del 4 dicembre 2001, disponibile al seguente indirizzo:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14867-2001-INIT/en/pdf
, pag. 13, nota 2.
26
Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (ETS n. 24).
27
Disponibile al seguente indirizzo:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=024
.
28
Per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, di tale convenzione, la suddetta relazione indica che: «[u]nder this paragraph it is for the requested Party to determine in accordance with its law whether the act was committed in whole or in part within its territory or in a place considered as its territory. Thus, for example, offences committed on a ship or aircraft of the nationality of the requested Party may be considered as offences committed on the territory of that Party».
29
Le note esplicative della convenzione (disponibili al seguente indirizzo:
https://rm.coe.int/168048bd42
) precisano che «[Article 7, paragraph 1] should not however be invoked in the case where proceedings and judgment in the territory of the requesting State are warranted in order to arrive at the truth, or by the possibility of applying an appropriate sanction or of effecting the social rehabilitation of the person concerned (…)».
30
Argomento che figura nella decisione n. 88, del 29 gennaio 2025, del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), menzionata al punto 14.3 della decisione di rinvio: «(...) [i]l principio di territorialità prevede che il codice penale della Repubblica di Bulgaria si applichi a tutti i reati commessi nel territorio della Repubblica di Bulgaria, senza che esistano disposizioni che consentano di derogare a tale norma in presenza di un atto di diritto internazionale o di un trattato ratificato dallo Stato bulgaro.
Si tratta di un principio fondamentale per l’applicazione della giustizia penale nella Repubblica di Bulgaria, che non può essere oggetto di deroga alcuna e che il tribunale controlla sempre d’ufficio in ogni procedimento giudiziario, poiché tale norma riguarda l’ordine pubblico e costituisce parte integrante della sovranità della Repubblica di Bulgaria
. (…)» (il corsivo è mio).
31
V. decisione n. 88, del 29 gennaio 2025, del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), riportata alla nota 30.
32
Punto 8 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA].
33
Nello stesso punto 8 nonché nel punto 16 delle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584 prescrive all’autorità dell’esecuzione di valutare, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto degli interessi dell’efficacia della giustizia e della prevenzione dell’impunità, «quale Stato sia nella posizione migliore per esercitare l’azione penale nei confronti della persona ricercata». In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato tale posizione, affermando che non si può escludere, ed è anzi inevitabile, che tale valutazione comporti un certo grado di soggettività da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
34
Decisione quadro del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU 2009, L 328, pag. 42). La decisione quadro 2009/948 riguarda i conflitti
concreti
di giurisdizione che sorgono qualora «[l]’autorità competente di uno Stato membro (...) abbia fondati motivi di ritenere che si stia conducendo un procedimento penale parallelo in un altro Stato membro per gli stessi fatti in cui [è] implicat[a] la stessa persona» (considerando 5). Al fine di prevenire o risolvere tali conflitti, la decisione quadro 2009/948
non stabilisce
criteri rigidi di attribuzione della giurisdizione, ma si limita ad imporre un «obbligo di consultazioni dirette» tra le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri coinvolti (considerando 10), per «tentare di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti paralleli condotti in due o più [OSCURATO:PERSONA] membri» (considerando 9). A tal fine, essa rinvia espressamente agli «orientamenti pubblicati nella relazione annuale 2003 di Eurojust», rivisti nel 2016, ai quali si riferisce la nota 44 delle presenti conclusioni.
35
V., ad esempio, quale espressione di tale principio, il considerando 11 della decisione quadro 2009/948: «[n]essuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale contro la sua volontà. (...)».
36
Secondo i suoi considerando 2 e 12, l’«obiettivo stesso» della decisione quadro 2009/948 è quello di «prevenire procedimenti penali paralleli superflui che potrebbero risultare in una violazione del principio “
ne bis in idem
”», contribuendo ad «aumentare l’efficacia dell’azione penale, garantendo al contempo la corretta amministrazione della giustizia, in modo da completare il programma globale di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali».
37
Sentenza C.J., punto 68 e giurisprudenza citata.
38
V., in relazione alla decisione quadro 2009/948, i suoi articoli 5 e 6, che impongono alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati un «obbligo di prendere contatto» e un «obbligo di rispondere».
39
Sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 82).
40
Decisione di rinvio, punto 17, ultima frase.
41
La sentenza n. 267, del 29 luglio 2024, dell’[OSCURATO:PERSONA] sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia) adotta espressamente tale approccio.
42
L’esistenza
attuale
di un procedimento penale (a carico della persona ricercata) nello Stato membro di esecuzione per lo stesso fatto alla base del MAE, indipendentemente dalla circostanza che sia stato commesso o meno nel suo territorio, consentirebbe parimenti di rifiutare l’esecuzione del MAE ai sensi dell’articolo 4, punto 2, della decisione quadro 2002/584. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la differenza fra tale motivo di non esecuzione facoltativa e quello previsto al punto 7, lettera a), consiste nel fatto che quest’ultimo presuppone che non vi sia ancora un procedimento penale in corso nello Stato di esecuzione.
43
Punto 9 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA].
44
Eurojust, «Linee guida per decidere: Quale giurisdizione dovrebbe procedere?», disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione al seguente indirizzo:
https://www.eurojust.europa.eu/publication/guidelines-deciding-which-jurisdiction-should-prosecute
. In prosieguo: le «linee guida dell’Eurojust».
45
V.
supra
,
nota 34.
46
Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2024 (GU L 2024/3011). Tale regolamento sarà applicabile dal 1º febbraio 2027. Enunciando, all’articolo 5, paragrafo 2, i «criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale», detto regolamento si riferisce a fattori che sono, per la maggior parte, sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nelle linee guida dell’Eurojust.
47
Secondo la proposta della [OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 2023, COM(2023) 185 final, il nuovo regolamento integrerebbe la decisione quadro 2009/948 e altri strumenti analoghi che si limitano a facilitare un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali in un solo Stato membro, senza disciplinare «la procedura per il trasferimento dei procedimenti penali, che potrebbe essere una soluzione necessaria in questi casi». Il rapporto di complementarietà risulta ora dal considerando 8 del regolamento 2024/3011.
48
V. articolo 5, paragrafo 2, lettera k).
49
Il medesimo considerando precisa che «(...) [i]l trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato anche (...) ad esempio nei casi di perseguimento di organizzazioni criminali transfrontaliere, dove diversi coimputati potrebbero essere perseguiti in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri (…)».
50
V.
infra
,
paragrafi 96 e 97.
51
Il considerando 4 del regolamento 2024/3011 enuncia che «[t]ali norme comuni [sul trasferimento dei procedimenti penali] mirano anche a garantire che il trasferimento del procedimento penale possa avvenire se la consegna di una persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale in forza di un [MAE], a norma della decisione quadro [2002/584], è ritardata o
rifiutata per motivi quali la pendenza in un altro Stato membro di un procedimento penale parallelo per lo stesso reato
, al fine di evitare l’impunità della persona perseguita» (il corsivo è mio).
52
Ciò è confermato da una giurisprudenza costante della Corte in relazione all’utilizzo del
locus commissi delicti
come fattore di collegamento da parte dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1): v., per tutte, sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland (C‑498/20, EU:C:2022:173, punti 29 e 30 e giurisprudenza citata).
53
[OSCURATO:PERSONA] (punto 8 delle sue osservazioni scritte) ha affermato che lo Stato di esecuzione, in ragione della sua sovranità in materia penale, potrebbe decidere di rifiutare l’esecuzione del MAE e di assumere esso stesso l’esercizio dell’azione penale, «anche qualora non si trovasse oggettivamente nella posizione migliore per farlo». Non condivido pienamente questa tesi. A mio avviso, la consegna non può essere rifiutata se il collegamento tra lo Stato di esecuzione e il reato è molto tenue. Ciò si verificherebbe qualora solo una parte minima della condotta criminosa fosse stata commessa nel suo territorio e gli altri fattori spostassero chiaramente il centro di gravità del reato verso un altro Stato.
54
Secondo XM (punto 5 delle sue osservazioni scritte), la condotta criminosa che gli viene contestata consisterebbe in cinque trasferimenti di denaro destinati a diverse persone nella Repubblica francese. Tuttavia, come ha precisato il governo francese in udienza, la condotta criminosa contestata a XM si inserisce in una rete di criminalità organizzata più ampia e non si limita ai cinque trasferimenti menzionati dalla sua difesa.
55
Secondo XM (punto 15 delle sue osservazioni scritte), «le autorità giudiziarie francesi hanno garantito che, una volta concluso il procedimento, XM sarà rinviato nella Repubblica di Bulgaria». Tuttavia, il governo francese ha affermato in udienza di non essere a conoscenza del fatto che le sue autorità abbiano concesso la garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Se fosse concessa, una garanzia siffatta attenuerebbe il
peso
che occorre attribuire al fattore della «cittadinanza» nella valutazione richiesta dall’articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584.
56
Come ha sottolineato il governo francese (v. paragrafo 7 delle presenti conclusioni), il procedimento condotto nel suo paese, al quale non sono estranee le autorità bulgare che hanno partecipato alle riunioni di coordinamento dell’Eurojust, è in una fase avanzata. Non sorprende quindi che il pubblico ministero bulgaro abbia chiesto l’esecuzione del MAE dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia).
57
Secondo XM (punti 12 e 14 delle sue osservazioni scritte), in Bulgaria è stato avviato un procedimento volto ad accertare chi sia l’autore dei cinque trasferimenti menzionati nella nota 54 e l’autenticità della firma del disponente. Aggiunge che, per il momento, sarebbe stato constatato che solo uno di essi è attribuibile alla persona ricercata.
58
Secondo XM (punto 16 delle sue osservazioni scritte), il fatto che la persona ricercata non conosca la lingua dello Stato emittente depone a favore del rifiuto di consegnarla.
59
La direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1), stabilisce norme minime comuni nell’ambito della traduzione e dell’interpretazione nei procedimenti penali, al fine di «(...) assicurare un’assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l’equità del procedimento» (considerando 17).
60
«L’alto grado di fiducia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri su cui poggia il meccanismo del [MAE] si fonda (...) sulla premessa secondo cui i giudici penali degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, che, a seguito dell’esecuzione di un [MAE], dovranno esercitare l’azione penale o condurre (...) il procedimento penale di merito, soddisfano i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (…)»: sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 58).
61
Sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 82). Dall’altro estremo, tale decisione non deve neppure comportare una duplicazione della risposta penale (divieto del
bis in idem
), come avverte il considerando 4 del regolamento 2024/3011.
62
Secondo il governo francese, per escludere il rischio di impunità è sufficiente che lo Stato di esecuzione si impegni a valutare l’opportunità di avviare un procedimento. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha sostenuto che, in un primo momento, lo Stato di esecuzione può consentire alle sue autorità giudiziarie di valutare l’opportunità di avviare un procedimento penale
in loco
. Tuttavia, qualora tali autorità scegliessero di non esercitare l’azione penale nei confronti della persona ricercata, l’autorità giudiziaria di emissione potrebbe, secondo la [OSCURATO:PERSONA], reiterare la sua richiesta di esecuzione del MAE, e l’autorità dell’esecuzione non potrebbe più respingerla. Ma come ha rilevato il governo francese in udienza, neppure tale interpretazione (discutibile in sé) consente, di per sé stessa, di escludere il rischio di impunità, giacché lo Stato di esecuzione avrebbe comunque la possibilità di rifiutare nuovamente l’esecuzione del MAE invocando il punto 3 dell’articolo 4 della decisione quadro 2002/584.
63
Sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991), punto 39: «(...) in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], lo scopo del meccanismo del [MAE] è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e
tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale
» (il corsivo è mio).
64
V. documento citato alla nota 25.
65
Sono questi i termini con cui il giudice remittente descrive la prima corrente giurisprudenziale menzionata al punto 17 della decisione di rinvio.
66
Osservazioni scritte del governo francese, punti da 22 a 25. XM fa valere l’esistenza di un procedimento in Bulgaria. Tuttavia, in udienza è stato chiarito che l’oggetto di tale procedimento è diverso da quello del procedimento condotto in Francia, poiché riguarda un reato di falsificazione di documenti, eventualmente imputabile a terzi, di cui XM sarebbe vittima, e non autore. Il procedimento penale condotto in Francia verte sull’eventuale responsabilità penale di XM in relazione a tutti i reati oggetto del MAE per i quali è richiesta la sua consegna.