CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 28868/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13111/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SRL, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificato dei quali è domiciliata per legge; avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 808/2022, depositata il 10/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. L’Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che, ritenuta l’operatività della polizza con riferimento ai sinistri lamentati, la compagnia convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro 40.891,96, detratto l’importo già corrisposto,nonché dell’ulteriore importo di euro 8.296 quale costo mensile di stazionamento dell’imbarcazione presso il cantiere navale per i mesi necessari in attesa della riparazione, oltre i danni per il mancato utilizzo, le spese di lite e la condanna di parte convenuta ex articolo 96 c.p.c. A fondamento della sua domanda esponeva: a) di essere proprietaria dell’imbarcazione da diporto Luhrs 30 sport 8 SP 3945D) con apparato motore Yanmar normalmente ormeggiata presso il pontile Ignazio a [OSCURATO:SOCIETA] in forza di regolare contratto; b) che l’imbarcazione era assicurata con [OSCURATO:SOCIETA]. contro tutti i rischi con la polizza numero 9068834; c) che in data 3 novembre 2013 a causa delle forti mareggiate nonché moto ondoso straordinario l’imbarcazione aveva riportato danni sulla fiancata di sinistra e su quella di dritta; d) che, circa 40 giorni dopo, l’incaricato dell’attività di controllo dell’imbarcazione aveva constatato che il natante stava imbarcando acqua, attivandosi immediatamente per svuotarlo con pompe esterne e farlo rimorchiare al più vicino cantiere navale; e) che in cantiere era stato evidenziato che la pompa di sentina principale si era rottae l’acqua che entrava a poppa, causa burrasca, non riusciva a venire espulsa con la necessaria velocità accumulandosi all’interno dell’imbarcazione ; f) che i danni conseguenti all’allagamento interessavano tutto l’apparato elettrico, la batteria, il gruppo elettrogeno, le pompe di sentina, della doccia, del portellone della sala motori, dei flap, dell’impianto spleet di condizionamento, l’illuminazione il frigorifero, per un importo complessivo di euro 40.891,96; g) che la compagnia convenuta aveva provveduto ad indennizzare solo l’importo di euro 7.793, che essa società aveva accettato a titolo di acconto sul maggior danno. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto. In particolare rilevava che: a) il sinistro del 3 novembre 2013 era stato integralmente indennizzato con l’importo già corrisposto, mentre il sinistro del 10 gennaio 2014 era escluso dall’ operatività della polizza ai sensi dell’articolo 3 lett. p) delle condizioni generali di contratto (che esclude la risarcibilità del danno all’apparato motore, salvo il caso in cui il danno sia conseguenza diretta di affondamento o sommersione totale); b) non essendosi verificati i rischi individuati in polizza, era escluso ogni indennizzo; c) la richiesta dei danni diretti dal mancato utilizzo dell’imbarcazione era infondata, atteso che, ai sensi dell’art. 2 delle condizioni generali di polizza, erano da quest’ultima coperti esclusivamente i danni materiali diretti sofferti dall’ imbarcazione, mentre non erano indennizzabili i costi di giacenza maturati successivamente alla data del sinistro nell’attesa dell’effettuazione delle riparazioni nella misura in cui eccedevano i tempi necessari per l’esecuzione. Il Tribunale di Milano, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata consulenza tecnica d’ufficio , con sentenza n. 2596/2019 condannava la compagnia convenuta a corrispondere in favore della società attrice la somma di euro di € 21.725,00 oltre IVA e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite ed alla somma di euro 4.500 ex art. 96 c.p.c.; e motivava la propria decisione: a) sull’insussistenza, a fronte delle valutazioni del C.T.U., di una condotta negligente da parte dell’armatore, essendo invece la causa del sinistro interamente addebitabile al costruttore; b) sulla qualificazione dell’anomalia costruttiva come vizio occulto, in quanto nemmeno rilevata dagli enti che certificarono l’idoneità alla navigazione dell’imbarcazione;c) sull’operatività della polizza per danni da sommersione causati da burrasca, come accaduto nel caso di specie, e per vizi occulti; d) sulla copertura assicurativa limitatamente ai costi di riparazione e a quelli di ripristino strettamente indispensabili a ripristinare il bene e dunque quelli di stazionamento solo per un mese, ritenuto dal C.T.U. sufficiente per le riparazioni; e) sulla condotta della Compagnia, che, pur a fronte di reiterate richieste dell’assicurata di cambiare il tecnico incaricato degli accertamenti, aveva persistito nel rifiuto dell’indennizzo sulla base delle conclusioni tratte dal perito incaricato, che aveva ricondotto le cause dell’allagamento alla negligenza dell’assicurata. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la compagnia assicuratrice. Si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 808/2022 , in accoglimento dell’impugnazione ed in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettava la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale quest’ultima ha proposto ricorso. Ha resistito con controricorso la compagnia assicurativa. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato: dapprima, comparsa di costituzione di nuovo difensore; e, poi, memoria con la quale, effettuate alcune correzioni formali al precedente scritto difensivo, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale, rigettando la domanda proposta in primo grado da parte attorea, ha ritenuto che le apparecchiature interne dell’imbarcazione, in occasione del secondo sinistro, avevano riportato danni, che erano esclusi dal perimetro della copertura assicurativa: a) per effetto dell’art. 3, lettera p), delle CGA, perché non era stato provato il verificarsi dell’evento meteorologico qualificabile come “burrasca” e perché non era stata provata la sommersione totale del natante, come richiesto dal citato articolo; b) per effetto dellalettera g) del già citato art. 3, delle CGA, perché i danni erano stati cagionati da difetto di progetto o vizio di costruzione. In particolare, la corte di merito: -accogliendo il primo motivo di appello (pp. 5 e 6), ha ritenuto che: a) dalla relazione tecnica era risultata una situazione metereologica non sufficiente per ritenere provato che alla fine di dicembre 2013 a [OSCURATO:SOCIETA] ci fu effettivamente una burrasca; b) non era stata provata l’avvenuta “sommersione totale dell’Imbarcazione”, invece richiesta (in alternativa all’ “affondamento” parimenti non provato nel caso di specie) dall’art. 3 lett. p) della polizza affinché fossero indennizzabili i danni ad “appa rato motore”, a “riduttori ed invertitori, collegamenti, parti elettriche, batterie e relativi cablaggi”, a “impianti ed apparati meccanici, elettrici od elettronici per la navigazione e per i servizi ausiliari di bordo”; -accogliendo il secondo motivo di appello (pp. 6 e 7) - dopo aver ritenuto tempestiva l’eccezione di inoperatività della polizza in forza dell’art. 3 lettera g), costituendo la stessa (non una eccezione in senso proprio, ma) una semplice difesa (come precisato ad es. da Cass. n. 18742/2019) -ha ripercorso l’esito degli accertamenti del C.T.U., che , alle pagine 24-25 della relazione, aveva concluso per un carente il livello di sicurezza, poiché il costruttore non ha adottato tutti gli accorgimenti per impedire la penetrazione di acqua attraverso lo scarico a mare della pompa di sentina prodiera ; ma ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal C.T.U., i vizi di progettazione esulano da quelli occulti, in cui vanno invece ricompresi solo quelli “di fabbrica”, altrimenti la compagnia si troverebbe a dover indennizzare ogni bene assicurato costruito in serie sulla base di un progetto errato . 2. L’[OSCURATO:PERSONA] –dopo aver sottolineato che la sentenza di primo grado non è stata impugnata, e quindi è divenuta definitiva, nella parte in cui ha affermato l’indennizzabilità del primo sinistro (quello del 03/11/2013) –articola quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo l’azienda ricorrente denuncia Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 (n. 4, per come precisato in memoria, ndr) stesso codice , nella parte in cui la corte territoriale ha accolto l’impugnazione,argomentando sul difetto di prova circa il verificarsi in se dell’evento meteorologico (“la burrasca”) e della “sommersione totale” del natante, richiesti dalle CGA, clausola 3, lettera p) per l’indennizzabilità dei danni subiti dalle sue apparecchiature interne, la ricorrenza dei quali comportava la indennizzabilità del sinistro. Osserva che il verificarsi della burrasca e della sommersione totale del natante: a) non avevano formato in sé oggetto di contestazione da parte della controparte all’atto della costituzione; b) erano state riconosciute (esplicitamente o implicitamente) dal giudice di primo grado; c) non avevano formato oggetto di nessuno dei quattro motivi di appello articolati dalla controparte (e, in particolare, non aveva formato oggetto del primo motivo, che, per ragioni di autosufficienza, riporta integralmente). Si duole che la corte territoriale, nell’esaminare il primo motivo di appello (che, sempre per ragioni di autosufficienza , riporta integralmente), non ha colto il vero ed unico tema per il quale in realtà l’appellante aveva chiesto di riformare la sentenza di primo grado (burrasca o sommersione, che in sé e per sé non venivano contestate nella loro realtà fenomenica, costituivano fatti da cui si poteva prescindere, perché il sinistro era accaduto ed era da imputarsi alla mancanza della valvola automatica di ritegno, fatto questo assorbente ed elevato a causa esclusiva del sinistro stesso), ma ha finito per prendere in esame fatti e situazioni che comparivano in atti solo fugacemente e a fini descrittivi. 2.2. Con il secondo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente denuncia: Violazione degli artt. 167, 1° comma, e 115, 1° comma, c.p.c. con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 (n. 4 per come precisato in memoria, ndr), stesso codice , nella parte in cui la corte territoriale ha accolto l’impugnazione argomentando sul difetto di prova circa il verificarsi in se dell’evento meteorologico (“la burrasca”) e della “sommersione totale” del natante, richiesti dalle CGA, clausola 3, lettera p) per l’indennizzabilità dei danni subiti dalle sue apparecchiature interne, la ricorrenza dei quali comportava la indennizzabilità del sinistro. Sottolinea che l’art. 3 delle CGA, lettera p), che riporta, esclude dall’assicurazione le perdite e i danni sofferti dalle apparecchiature interne del natante, quali quelli arrecati dal secondo sinistro, salvo che il danno stesso sia conseguenza di alcuni specifici eventi fra cui l’affondamento o sommersione totale della imbarcazione causati da burrasca, materialmente verificatosi per l’ininterrotto refluire dell’acqua a causa del cessato funzionamento della pompa di sentina per l’avvenuto scarico delle batterie. Sottolinea che il giudice di primo grado, per accertare le cause del sinistro che aveva danneggiato il motore e le apparecchiature interne dell’imbarcazione, aveva disposto, con ordinanza del 27/5/2016, consulenza tecnica su quesito, che riporta, e che il consulente tecnico d’ufficio, ad esito delle sue indagini, aveva concluso che i danni alle apparecchiature si erano verificati il 25-26/12/2013, a seguito delle avverse condizioni metereologiche definite eccezionali che avevano afflitto [OSCURATO:SOCIETA], confermando sia il fatto in sé della burrasca sia anche che, a causa della burrasca, l’acqua era penetrata nello scafo. Osserva che, mentre il giudice di primo grado aveva convenuto con il consulente tecnico d’ufficio sul fatto che il sinistro era avvenuto a causa delle avverse condizioni metereologiche classificate “circostanze eccezionali” a seguito delle quali l’acqua era penetrata all’interno del natante, la corte territoriale, ritenendo non sufficientemente provata la sussistenza della burrasca nel mare di [OSCURATO:SOCIETA] nei giorni di fine dicembre 2013, è andata di contrario avviso, in quanto i dati assunti dal consulente tecnico d’ufficio si riferivano a Genova e non specificatamente a [OSCURATO:SOCIETA]. Sostiene che la corte, tanto affermando (p. 5), è incorsa nel vizio denunciato, in quanto il verificarsi in sé della burrasca e della sommersione totale non era stato contestat o dalla compagnia né in comparsa di risposta di primo grado, né nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, né nel successivo corso del giudizio di primo grado. In particolare, sottolinea che la compagnia nella sua comparsa di costituzione non aveva contestato specificatamente il mancato verificarsi della burrasca, ma aveva impostato la sua difesa unicamente sul fatto che il sinistro si era verificato per la mancata chiusura della valvola manuale di ritenuta degli scarichie, quindi , per fatto imputabile alla società attrice. Pertanto, essa compagnia legittimamente aveva negato l’indennizzo in ragione della non operatività della copertura a termini dell’art. 3 . Rileva che la sentenza impugnata è incorsa anche nel vizio di omesso esame circa un fatto, costituito dalle risultanze dei suddetti atti di causa. 2.3. Con il terzo motivo l’azienda agricola ricorrente denuncia: violazione o falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c. con riferimento all’art. 360, n. 3 stesso codice ,nella parte in cui la corte territoriale, disattendendo il principio, affermato da conforme giurisprudenza di legittimità, si è discostata dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio senza specificarne le ragioni, salvo dire che i dati riportati dall’ufficio meteorologico si sarebbero riferiti a Genova e non a [OSCURATO:SOCIETA]. Sottolinea in proposito che l’Assicurazione non aveva avanzato alcuna critica e che comunque è notorio che fenomeni metereologici così importanti, anche se rilevati a Genova, interessano normalmente tutto l’alto Mediterraneo e quindi anche [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. Con il quarto motivo l’azienda agricola ricorrente denuncia: violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c. c. nella parte in cui ha ritenuto che i vizi di progettazione esulano da quelli occulti, in cui vanno invece ricompresi solo quelli “di fabbrica” altrimenti la compagnia si troverebbe a dover indennizzare ogni bene assicurato costruito in serie sulla base di un progetto errato , nonché nella parte in cui, sulla base del solo dato letterale, ha ritenuto che il natante non aveva subito, nel sinistro, la sommersione totale. Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, ha fatto pedissequa applicazione del principio secondo cui la clausola speciale deroga a quella generale, ma non ha compiuto il percorso interpretativo volto ad individuare la portata della clausola speciale, disattendendo i criteri normativi fissati dagli artt. 1362 e 1363. c.c., che impongono di individuare la comune volontà delle parti e di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, così incorrendo nella violazione o falsa applicazione di una norma di diritto. Osserva che la corte territoriale, se avesse indagato sulla comune intenzione delle parti, si sarebbe accorta che le stesse avevano usato l’espressione “sommersione totale” non in senso meramente fisico, ma in senso finalistico, cioè nel senso che il natante, a seguito dell’acqua imbarcata, non era più in grado di temere il mare. Situazione questa che si era per l’appunto verificata nella fattispecie, tanto che il natante per raggiungere il cantiere per la riparazione era stato rimorchiato. 3. Il motivo quarto - che, ancorché formalmente dedotto come violazione dell’art. 195 c.p.c., viene sostanzialmente dedotto come un vizio relativo alla interpretazione del contenuto del contratto fornita dal corte di merito; e che, per motivi di priorità logica, viene trattato per primo -non è fondato. 3.1. Occorre premettere che questa Corte intende dare continuità al consolidato orientamento in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale (cfr. tra le tante Cass. n. 14268/2017), a mente del quale l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio dimotivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione chenessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultatointerpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466/2017; n. 8909/ 2013). D’altronde, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014). 3.2. Orbene, nel caso di specie,la corte territoriale ha fatto suo l’esito degli accertamenti del nominato consulente tecnico d’ufficio, che aveva concluso per un “carente livello di sicurezza poiché il costruttore non ha adottato tutti gli accorgimenti per impedire la penetrazione di acqua attraverso lo scarico a mare della pompa di sentina prodiera” , ma, contrariamente al consulente tecnico d’ufficio, che aveva collocato la rilevata carenza di sicurezza tra i difetti occultiindennizzabili, ha ritenuto che i vizi di progettazione esulano da quelli occulti, in cui vanno invece ricompresi solo quelli “di fabbrica”, altrimenti la compagnia si troverebbe a dover indennizzare ogni bene assicurato costruito in serie sulla base di un progetto errato . A tale conclusione la corte di merito è pervenuta ad esito del seguente percorso argomentativo: a) l’art. 2 del contratto di assicurazione prevede sì che, tra i rischi assicurati, vi siano anche i difetti occulti, ma detto articolo lascia però “ferme” le “esclusioni ed i casi di inoperatività di seguito elencati”, così facendo riferimento alle due successive clausole negoziali: l’art. 3, rubricato “rischi esclusi” e l’art. 4 riguardante i “casi di inoperatività” ;b) il difetto riscontrato dal consulente tecnico d’ufficio andava collocato: non tra i difetti occulti , che consistono in errori tecnici nella singola fabbricazione del bene o di parte di esso e che rientrano tra i rischi assicurati; ma tra i i difetti di progetto o vizi di costruzione , cioè tra gli errori tecnici avvenuti in fase di ideazione del bene (e tali quindi da compromettere utilizzabilità e funzionalità di tutti i prodotti costruiti in base ad una originaria fallace concezione), che rientrano tra i rischi esclusi. Trattasi di ricostruzione del contenuto del contratto - relativo all’identificazione del rischio assicurato - che, non essendo affatto implausibile, sfugge dai limiti del sindacato riservato a questa Corte. 3.3. Analoga considerazione vale in relazione al concetto di “sommersione totale” (rilevante ai fini della declaratoria di inoperatività della copertura assicurativa sancita dall’art. 3 “Rischi esclusi”, lettera p, delle CGA), che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere interpretato dalla corte di merito in senso “finalistico” e non in senso “fisico”. Invero, la corte di merito -dopo aver ripercorso il contenuto della integrazione di denuncia, depositata il 2 aprile 2014 all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] dal comandante dell’imbarcazione, nonché il contenuto della relazione di perizia, “di cui all’allegato 11 attoreo” -ad esito di un giudizio in fatto, insindacabile nella presente sede, ha ritenuto (p. 6) che grazie all’iniziale funzionamento delle pompe di sentina ed al pronto (…) intervento del “personale preposto alla cura e sorveglianza”, lo yacht non fu … totalmente sommerso dall’acqua . In estrema sintesi, anche il concetto di “sommersione totale”, al pari del concetto di “difetti di progetto o vizi di costruzione”, aveva la funzione di delimitare il rischio assicurabile; ed anche l’interpretazione del relativo concetto data dalla corte territoriale, nient’affatto implausibile, si sottrae alle censure nella presente sede di legittimità.Alla luce della portata dirimente del motivo quarto, gli altri motivi restano assorbiti, poiché l’ascrivibilità dei danni all’interazione tra i difetti progettuali e l’evento atmosferico (comunque qualificabile) relega quest’ultimo a mera occasione della loro verificazione. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicatoin dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’azienda ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà a