CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41330/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 57/RG 21741 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile 2.1. Il primo motivo ricorso, con cui si contesta Van della responsabilità, è inammissibile, in quanto interamente reiterativo delle stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, con ampie e congrue argomentazioni, con le quali non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli, valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 2 e 3 che escludono l'uso esclusivamente personale dello stupefacente. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3.11 secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi rispettivamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono aspecifici e versati in fatto. Anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione, alle pagg. 4 e 5 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, menzionando i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, il quantitativo di sostanza per nulla irrisorio, le modalità del fatto, commesso nel mentre il ricorrente era sottoposto a misura cautelare. E' il caso di ribadire poi che le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. non costituiscono un diritto dell'imputato, ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e, comunque, recessivi a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito. 4. Il quarto motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. La Corte di appello - anche mediante confacente rinvio alla trama motivazionale (cfr pag.11 della sentenza di primo grado) - ha adeguatamente dato conto dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, richiamando i plurimi precedenti penali da cui il predetto è gravato e il fatto che lo stesso si fosse reso nuovamente responsabile di condotte di detenzione finalizzate allo spaccio, nonostante detenuto in regime cautelare per precedenti specifici. Corretta, pertanto, è in diritto la valutazione, secondo cui il reato in questa sede contestato è dimostrativo di sicura pericolosità sociale; 5. Manifestamente infondato oltre che generico, perché reiterativo di questioni già adeguatamente scrutinate è, in ultimo, il motivo inerente la confisca della somma di danaro, disposta ai sensi dell'art. 85 - bis cit. d.P.R. e 240 - bis cod. pen.. Anche in tal caso, i giudici di merito (doppia conforme) hanno congruamente esposto le ragioni poste a fondamento della misura ablatoria dando atto: a) della mancata giustificazione della provenienza del danaro, essendo l'allegazione difensiva inverosimile, illogica e assertiva; b) della sproporzione dell'importo di oltre duemila euro rispetto alle risorse economiche del nucleo familiare, i cui componenti non percepivano reddito lecito né svolgevano attività lavorativa. 6. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della