Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 05487/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 752/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36612/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla penale responsabilità; Ritenuto, tuttavia, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di concordato sulla pena, non deve motivare sulla configurabilità del reato, sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., o su profili comunque diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01); che la rinuncia ai motivi d’appello, diversi da quelli aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti ulteriori, di talché non è dato proporre ricorso per cassazione contenente censure [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5487/2025 Roma, lì, 10/02/2025 attinenti ai motivi d’appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 752/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36612/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla penale responsabilità; Ritenuto, tuttavia, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di concordato sulla pena, non deve motivare sulla configurabilità del reato, sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., o su profili comunque diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01); che la rinuncia ai motivi d’appello, diversi da quelli aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti ulteriori, di talché non è dato proporre ricorso per cassazione contenente censure [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5487/2025 Roma, lì, 10/02/2025 attinenti ai motivi d’appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05487/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris