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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 00457/2023

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI MESSINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo, al quale vanno trasmessi gli atti; tt3:41 1`fl.S.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 giugno 2022, il Tribunale di Palermo, ritenuta la propria competenza a decidere in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen., contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il quale il predetto era stato tratto a giudizio e preso atto che, contemporaneamente, il Tribunale di Messina, in data 7.4.2022, aveva dichiarato la propria competenza in relazione al medesimo reato, ha sollevato conflitto e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.

2. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto affermando la competenza del Tribunale di Palermo.

E in vero, deve trovare applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui "il delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 cod. pen., in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata" (Cass. Sez. 1, n. 26698 del 23/05/2013, Rv. 255971 - 01; cfr. tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 10046 del 05/02/2008, Rv. 239123 - 01, che ha statuito che, "nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art.483 cod. pen.), il momento consumativo coincide - non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele - ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 cod. proc. pen., la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto").

2. Ebbene, nel caso di specie, pur essendo stata la dichiarazione, oggetto di contestazione, sottoscritta dall'imputato in [OSCURATO:PERSONA] di Riva (in provincia di Messina) la stessa era destinata all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sede in Palermo (alla quale era stata trasmessa in data 19.10.2018), in quanto contenuta all'interno della comunicazione di cui all'art. 21 del d.

M. 31.5.199,n. 64 per l'esercizio della facoltà di rilascio dei visti di conformità.ns

3. Conseguentemente, in applicazione del superiore principio, la competenza a decidere appartiene al Tribunale di Palermo, al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI MESSINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo, al quale vanno trasmessi gli atti; tt3:41 1`fl.S.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 giugno 2022, il Tribunale di Palermo, ritenuta la propria competenza a decidere in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen., contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il quale il predetto era stato tratto a giudizio e preso atto che, contemporaneamente, il Tribunale di Messina, in data 7.4.2022, aveva dichiarato la propria competenza in relazione al medesimo reato, ha sollevato conflitto e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 2. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto affermando la competenza del Tribunale di Palermo. E in vero, deve trovare applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui "il delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 cod. pen., in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata" (Cass. Sez. 1, n. 26698 del 23/05/2013, Rv. 255971 - 01; cfr. tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 10046 del 05/02/2008, Rv. 239123 - 01, che ha statuito che, "nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art.483 cod. pen.), il momento consumativo coincide - non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele - ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 cod. proc. pen., la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto"). 2. Ebbene, nel caso di specie, pur essendo stata la dichiarazione, oggetto di contestazione, sottoscritta dall'imputato in [OSCURATO:PERSONA] di Riva (in provincia di Messina) la stessa era destinata all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sede in Palermo (alla quale era stata trasmessa in data 19.10.2018), in quanto contenuta all'interno della comunicazione di cui all'art. 21 del d. M. 31.5.199,n. 64 per l'esercizio della facoltà di rilascio dei visti di conformità.ns 3. Conseguentemente, in applicazione del superiore principio, la competenza a decidere appartiene al Tribunale di Palermo, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensor
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