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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 15273/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che avverso la sentenza indicata in epigrafe è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA] imputata dei reati di cui agli artt. 494 e 496 cod. pen.; considerato che con le censure oggetto di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione della esimente ex art. 54 cod. pen; rilevato che in ordine al diniego di applicazione dell'art. 54 cod. pen. si rinviene nella sentenza congrua e non manifestamente illogica motivazione, con la quale il motivo di ricorso non si confronta; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inedite, perché non risultano proposte con l'atto di appello; ritenuto, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dal giudice di primo grado in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che avverso la sentenza indicata in epigrafe è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA] imputata dei reati di cui agli artt. 494 e 496 cod. pen.; considerato che con le censure oggetto di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione della esimente ex art. 54 cod. pen; rilevato che in ordine al diniego di applicazione dell'art. 54 cod. pen. si rinviene nella sentenza congrua e non manifestamente illogica motivazione, con la quale il motivo di ricorso non si confronta; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inedite, perché non risultano proposte con l'atto di appello; ritenuto, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dal giudice di primo grado in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris