CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 21915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18825-2016 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] impiego R.G.N.18825/2016 Cron. Rep. Ud.13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1946/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2015 R.G.N. 4246/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1946/15, pronunciando sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, in riforma della decisione del Tribunale di Latina riconosceva, in favore della lavoratrice, il diritto ad ottenere le differenze retributive per il periodo indicato in narrativa in relazione alle mansioni svolte corrispondenti alla categoria C, posizione economica C1, superiori rispetto all’inquadramento formale in B, quantificate in euro 2436,49, oltre interessi dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo. 2. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso le declaratorie contrattuali (CCNL enti pubblici non economici 16 febbraio 1999) evidenziava che il discrimine tra le due Aree doveva essere ravvisato nell’adibizione a singole fasi di processo produttivo, ovvero ad un intero processo produttivo. Nel caso di specie i testimoni escussi erano stati concordi nell’affermare che la ricorrente svolgeva adempimenti riguardanti gli assegni sociali, le ricostituzioni degli assegni sociali stessi, nonché la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi sia degli assegni che di altri ratei pensionistici, che la lavoratrice riceveva la domanda provvedeva alla fase istruttoria, vedeva se era completa di tutti i documenti o meno e poi provvedeva alla liquidazione, siglando l’atto, anche se il provvedimento finale veniva autorizzato dal direttore della sede, unico dipendente autorizzato a firmare atti con rilevanza esterna; che la Polverino svolgeva l’intero processo dalla domanda, istruttoria alla liquidazione, occupandosi della pratica dall’inizio alla fine. Pertanto, erroneamente il Tribunale aveva affermato che l’attività della lavoratrice non poteva essere inquadrata nell’AreaC. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS, pro spettando due motivi di ricorso, resistiti con controricorso dalla lavoratrice, che in prossimità dell’adunanza camerale ha anche depositato memoria. DIRITTO 1. Con il primo articolato motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e accordi collettivi nazionali ovvero, in particolare, dell’art. 1362, cod. civ. , e ss., anche con riferimento all’allegato A Declaratoria delle Aree del CCNL 1998/2001ENPE, nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 d el 2001, (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.),in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. L’INPS critica la statuizione della Corte d’Appello secondo cui per il riconoscimento delle mansioni superiori non è necessario l’effettivo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo e che il dipendente assuma la responsabilità dell’attività svolta, essendo sufficiente che le stesse vengano in concreto svolte rispetto ad una sola funzione, purché con modalità da configurare i requisiti per il livello C1. Ricorda, poi, il processo di riorganizzazione della propria attività e della gestione del personale, in modo da prevedere la completa gestione di un servizioda parte di unità di processo, incaricate di processi primari ed esternazione dei provvedimenti e non più la rigida divisione di compiti tra diversi settori. Ev idenzia, pertanto, la connotazione essenziale per rivendicare lo svolgimento di mansioni afferenti al profilo C è proprio l’assunzione di responsabilità all’esterno della volontà provvedimentale dell’Ente, che nella specie era mancata, così come lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso ed esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., ed in particolare, del comma 6, in una lettura integratacon l’art. 6 CEDU. Assume l’INPSche non sarebbe stato esaminato il fatto storico risultante dagli atti processuali e cioè che l’Istituto aveva ampliato le competenze del personale dipendente distinguendo le attività istituzionali in due sole processi funzionali 3. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 3.1. L’interpretazione delle declaratorie contrattuali Area B e area C, del CCNLenti pubblici non economici del 1999, di cui si duole il ricorrente, ha costituito già oggetto di esame da parte di questa Corte, in relazione sia a fattispecie quale quella in esame (Cass., n. 1500 del 2022) sia a fattispecie che, analogamente a quella in esame, attenevano, sia pure con riguardo ad un diverso Ente (INAIL), all’attribuzione di differenze retributive per mansioni superiori. Si può ricordare che nella sentenza n. 8683 del 9 aprile 2018 (cui adde Cass. sentenza n. 14204 del 4 giugno 2018) si è affermato che il CCNL16 febbraio 1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici inserisce nell’area B il personale «strutturalmente inserito nel processo produttivo» che svolge «fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche», valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e «risponde dei risultati secondo la posizione rivestita». All’area C appartiene, invece, il personale «competente a svolgere tutte le fasi del processo» che opera «a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum», e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione). Nella declaratoria generale dell’Area si precisa che il personale nella stessa inserito «costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica». La posizione C1 presuppone «conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire regolare i processi di produzione; attitudini al problem solvingrapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire le varianza del processo in funzione del cliente». Si è, quindi, affermato (v. in particolare Cass. n. 8683 del 2018 cit.), che l’area C, quindi, si caratterizza rispetto a quella inferiore, oltre che per il diverso livello di conoscenze richiesto al dipendente, per la capacità di quest’ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all’interno dell’area stessa, è elemento richiamato in tutti i profili; al contrario il personale dell’area B, il quale esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, si limita a «rispondere dei risultati secondo la posizione rivestita», circoscritta alla singola fase, nell’ambito della quale è tenuto solo ad «orientare il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo». Il suddetto orientamento è stato ripreso nella più recenti Cass. n. 29630 del 14 novembre 2019 e Cass. n. 33231 del 2021,Cass. n. 1500 del 2022, s pecificamente riguardanti l’INPS. Venendo, poi, alle critiche mosse dall’INPS rispetto alla nozione di processo produttivo, si osserva che il giudice di appello ha individuato il senso di essa – in rapporto all’attività svolta dalla lavoratrice - come inerente all’essere «competente a svolgere tutte le fasi del processo» (v. pag. 3 della sentenza impugnata): rispetto a tale compiuta e delineata nozione di processo produttivo, il motivo di ricorso non è concludente in senso critico, limitandosi ad addurre apoditticamente la necessità che per processo si intenda una (in realtà impalpabile) maggiore dimensione dell’attività aziendale interessata dalle lavorazioni; non diversamente, non appare decisivo, a fronte di quanto posto a fondamento della decisione, il fatto che le fasi rispondessero a maggiori o minori gradi di automatismo, avendo la Corte territoriale valorizzato in sé la circostanza che vi fosse stato il loro svolgimento per l’intera filiera del procedimento interessato, e la dedotta riorganizzazione dell’Istituto, richiamata sotto il profilo dell’omesso esame. Per quanto riguarda, ancora, l’assunzione della responsabilità, il giudice di appello ha posto l’accento sulla variegata ampiezza delle funzioni svolte e su una responsabilità connessa alle attività affidate alla lavoratrice, e ciò in coerenza con la circostanza che la responsabilità che il dipendente assume all’interno dell’Area C, non è obbligatoriamente una responsabilità verso l’esterno, essendo, dunque, sufficiente anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente e ciò in coerenza con i precedenti specifici di questa Corte (Cass. 21 maggio 2013, n. 12407; Cass. 28 aprile 2014, n. 9344). La sentenza di appello, quindi, ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame e alla organizzazione dell’INPS, interpretando esattamente le disposizioni contrattuali là dove ha - appunto - distinto tra fasi del processo e processo nella sua integralità ed ha quindi ritenuto, sulla base di una coerente nozione di processo produttivo, che la lavoratrice avesse appunto svolto l’intera filiera del profilo produttivo ad esso affidato. 4. Il ricorso va quindi rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la distrazione ex art.93 cod. proc. civ. a favore dei difensori della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15% da corrispondersi agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa