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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16632/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in considerazione della negativa condotta tenuta da Olivieri in costanza della stessa, essendosi egli reso responsabile di reiterate violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari applicatigli con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Asti in relazione a una pluralità di condotte di ricettazione; ritenuto che con la relativa decisione siano state pienamente motivate le ragioni per le quali la condotta dell'affidato è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura, avuto riguardo alla gravità della stessa e al conseguente giudizio di inaffidabilità del soggetto che essa ha suscitato; ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., siano manifestamente infondate, dal momento che lo iato temporale di 3 mesi tra le condotte contestate e la decisione del Tribunale di sorveglianza di Torino non integra la prospettata violazione dell'art. 51-ter Ord. pen., che pur prevedendo, a garanzia dell'interessato, un termine per la decisione sulla revoca, decorso il quale l'eventuale sospensione cautelativa diventa inefficace, non prevede, invece, nessun termine perentorio per la decisione rispetto al momento della segnalazione afferente alle condotte di inosservanza delle prescrizioni (rispetto alla quale, peraltro, nessun provvedimento provvisorio è stato assunto dal Magistrato di sorveglianza competente); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in considerazione della negativa condotta tenuta da Olivieri in costanza della stessa, essendosi egli reso responsabile di reiterate violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari applicatigli con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Asti in relazione a una pluralità di condotte di ricettazione; ritenuto che con la relativa decisione siano state pienamente motivate le ragioni per le quali la condotta dell'affidato è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura, avuto riguardo alla gravità della stessa e al conseguente giudizio di inaffidabilità del soggetto che essa ha suscitato; ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., siano manifestamente infondate, dal momento che lo iato temporale di 3 mesi tra le condotte contestate e la decisione del Tribunale di sorveglianza di Torino non integra la prospettata violazione dell'art. 51-ter Ord. pen., che pur prevedendo, a garanzia dell'interessato, un termine per la decisione sulla revoca, decorso il quale l'eventuale sospensione cautelativa diventa inefficace, non prevede, invece, nessun termine perentorio per la decisione rispetto al momento della segnalazione afferente alle condotte di inosservanza delle prescrizioni (rispetto alla quale, peraltro, nessun provvedimento provvisorio è stato assunto dal Magistrato di sorveglianza competente); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 16632/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris