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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24691/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 9 settembre 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di minaccia grave, con le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, condannandola alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e dolendosi della carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ed il particolare del carattere minatorio delle frasi pronunciate.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo, volto ad invocare una rivalutazione del significato delle frasi rivolte alla vittima, attiene al merito e come tale è inammissibile in questa sede; inoltre sul punto la Corte si è già pronunciata con motivazione adeguata ed esente da contraddittorietà o illogicità e la ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a base della decisione, cosicché il motivo risulta generico. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 9 settembre 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di minaccia grave, con le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, condannandola alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e dolendosi della carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ed il particolare del carattere minatorio delle frasi pronunciate. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo, volto ad invocare una rivalutazione del significato delle frasi rivolte alla vittima, attiene al merito e come tale è inammissibile in questa sede; inoltre sul punto la Corte si è già pronunciata con motivazione adeguata ed esente da contraddittorietà o illogicità e la ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a base della decisione, cosicché il motivo risulta generico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 24691/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris