CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 1973
Cassazione n. 19129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1973 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 09/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di convertire il ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 09/10/2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così riqualificato l'originario fatto contestato di tentata estorsione, perché estinto per remissione di querela. Il giudice ha argomentato tale scelta interpretativa affermando come, nella fattispecie, l'imputato, dopo aver stipulato un contratto per l'acquisto di un'autovettura, avesse realizzato la condotta minatoria al fine di ottenere l'adempimento della prestazione ad opera della controparte, dunque, per tutelare un diritto azionabile giudiziariamente. 2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per contestare l'esito della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] asserendo come apparisse chiaro che il Blanco avesse proferito espressioni minatorie nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non già per conseguire il risultato di una pretesa astrattamente suscettibile di tutela giudiziale, ma, di contro, per ottenere un profitto illecito. In tal senso, depone il precedente tentativo di truffa realizzato dall'imputato mediante la consegna alla concessionaria di due assegni privi di copertura, quale pagamento del prezzo dell'autovettura prescelta. 3. Il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza emessa dal locale Tribunale che, previa riqualificazione del delitto di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dichiarava estinto per remissione tacita di querela la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. 3.1. Secondo il giudice di merito, l'imputato avrebbe preteso la soddisfazione di un obbligo contrattuale conseguente alla stipula del contratto di compravendita e, anziché cercare tutela presso l'Autorità giudiziaria, avrebbe invece agito da sé, con condotta minacciosa ed arbitraria. 3.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione elevando, quale unico motivo, il vizio motivazionale in relazione all'illogicità della ricostruzione fattuale e alla diversa qualificazione giuridica del fatto, perché il reato doveva essere rubricato come tentata estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3.3. Il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel giudizio di legittimità. 4. Ne deriva, conseguentemente, che gli atti devono essere trasmessi alla competente Corte di appello per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell'attuale ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Invero, il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834). P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] p