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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 39629/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il HTensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame, su appello dell'imputato, ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari resa dal G.i.p del Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

Il ricorrente, la cui posizione è stata definita con sentenza di patteggiannento alla pena di anni due di reclusione oltre la multa, è stato tratto in arresto per la detenzione di n. 83 dosi di cocaina e 38 di hashish.

2. Avverso il provvedimento di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento dagli artt. 299, 272 e seguenti cod. proc. pen.

Le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato non sarebbero condivisibili; l'intervenuta riqualificazione del fatto, sussunto sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ed il contenimento della pena applicata in anni due di reclusione avrebbero dovuto indurre i giudici a rivalutare la situazione cautelare del Fino, essendo la misura degli arresti domiciliari non più proporzionata in rapporto alla pena irrogata ed all'apprezzabile periodo di tempo trascorso dal ricorrente in misura.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta„ ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il Tribunale del riesame ha precisato che analoga richiesta era stata rigettata circa un mese prima e che non sono stati evidenziati con l'ulteriore istanza elementi nuovi tali da far ritenere cessate o affievolite le esigenze cautelari ritenute sussistenti ab origine, nonostante la definizione del giudizio con applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

In punto di esigenze cautelari ha precisato come l'intervenuta riqualificazione del fatto non interferisca sulle valutazioni da compiersi sul tema, permanendo dette esigenze inalterate sulla base della considerazione delle modalità del fatto (il Fino deteneva, in provincia diversa da quella di residenza, un quantitativo apprezzabile di sostanze stupefacenti appartenenti a tipologie diverse) e del precedente specifico da cui risulta gravato l'imputato.Si tratta di congrua motivazione, non meritevole di essere censurata in questa sede, non individuandosi le incongruenze logiche lamentate dalla difesa.

Quanto al decorso del tempo, è noto l'orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelar non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi (cfr.„ ex multis, Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018 Rv. 274133 - 01).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il HTensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame, su appello dell'imputato, ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari resa dal G.i.p del Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorrente, la cui posizione è stata definita con sentenza di patteggiannento alla pena di anni due di reclusione oltre la multa, è stato tratto in arresto per la detenzione di n. 83 dosi di cocaina e 38 di hashish. 2. Avverso il provvedimento di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento dagli artt. 299, 272 e seguenti cod. proc. pen. Le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato non sarebbero condivisibili; l'intervenuta riqualificazione del fatto, sussunto sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ed il contenimento della pena applicata in anni due di reclusione avrebbero dovuto indurre i giudici a rivalutare la situazione cautelare del Fino, essendo la misura degli arresti domiciliari non più proporzionata in rapporto alla pena irrogata ed all'apprezzabile periodo di tempo trascorso dal ricorrente in misura. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta„ ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il Tribunale del riesame ha precisato che analoga richiesta era stata rigettata circa un mese prima e che non sono stati evidenziati con l'ulteriore istanza elementi nuovi tali da far ritenere cessate o affievolite le esigenze cautelari ritenute sussistenti ab origine, nonostante la definizione del giudizio con applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. In punto di esigenze cautelari ha precisato come l'intervenuta riqualificazione del fatto non interferisca sulle valutazioni da compiersi sul tema, permanendo dette esigenze inalterate sulla base della considerazione delle modalità del fatto (il Fino deteneva, in provincia diversa da quella di residenza, un quantitativo apprezzabile di sostanze stupefacenti appartenenti a tipologie diverse) e del precedente specifico da cui risulta gravato l'imputato.Si tratta di congrua motivazione, non meritevole di essere censurata in questa sede, non individuandosi le incongruenze logiche lamentate dalla difesa. Quanto al decorso del tempo, è noto l'orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelar non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi (cfr.„ ex multis, Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018 Rv. 274133 - 01). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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