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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1979

Cassazione n. 03957/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1979 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione con cui la sentenza impugnata ha confermato la condanna inflitta all'imputato per il reato ex art. 337 cod. pen. senza confrontarsi in alcun modo con il suo contenuto, in termini del tutto generici e senza riferimento alle circostanze del caso concreto, né tantomeno evidenziando manifeste illogicità nel ragionamento della Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 li Consiglier /estensore li Preidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1979 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione con cui la sentenza impugnata ha confermato la condanna inflitta all'imputato per il reato ex art. 337 cod. pen. senza confrontarsi in alcun modo con il suo contenuto, in termini del tutto generici e senza riferimento alle circostanze del caso concreto, né tantomeno evidenziando manifeste illogicità nel ragionamento della Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 li Consiglier /estensore li Preidente
Sentenza Cassazione n. 03957/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris