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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 34462/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31058/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn. 1158/2020 depositata i l 24/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 19 aprile 2010 e notificato il 24 aprile 2010, con il quale, per l’anno 2006, veniva contestata l’omessa dichiarazione di ricavi per un importo pari a € 304.307,00.

La contribuente, evidenziando che l’accertamento si fondava esclusivamente su presunzioni — avendo l’Ufficio ipotizzato che i maggiori ricavi derivassero da somme versate e prelevate dai conti correnti bancari intestati a lei e ai suoi familiari — ne contestava la legittimità, eccependo la nullità dell’atto per difetto di motivazione, in particolare per la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, nonché per l’illegittimità delle pretese avanzate.

Con riferimento all’anno 2006, venivano esaminati diversi rapporti finanziari intrattenuti dalla signora Brignone con vari istituti bancari.

A seguito delle indagini, la contribuente riceveva un invito di comparizione, notificato il 13 marzo 2010, al fine di consentirle — ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973 — di fornire documentazione idonea a dimostrare l’eventuale estraneità delle operazioni finanziarie effettuate, in relazione all’attività libero- professionale di costruttore di edifici residenziali e non.

Ritenendo la documentazione prodotta insufficiente, l’Amministrazione finanziaria procedeva alla notifica dell’avviso di accertamento in data 29 aprile 2010.

In esito all’istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente, la pretesa veniva parzialmente ridimensionata in autotutela.

L’atto impositivo veniva impugnato dalla Brignone, che lamentava la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie, la mancata instaurazione del contraddittorio e contestava nel merito la quantificazione dei maggiori ricavi. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, che veniva parzialmente accolto dalla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione della pretesa fiscale.

Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a due motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR tenuto in conto come alcuni prelevamenti dai conti bancari dovessero riferirsi alle retribuzioni dei dipendenti che specie nel settore edile vengono pagati per contanti.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR reso sentenza contrassegnata da un deficitdi motivazione.

In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetto ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale.

Infatti, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, quest’ultima è subentrata al Ministero nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, acquisendo in via esclusiva la legittimazione ad causam e ad processum per i procedimenti instaurati successivamente a tale data (Cass., Sez.

Un., nn. 3116 e 3118 del 2006).

Ne consegue che il ricorso contro il MEF, soggetto non più legittimato passivamente né processualmente, deve essere dichiarato inammissibile, non rivestendo il Ministero neppure il ruolo di contraddittore necessario nel giudizio di merito (cfr. Cass., Sez.

V, n. 7378/2020).

Non occorre pronuncia sulle spese per quanto concerne il Ministero, stante la mancata costituzione dell’intimato.

Tanto premesso, il primo motivodi ricorso è inammissibile.

Essi si risolve in una censura di merito.

In tal senso, finisce per porsi in urto frontale con l’essenza stessa del giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi.

La Corte di cassazione, invero, non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito (in termini si vedano Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 6519 del 2019).

Il secondo motivoè inammissibile.

Esso s’atteggia a censura motivazionale non più consentita alla luce della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Tale modifica normativa, applicabile alle sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012 ha ristretto il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, consentendo il ricorso per cassazione esclusivamente nei casi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione — in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014 — ha chiarito che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dell’art. 12 delle preleggi, come una riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione.

Tale anomalia si configura esclusivamente nei seguenti casi: mancanza assoluta di motivazione sotto il profilo materiale e grafico; motivazione meramente apparente; contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.

È esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza argomentativa.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; dichiara inammissibile anche il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; liquida a favore di quest’ultima le spese del giudizio in euro 4.300,00, oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31058/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn. 1158/2020 depositata i l 24/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 19 aprile 2010 e notificato il 24 aprile 2010, con il quale, per l’anno 2006, veniva contestata l’omessa dichiarazione di ricavi per un importo pari a € 304.307,00. La contribuente, evidenziando che l’accertamento si fondava esclusivamente su presunzioni — avendo l’Ufficio ipotizzato che i maggiori ricavi derivassero da somme versate e prelevate dai conti correnti bancari intestati a lei e ai suoi familiari — ne contestava la legittimità, eccependo la nullità dell’atto per difetto di motivazione, in particolare per la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, nonché per l’illegittimità delle pretese avanzate. Con riferimento all’anno 2006, venivano esaminati diversi rapporti finanziari intrattenuti dalla signora Brignone con vari istituti bancari. A seguito delle indagini, la contribuente riceveva un invito di comparizione, notificato il 13 marzo 2010, al fine di consentirle — ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973 — di fornire documentazione idonea a dimostrare l’eventuale estraneità delle operazioni finanziarie effettuate, in relazione all’attività libero- professionale di costruttore di edifici residenziali e non. Ritenendo la documentazione prodotta insufficiente, l’Amministrazione finanziaria procedeva alla notifica dell’avviso di accertamento in data 29 aprile 2010. In esito all’istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente, la pretesa veniva parzialmente ridimensionata in autotutela. L’atto impositivo veniva impugnato dalla Brignone, che lamentava la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie, la mancata instaurazione del contraddittorio e contestava nel merito la quantificazione dei maggiori ricavi. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, che veniva parzialmente accolto dalla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rideterminazione della pretesa fiscale. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a due motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR tenuto in conto come alcuni prelevamenti dai conti bancari dovessero riferirsi alle retribuzioni dei dipendenti che specie nel settore edile vengono pagati per contanti. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR reso sentenza contrassegnata da un deficitdi motivazione. In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetto ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale. Infatti, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, quest’ultima è subentrata al Ministero nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, acquisendo in via esclusiva la legittimazione ad causam e ad processum per i procedimenti instaurati successivamente a tale data (Cass., Sez. Un., nn. 3116 e 3118 del 2006). Ne consegue che il ricorso contro il MEF, soggetto non più legittimato passivamente né processualmente, deve essere dichiarato inammissibile, non rivestendo il Ministero neppure il ruolo di contraddittore necessario nel giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. V, n. 7378/2020). Non occorre pronuncia sulle spese per quanto concerne il Ministero, stante la mancata costituzione dell’intimato. Tanto premesso, il primo motivodi ricorso è inammissibile. Essi si risolve in una censura di merito. In tal senso, finisce per porsi in urto frontale con l’essenza stessa del giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi. La Corte di cassazione, invero, non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito (in termini si vedano Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 6519 del 2019). Il secondo motivoè inammissibile. Esso s’atteggia a censura motivazionale non più consentita alla luce della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale modifica normativa, applicabile alle sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012 ha ristretto il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, consentendo il ricorso per cassazione esclusivamente nei casi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione — in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014 — ha chiarito che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dell’art. 12 delle preleggi, come una riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione. Tale anomalia si configura esclusivamente nei seguenti casi: mancanza assoluta di motivazione sotto il profilo materiale e grafico; motivazione meramente apparente; contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile. È esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza argomentativa. Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; dichiara inammissibile anche il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; liquida a favore di quest’ultima le spese del giudizio in euro 4.300,00, oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quel
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