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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17251/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della pronunzia di primo grado che li ha condannati per il delitto di lesioni personali, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che il motivo di ricorso proposto denuncia unicamente il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con deduzioni in fatto e investendo la valutazione delle risultanze probatorie operata dai giudici del merito, in tal modo sollecitandone un differente apprezzamento in termini incompatibili con il sindacato di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consig9.ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della pronunzia di primo grado che li ha condannati per il delitto di lesioni personali, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che il motivo di ricorso proposto denuncia unicamente il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con deduzioni in fatto e investendo la valutazione delle risultanze probatorie operata dai giudici del merito, in tal modo sollecitandone un differente apprezzamento in termini incompatibili con il sindacato di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consig9.ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris