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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40198/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05VS3ML) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15.9.2020 dal Tribunale di Torino, ha ordinato la restituzione all'imputato della somma di 35 euro e confermato nel resto la sentenza appellata. che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90 alla pena di I anno e 4 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.

Con unico motivo deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. non risultando esplicitati i criteri utilizzati per la determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, proposto per un motivo non deducibile a fronte della puntuale ed esaustiva motivazione resa in sentenza ove si giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della natura pesante dello stupefacente, del numero di ovuli detenuti per la cessione, delle circostanze di tempo e luogo in cui veniva svolta l'attività illecita nonché della personalità negativa dell'imputato, attestata dai precedenti plurimi e specifici, indicativi della perdurante pervicacia criminale.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensore 11 Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05VS3ML) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15.9.2020 dal Tribunale di Torino, ha ordinato la restituzione all'imputato della somma di 35 euro e confermato nel resto la sentenza appellata. che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90 alla pena di I anno e 4 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. Con unico motivo deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. non risultando esplicitati i criteri utilizzati per la determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, proposto per un motivo non deducibile a fronte della puntuale ed esaustiva motivazione resa in sentenza ove si giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della natura pesante dello stupefacente, del numero di ovuli detenuti per la cessione, delle circostanze di tempo e luogo in cui veniva svolta l'attività illecita nonché della personalità negativa dell'imputato, attestata dai precedenti plurimi e specifici, indicativi della perdurante pervicacia criminale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensore 11 Presid
Sentenza Cassazione n. 40198/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris