CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 14904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce prendeva atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed applicava lo stesso la pena proposta ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge il vizio di motivazione per violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen. in quanto era stata omessa la valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità. 2.2. Il ricorso è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra le altre: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.