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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17167/2026

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ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte territoriale, in riforma della sentenza del primo giudice, ha riqualificato il reato ascritto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e rideterminato la pena.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento del fatto e delle risultanze processuali.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno e alcuna esposizione degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte territoriale, in riforma della sentenza del primo giudice, ha riqualificato il reato ascritto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e rideterminato la pena. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento del fatto e delle risultanze processuali. Il ricorso è inammissibile. L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno e alcuna esposizione degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris