CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che la ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria dei vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che la censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto risulta inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che la parte avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de