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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26721/2026

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con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, RobertoPatscot, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che la difesa del ricorrente non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lapronuncia del Tribunale di Roma in data 03/06/2025 che, all’esito di giudizioabbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la recidiva specifica reiteratainfraquinquennale, aveva irrogato la pena di un anno, mesi undici, giorni dieci direclusione ed euro 445,00 di multa.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia che ha articolato due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 629 e 640 cod. pen, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione.La Corte di appello è incorsa nella erronea applicazione dei principi dettati intema di distinzione tra il delitto di estorsione e quello di truffa c.d. vessatoria,ignorando elementi che minano alla radice la qualificazione giuridica del fattonell’alveo della fattispecie tentata prevista dall’art. 629 cod. pen.Al riguardo la difesa ricorrente pone in primo luogo l’accento sulla condottadella persona offesa che- pur potendo allertare le forze dell’ordine nel momento incui era giunto presso lo sportello bancomat- aveva scelto, invece, di contattare uncollega di lavoro.

Tale comportamento appare logicamente incompatibile con lostato di totale soggezione psicologica che caratterizza la vittima di un reato diestorsione la quale, posta di fronte ad una minaccia per la propria incolumitàpercepita come seria ed imminente, dovrebbe istintivamente ed in via prioritariacercare l’intervento immediato della polizia al fine di ricevere l’ausilio necessario.In secondo luogo, la difesa ricorrente evidenzia come la persona offesa nonaveva immediatamente segnalato la minaccia asseritamente ricevuta: al momentodell’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri, aveva omesso di riferire ildettaglio più rilevante ovvero la frase proferita dall’imputato di essere in possessodi un’arma e tale circostanza è stata prospettata solo in un momento successivoe cioè all’atto della denuncia-querela.La condotta dell’imputato avrebbe dovuto pertanto essere ricondottanell’alveo della tentata truffa c.d. vessatoria poiché la volontà della vittima erastata viziata dall’inganno del finto sinistro stradale e non invece annullata da unaminaccia la cui efficacia coercitiva è stata smentita dal suo stesso comportamento.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e della attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen.Quanto al primo profilo di doglianza, la difesa ricorrente prospetta che la Cortedi appello ha fondato il diniego della diminuente in ragione dei precedenti penalidell’imputato e sulla natura meramente difensiva delle dichiarazioni rilasciate dallostesso, omettendo di prendere in considerazione gli elementi evidenziati nell’attodi appello che avrebbero dovuto incidere in senso favorevole al riconoscimentodelle attenuanti generiche (l’assenza di un danno patrimoniale effettivo perchél’azione si era arrestata allo stadio del tentativo, la parziale confessione ed ilcarattere estemporaneo e rudimentale della condotta); alcun rilievo assume il fattoche, successivamente al fatto oggetto di giudizio, [OSCURATO:PERSONA] sia stato denunciatoper reati analoghi che non risultano ancora definitivamente accertati.Quanto al secondo profilo di doglianza, secondo la difesa ricorrente l’entità delprofitto, peraltro non conseguito, si colloca in una dimensione oggettivamentemodesta; del resto, il male prospettato si connota per una evidente componenteimmaginaria posta che l’imputato non aveva con sé un’arma, con consegue ridottodisvalore concreto del fatto; il riferimento operato dalla Corte territoriale ad unapretesa serialità della condotta è valutazione del tutto estranea alla circostanzaCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deducel’erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di estorsione, anziché in truffac.d. vessatoria.2.1.

Va richiamato l’orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato (chequesto collegio condivide e ribadisce) secondo cui il criterio distintivo tra il delittodi estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria si individua neldiverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché ricorre la fattispecie di cuiall’art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene paventato comepossibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamentedall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma sidetermina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre rientra nelparadigma di cui all’art. 629 cod. pen. la condotta di chi prospetta l'esistenza diun pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente oindirettamente, all'agente ed è tale da non indurre in errore la persona offesa laquale, invece, viene posta nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamentovoluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 27363 del04/04/2012, Dardano, Rv. 253313; Sez. 2, n. 28390 del 20/03/2013, Guerrieri,Rv. 256459; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Carta e altri, Rv. 258110; Sez. 2,n. 24624 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279492; Sez. 2, n. 7662 del27/01/2025, Lanza, Rv. 262574).2.2.

Di tali principi la Corte di appello (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata)ha fatto corretta applicazione ricostruendo - con motivazione puntuale, logica edaderente alla ricostruzione operata dalla persona offesa, ritenuta pienamentedipanata in due distinte fasi.[OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente indotto [OSCURATO:PERSONA] ad acconsentire allaconsegna di una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento per un inesistentesinistro stradale da questi causato; tuttavia, una volta giunto allo sportellobancomat, al fine di ottenere la corresponsione di 500,00 Euro aveva minacciatoLettieri prospettandogli di essere in possesso di un’arma e così ponendolo dinanziall’alternativa di consegnare la somma ovvero di subire il male paventato comereale il cui verificarsi era attribuibile, direttamente, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; l’intentonon era stato perseguito in ragione della reazione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiestoaiuto ad un collega di lavoro il quale, a sua volta, aveva fermato una pattuglia deicarabinieri transitante sulla pubblica via, che era intervenuta.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha qualificato il fatto in tentataestorsione.Deve solo aggiungersi, in replica al rilievo difensivo secondo cui la personaoffesa non sarebbe stata posta in stato di soggezione psicologica, che dallaricostruzione fattuale riportata in sentenza emerge come nella denuncia sportanell’immediatezza, [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto la minaccia ricevuta, palesementeidonea, con valutazione ex ante, ad incutergli timore ([OSCURATO:PERSONA] aveva proferitola frase “occhio che c’ho una cosa addosso”, e si era toccato il giubbotto all’altezzadella vita, così facendogli ragionevolmente percepire di essere in possesso diun’arma) e che, spaventato, aveva comunque chiesto aiuto contattando un collegadi lavoro che, a sua volta, aveva fatto intervenire le forze dell’ordine.3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazionein punto di diniego di attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., è in parte generico e per, altra parte, non consentito.3.1.

Quanto al primo profilo di censura, va ricordato che, per consolidatoorientamento di questa Corte, l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguentealla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva ildiniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022,dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza di elementipositivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generichepuntualmente disattendendo ciascuno dei profili prospettati nell’atto di appello sulpunto (e pedissequamente riproposti nel presente ricorso) e dando rilievo aiprecedenti specifici di cui è attinto l’imputato (pag. 7 della sentenza impugnata),così operando una valutazione discrezionale propria del giudice di merito che nonè censurabile in questa sede di legittimità.3.2.

Quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4cod. pen., la relativa censura non risulta essere stata dedotta nell’atto di appelloove si era, invece, invocata la diminuente della lieve entità del fatto, introdottadalla sentenza additiva n. 120 del 24 maggio 2023 emessa dalla CorteCostituzionale che il collegio di merito ha escluso valutando il fatto nella suacomplessità e cioè dando conto della entità non modesta della somma pretesa(500 euro) e della prospettazione alla vittima di gravi conseguenze sul piano dellaincolumità fisica, così spendendo argomenti idonei ad escludere anche l’attenuantedel danno lieve.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, RobertoPatscot, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che la difesa del ricorrente non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lapronuncia del Tribunale di Roma in data 03/06/2025 che, all’esito di giudizioabbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la recidiva specifica reiteratainfraquinquennale, aveva irrogato la pena di un anno, mesi undici, giorni dieci direclusione ed euro 445,00 di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 629 e 640 cod. pen, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione.La Corte di appello è incorsa nella erronea applicazione dei principi dettati intema di distinzione tra il delitto di estorsione e quello di truffa c.d. vessatoria,ignorando elementi che minano alla radice la qualificazione giuridica del fattonell’alveo della fattispecie tentata prevista dall’art. 629 cod. pen.Al riguardo la difesa ricorrente pone in primo luogo l’accento sulla condottadella persona offesa che- pur potendo allertare le forze dell’ordine nel momento incui era giunto presso lo sportello bancomat- aveva scelto, invece, di contattare uncollega di lavoro. Tale comportamento appare logicamente incompatibile con lostato di totale soggezione psicologica che caratterizza la vittima di un reato diestorsione la quale, posta di fronte ad una minaccia per la propria incolumitàpercepita come seria ed imminente, dovrebbe istintivamente ed in via prioritariacercare l’intervento immediato della polizia al fine di ricevere l’ausilio necessario.In secondo luogo, la difesa ricorrente evidenzia come la persona offesa nonaveva immediatamente segnalato la minaccia asseritamente ricevuta: al momentodell’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri, aveva omesso di riferire ildettaglio più rilevante ovvero la frase proferita dall’imputato di essere in possessodi un’arma e tale circostanza è stata prospettata solo in un momento successivoe cioè all’atto della denuncia-querela.La condotta dell’imputato avrebbe dovuto pertanto essere ricondottanell’alveo della tentata truffa c.d. vessatoria poiché la volontà della vittima erastata viziata dall’inganno del finto sinistro stradale e non invece annullata da unaminaccia la cui efficacia coercitiva è stata smentita dal suo stesso comportamento.2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e della attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen.Quanto al primo profilo di doglianza, la difesa ricorrente prospetta che la Cortedi appello ha fondato il diniego della diminuente in ragione dei precedenti penalidell’imputato e sulla natura meramente difensiva delle dichiarazioni rilasciate dallostesso, omettendo di prendere in considerazione gli elementi evidenziati nell’attodi appello che avrebbero dovuto incidere in senso favorevole al riconoscimentodelle attenuanti generiche (l’assenza di un danno patrimoniale effettivo perchél’azione si era arrestata allo stadio del tentativo, la parziale confessione ed ilcarattere estemporaneo e rudimentale della condotta); alcun rilievo assume il fattoche, successivamente al fatto oggetto di giudizio, [OSCURATO:PERSONA] sia stato denunciatoper reati analoghi che non risultano ancora definitivamente accertati.Quanto al secondo profilo di doglianza, secondo la difesa ricorrente l’entità delprofitto, peraltro non conseguito, si colloca in una dimensione oggettivamentemodesta; del resto, il male prospettato si connota per una evidente componenteimmaginaria posta che l’imputato non aveva con sé un’arma, con consegue ridottodisvalore concreto del fatto; il riferimento operato dalla Corte territoriale ad unapretesa serialità della condotta è valutazione del tutto estranea alla circostanzaCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deducel’erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di estorsione, anziché in truffac.d. vessatoria.2.1. Va richiamato l’orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato (chequesto collegio condivide e ribadisce) secondo cui il criterio distintivo tra il delittodi estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria si individua neldiverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché ricorre la fattispecie di cuiall’art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene paventato comepossibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamentedall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma sidetermina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre rientra nelparadigma di cui all’art. 629 cod. pen. la condotta di chi prospetta l'esistenza diun pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente oindirettamente, all'agente ed è tale da non indurre in errore la persona offesa laquale, invece, viene posta nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamentovoluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 27363 del04/04/2012, Dardano, Rv. 253313; Sez. 2, n. 28390 del 20/03/2013, Guerrieri,Rv. 256459; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Carta e altri, Rv. 258110; Sez. 2,n. 24624 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279492; Sez. 2, n. 7662 del27/01/2025, Lanza, Rv. 262574).2.2. Di tali principi la Corte di appello (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata)ha fatto corretta applicazione ricostruendo - con motivazione puntuale, logica edaderente alla ricostruzione operata dalla persona offesa, ritenuta pienamentedipanata in due distinte fasi.[OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente indotto [OSCURATO:PERSONA] ad acconsentire allaconsegna di una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento per un inesistentesinistro stradale da questi causato; tuttavia, una volta giunto allo sportellobancomat, al fine di ottenere la corresponsione di 500,00 Euro aveva minacciatoLettieri prospettandogli di essere in possesso di un’arma e così ponendolo dinanziall’alternativa di consegnare la somma ovvero di subire il male paventato comereale il cui verificarsi era attribuibile, direttamente, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; l’intentonon era stato perseguito in ragione della reazione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiestoaiuto ad un collega di lavoro il quale, a sua volta, aveva fermato una pattuglia deicarabinieri transitante sulla pubblica via, che era intervenuta.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha qualificato il fatto in tentataestorsione.Deve solo aggiungersi, in replica al rilievo difensivo secondo cui la personaoffesa non sarebbe stata posta in stato di soggezione psicologica, che dallaricostruzione fattuale riportata in sentenza emerge come nella denuncia sportanell’immediatezza, [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto la minaccia ricevuta, palesementeidonea, con valutazione ex ante, ad incutergli timore ([OSCURATO:PERSONA] aveva proferitola frase “occhio che c’ho una cosa addosso”, e si era toccato il giubbotto all’altezzadella vita, così facendogli ragionevolmente percepire di essere in possesso diun’arma) e che, spaventato, aveva comunque chiesto aiuto contattando un collegadi lavoro che, a sua volta, aveva fatto intervenire le forze dell’ordine.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazionein punto di diniego di attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., è in parte generico e per, altra parte, non consentito.3.1. Quanto al primo profilo di censura, va ricordato che, per consolidatoorientamento di questa Corte, l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguentealla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva ildiniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022,dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza di elementipositivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generichepuntualmente disattendendo ciascuno dei profili prospettati nell’atto di appello sulpunto (e pedissequamente riproposti nel presente ricorso) e dando rilievo aiprecedenti specifici di cui è attinto l’imputato (pag. 7 della sentenza impugnata),così operando una valutazione discrezionale propria del giudice di merito che nonè censurabile in questa sede di legittimità.3.2. Quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4cod. pen., la relativa censura non risulta essere stata dedotta nell’atto di appelloove si era, invece, invocata la diminuente della lieve entità del fatto, introdottadalla sentenza additiva n. 120 del 24 maggio 2023 emessa dalla CorteCostituzionale che il collegio di merito ha escluso valutando il fatto nella suacomplessità e cioè dando conto della entità non modesta della somma pretesa(500 euro) e della prospettazione alla vittima di gravi conseguenze sul piano dellaincolumità fisica, così spendendo argomenti idonei ad escludere anche l’attenuantedel danno lieve.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
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