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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 291/1985

ECLI:IT:COST:1985:291
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con atto notificato il 23 maggio 1981, la Regione Lazio propone ricorso per regolamento di competenza nei confronti dello Stato, in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 1981, concernente "Modificazioni e integrazioni al D.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano", pubblicato nella G.U. n. 82 del 24 marzo 1981.

La ricorrente, premesso di aver impugnato con precedente ricorso il D.P.C.M. 30 dicembre 1980, modificato dal provvedimento ora in questione, deduce che il nuovo testo "migliora in parte il precedente, sopprimendo le limitazioni più ingiustificabili alle attribuzioni delle regioni in materia di credito artigiano, ma non cambia la sostanza delle statuizioni".

Richiamate, quindi, le argomentazioni svolte nel ricorso proposto avverso il primo provvedimento - ricorso al quale la ricorrente chiede che l'attuale sia riunito - la Regione afferma sinteticamente che il nuovo decreto, come il precedente, rimuove provvedimenti legislativi già adottati dalla Regione stessa; vanifica programmi di insediamenti territoriali già avviati con impiego di somme non indifferenti; sopprime la garanzia regionale sui crediti artigiani, senza che ricorra alcun motivo di pubblico interesse; sotto la parvenza di un atto di indirizzo, è in realtà un atto normativo che compromette attività già fruttuosamente intraprese dalla Regione.

Sarebbero poi, conclude la ricorrente, completamente alterate, nella forma e nella sostanza, le disposizioni dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione relativo al giudizio concernente il D.P.C.M. del 30 dicembre 1980. : Con sentenza n. 150 del 29 luglio 1982, la Corte ha congiuntamente definito più giudizi per conflitto di attribuzione promossi da varie Regioni - tra cui l'attuale ricorrente - avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, concernente "Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano".

In detta pronuncia è stato deciso anche il giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria avverso il D.P.C.M. 20 marzo 1981 - che modifica in alcuni punti l'anzidetto decreto - impugnato dalla Regione Lazio col ricorso ora in esame. [OSCURATO:PERSONA] ha in quell'occasione statuito che "non spetta allo Stato esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano mediante atto amministrativo, senza che l'adozione di tale provvedimento sia consentita da un'apposita previsione legislativa statale" annullando di conseguenza i due provvedimenti sopra indicati.

Con ciò è venuto meno l'oggetto della presente controversia.

La Corte ritiene quindi di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

RENATO DELL'ANDRO.

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con atto notificato il 23 maggio 1981, la Regione Lazio propone ricorso per regolamento di competenza nei confronti dello Stato, in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 1981, concernente "Modificazioni e integrazioni al D.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano", pubblicato nella G.U. n. 82 del 24 marzo 1981. La ricorrente, premesso di aver impugnato con precedente ricorso il D.P.C.M. 30 dicembre 1980, modificato dal provvedimento ora in questione, deduce che il nuovo testo "migliora in parte il precedente, sopprimendo le limitazioni più ingiustificabili alle attribuzioni delle regioni in materia di credito artigiano, ma non cambia la sostanza delle statuizioni". Richiamate, quindi, le argomentazioni svolte nel ricorso proposto avverso il primo provvedimento - ricorso al quale la ricorrente chiede che l'attuale sia riunito - la Regione afferma sinteticamente che il nuovo decreto, come il precedente, rimuove provvedimenti legislativi già adottati dalla Regione stessa; vanifica programmi di insediamenti territoriali già avviati con impiego di somme non indifferenti; sopprime la garanzia regionale sui crediti artigiani, senza che ricorra alcun motivo di pubblico interesse; sotto la parvenza di un atto di indirizzo, è in realtà un atto normativo che compromette attività già fruttuosamente intraprese dalla Regione. Sarebbero poi, conclude la ricorrente, completamente alterate, nella forma e nella sostanza, le disposizioni dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione relativo al giudizio concernente il D.P.C.M. del 30 dicembre 1980. : Con sentenza n. 150 del 29 luglio 1982, la Corte ha congiuntamente definito più giudizi per conflitto di attribuzione promossi da varie Regioni - tra cui l'attuale ricorrente - avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, concernente "Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano". In detta pronuncia è stato deciso anche il giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria avverso il D.P.C.M. 20 marzo 1981 - che modifica in alcuni punti l'anzidetto decreto - impugnato dalla Regione Lazio col ricorso ora in esame. [OSCURATO:PERSONA] ha in quell'occasione statuito che "non spetta allo Stato esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano mediante atto amministrativo, senza che l'adozione di tale provvedimento sia consentita da un'apposita previsione legislativa statale" annullando di conseguenza i due provvedimenti sopra indicati. Con ciò è venuto meno l'oggetto della presente controversia. La Corte ritiene quindi di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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