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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 13773/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3590 - 20 23 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla Via R. Fucini, n. 238, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Arcangelo FELE, che lo rappresentano e difendono; - ricorrent e - contro A.R. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.3590/2023 Cron.

Rep.

Ud. 1 7 /0 4 /2024 CC - controricorrente – avverso la sentenza n. 684/2022, della Corte d’appello di SALERNO, depositata il 06/12/2022, R.G. 632/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 /0 4 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 742/2020, che aveva rigettato il suo ricorso nei confronti della datrice di lavoro A.R. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volto ad ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento della complessiva somma indicata per differenze paga, 13^, 14^, ferie, festività, straordinario diurno e notturno, e T.F.R., tanto in virtù del rivendicato superiore inquadramento nel 3°livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA], in luogo del 4° livello del medesimo CCNL nel quale era inquadrato.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale , considerate le declaratorie, rispettivamente, del 4°livello e del 3°livello, riteneva che le mansioni di fatto espletate dall’allora appellante, come riferite dai testimoni, risultavano pienamente compatibili con la declaratoria del livello 4°già attribuito dalla datrice di lavoro in costanza di rapporto.3.

Avverso tale decisioneD’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoad unico motivo.

4. Ha resistito l’intimatacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo il ricorrente ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. denuncia “Errata interpretazione dell’art. 147 CCNL [OSCURATO:PERSONA]”.

Deduce che la Corte di appello di Salerno ha fondato il proprio convincimento sull’errato presupposto che nella declaratoria del 3° livello di inquadramento rivendicato rientrino esclusivamente “i lavoratori che conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi”, ed ha, ovviamente, escluso dal novero e dalle possibilità di essere inquadrati in tale livello il lavoratore che ha sempre svolto le funzioni ed il ruolo di manutentore, come espressamente riportato nel ricorso introduttivo e come confermato nell’istruttoria svolta. 2.Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

3. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi –imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma secondo, n. 4), c.p.c., nella formulazione di cui all’art. 7 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. (così, di recente, tra le altre, Cass., sez. lav., 3.2.2023, n.3366).

E’ stato a riguardo specificato che il ricorso per cassazione non può limitarsi alla sola trascrizione in esso delle disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (Cass. n. 26266/2021).

Inoltre, non può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. n. 6255/2019; n. 15/2019).

4. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riportare in ricorso le declaratorie del 4° livello e del 3° livello, facendo riferimento all’art. 147 del CCNL [OSCURATO:PERSONA]; CCNL, tuttavia, che non ha prodotto in questa sede di legittimità in copia integrale.

Inoltre, nel ricorso per cassazione (a pag. 9), tra gli atti e documenti depositati sono indicati al n. 7 i “Fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio”, ma non è specificato se in essi, o anche altrove nell’incarto processuale, sia presente un esemplare completo di detto CCNL.

5. Rileva ancora il Collegio che l’unica censura formulata non si confronta, comunque, con la completa motivazione della decisione gravata.

Più nello specifico, la Corte territoriale ha anzitutto tenuto in considerazione le declaratorie sia del 4° livello che del 3° livello, che ha riportato in sentenza testualmente (cfr.pagg. 9 - 10dell’impugnata sentenza).Non è esatto, perciò, l’assunto del ricorrente per cui la Corte d’appello avrebbe fondato esclusivamente il proprio convincimento sull’errato presupposto che nella declaratoria del 3° livello di inquadramento rivendicato rientrino esclusivamente “i lavoratori che conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi”.

La Corte, infatti, ha senz’altro considerato che la declaratoria del 3° livello contempla anzitutto i “lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali” (oltre che “i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi”).

5.1. L’accertamento fattuale operato dalla stessa Corte, però, non ha riscontrato che il lavoratore, “in condizioni di autonomia operativa”, svolgesse “attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali”.

Piuttosto,la Corte ha preso le mosse dalla prospettazione del lavoratore, secondo la quale “i due livelli si distinguerebbero per il grado di autonomia del lavoratore (autonomia operativa prevista nel livello 3, ma esclusa nel livello 4) e per il tipo di intervento eseguito (ordinaria manutenzione nel livello 4, e straordinaria manutenzione nel livello 3)”; e che “fa discendere da tali due soli elementi il diritto al superiore inquadramento, esponendo che il D’Ambrosio operava in modo autonomo ed eseguiva anche interventi di manutenzione straordinaria”.

E, in base a quanto dedotto dall’istante ed emerso dalle testimonianze assunte, ha giudicato tale prospettazione non condivisibile (cfr. in extensopagg. 11-15 della sua sentenza).

In sintesi, ha accertato che il lavoratore “era addetto unicamente alle riparazioni e alla manutenzione”, nei termini poi meglio specificati in relazione alle emergenze istruttorie.

Pertanto, da un lato, ha ritenuto “irrilevanti sia la complessità o meno dei macchinari oggetto di manutenzione (atteso che il livello 4 già include anche macchinari complessi) sia il tipo di manutenzione ordinaria o straordinaria: le mansioni di manutenzione sono contemplate infatti solo nel livello 4, mentre la declaratoria del livello 3 già riportata dallo stesso D’Ambrosio nel ricorso di primo grado non fa riferimento alcuno a compiti di manutenzione o di riparazione, né ordinaria né straordinaria”; e, dall’altro, ha reputato non decisivo “il profilo inerente l’autonomia operativa del D’Ambrosio nell’espletamento dei compiti affidati”, rilevando che proprio il livello 4 (già accordato dal datore di lavoro) considera espressamente le attività di manutenzione, e fa riferimento palese anche ai dipendenti che abbiano acquisito nel tempo particolare esperienza e siano quindi in grado di eseguire le riparazioni con autonomia (come appunto l’appellante)”.

6. In definitiva, l’unico motivo proposto difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.

7. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del la controricorrente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutoal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €

4. 000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3590 - 20 23 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla Via R. Fucini, n. 238, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Arcangelo FELE, che lo rappresentano e difendono; - ricorrent e - contro A.R. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.3590/2023 Cron. Rep. Ud. 1 7 /0 4 /2024 CC - controricorrente – avverso la sentenza n. 684/2022, della Corte d’appello di SALERNO, depositata il 06/12/2022, R.G. 632/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 /0 4 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 742/2020, che aveva rigettato il suo ricorso nei confronti della datrice di lavoro A.R. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volto ad ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento della complessiva somma indicata per differenze paga, 13^, 14^, ferie, festività, straordinario diurno e notturno, e T.F.R., tanto in virtù del rivendicato superiore inquadramento nel 3°livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA], in luogo del 4° livello del medesimo CCNL nel quale era inquadrato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale , considerate le declaratorie, rispettivamente, del 4°livello e del 3°livello, riteneva che le mansioni di fatto espletate dall’allora appellante, come riferite dai testimoni, risultavano pienamente compatibili con la declaratoria del livello 4°già attribuito dalla datrice di lavoro in costanza di rapporto.3. Avverso tale decisioneD’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoad unico motivo. 4. Ha resistito l’intimatacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo il ricorrente ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. denuncia “Errata interpretazione dell’art. 147 CCNL [OSCURATO:PERSONA]”. Deduce che la Corte di appello di Salerno ha fondato il proprio convincimento sull’errato presupposto che nella declaratoria del 3° livello di inquadramento rivendicato rientrino esclusivamente “i lavoratori che conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi”, ed ha, ovviamente, escluso dal novero e dalle possibilità di essere inquadrati in tale livello il lavoratore che ha sempre svolto le funzioni ed il ruolo di manutentore, come espressamente riportato nel ricorso introduttivo e come confermato nell’istruttoria svolta. 2.Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 3. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi –imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma secondo, n. 4), c.p.c., nella formulazione di cui all’art. 7 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. (così, di recente, tra le altre, Cass., sez. lav., 3.2.2023, n.3366). E’ stato a riguardo specificato che il ricorso per cassazione non può limitarsi alla sola trascrizione in esso delle disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (Cass. n. 26266/2021). Inoltre, non può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. n. 6255/2019; n. 15/2019). 4. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riportare in ricorso le declaratorie del 4° livello e del 3° livello, facendo riferimento all’art. 147 del CCNL [OSCURATO:PERSONA]; CCNL, tuttavia, che non ha prodotto in questa sede di legittimità in copia integrale. Inoltre, nel ricorso per cassazione (a pag. 9), tra gli atti e documenti depositati sono indicati al n. 7 i “Fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio”, ma non è specificato se in essi, o anche altrove nell’incarto processuale, sia presente un esemplare completo di detto CCNL. 5. Rileva ancora il Collegio che l’unica censura formulata non si confronta, comunque, con la completa motivazione della decisione gravata. Più nello specifico, la Corte territoriale ha anzitutto tenuto in considerazione le declaratorie sia del 4° livello che del 3° livello, che ha riportato in sentenza testualmente (cfr.pagg. 9 - 10dell’impugnata sentenza).Non è esatto, perciò, l’assunto del ricorrente per cui la Corte d’appello avrebbe fondato esclusivamente il proprio convincimento sull’errato presupposto che nella declaratoria del 3° livello di inquadramento rivendicato rientrino esclusivamente “i lavoratori che conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi”. La Corte, infatti, ha senz’altro considerato che la declaratoria del 3° livello contempla anzitutto i “lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali” (oltre che “i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi”). 5.1. L’accertamento fattuale operato dalla stessa Corte, però, non ha riscontrato che il lavoratore, “in condizioni di autonomia operativa”, svolgesse “attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali”. Piuttosto,la Corte ha preso le mosse dalla prospettazione del lavoratore, secondo la quale “i due livelli si distinguerebbero per il grado di autonomia del lavoratore (autonomia operativa prevista nel livello 3, ma esclusa nel livello 4) e per il tipo di intervento eseguito (ordinaria manutenzione nel livello 4, e straordinaria manutenzione nel livello 3)”; e che “fa discendere da tali due soli elementi il diritto al superiore inquadramento, esponendo che il D’Ambrosio operava in modo autonomo ed eseguiva anche interventi di manutenzione straordinaria”. E, in base a quanto dedotto dall’istante ed emerso dalle testimonianze assunte, ha giudicato tale prospettazione non condivisibile (cfr. in extensopagg. 11-15 della sua sentenza). In sintesi, ha accertato che il lavoratore “era addetto unicamente alle riparazioni e alla manutenzione”, nei termini poi meglio specificati in relazione alle emergenze istruttorie. Pertanto, da un lato, ha ritenuto “irrilevanti sia la complessità o meno dei macchinari oggetto di manutenzione (atteso che il livello 4 già include anche macchinari complessi) sia il tipo di manutenzione ordinaria o straordinaria: le mansioni di manutenzione sono contemplate infatti solo nel livello 4, mentre la declaratoria del livello 3 già riportata dallo stesso D’Ambrosio nel ricorso di primo grado non fa riferimento alcuno a compiti di manutenzione o di riparazione, né ordinaria né straordinaria”; e, dall’altro, ha reputato non decisivo “il profilo inerente l’autonomia operativa del D’Ambrosio nell’espletamento dei compiti affidati”, rilevando che proprio il livello 4 (già accordato dal datore di lavoro) considera espressamente le attività di manutenzione, e fa riferimento palese anche ai dipendenti che abbiano acquisito nel tempo particolare esperienza e siano quindi in grado di eseguire le riparazioni con autonomia (come appunto l’appellante)”. 6. In definitiva, l’unico motivo proposto difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione. 7. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del la controricorrente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutoal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4. 000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titol
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