CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 05603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34909/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 398/2018, depositata il 28/06/2018, R.G.N. 475/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna con la sentenza n.398/2018 aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni relative al periodo febbraio 2012-dicembre 2013, quale conseguenza della accertata continuità del rapporto di lavoro con la società e la declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione cui aveva resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more del giudizio era intervenuta conciliazione in sede sindacale. [OSCURATO:SOCIETA] depositava note successive con le quali chiedeva pronunciarsi l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Deve rilevarsi che [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato copia del verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 23.6.2020, con il quale la società e [OSCURATO:PERSONA] hanno transatto la lite con rinuncia (e accettazione reciproca) al ricorso pendente dinanzi all'Ufficio di legittimità, anche compensando interamente le spese di lite. In ragione di tale intervenuta conciliazione e della richiesta in tal senso della società deve dichiararsi cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio. Cosi' deciso in Roma il 6 dicembre 2022. Il Presidente P .oza tzt0-1,/. éj li Furizion^rio Giu(f:zirio Depe